CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20319-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1616/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza dalla Corte d'appello di Ancona 14 novembre 2019, n. 1616, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande avanzate dalla ricorrente. La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Fermo di condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 13.600 a titolo di risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento del contratto di vendita di sette piante. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda dell'attrice e condannato il convenuto a pagare euro 2.100 per l'inadempimento ed euro 6.000 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell'art.96 c.p.c. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5 dell'art. 360" per avere la Corte d'appello mancato di esaminare le dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. Viene infatti contestata la valutazione delle testimonianze posta in essere dalla Corte d'appello, valutazione che spettava a tale giudice di merito e che, essendo motivata, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (né carattere decisivo assume la mancata espressa indicazione della deposizione del testimone Novelli). Ric. 2020 n. 20319 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- 2) Il secondo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c.", essendo le integrazioni apportate dalla Corte al proprio dispositivo non delle mere rettifiche, ma riforme di veri e propri vizi di omessa pronuncia da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello, nell'ordinare tramite il procedimento di correzione la restituzione delle somme pagate in ottemperanza alla pronuncia di primo grado, ha seguito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "è ammissibile, alla stregua dell'interpretazione estensiva degli artt. 287 e ss. c.p.c., l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione" (Cass. 2819/2016, v. anche Cass. 17664/2019). In relazione alla condanna alle "spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ed euro 457,40 per esborsi", la Corte d'appello ha seguito la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, qualora il giudice abbia espresso in motivazione la volontà di attribuire le spese e poi tale attribuzione manchi nel dispositivo, la procedura a cui fare ricorso è quella di cui agli artt. 287 c.p.c. (cfr., in particolare, la pronuncia delle sezioni unite n. 16415/2018). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2020 n. 20319 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3- per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021. idente Lombar DE,73n7TATO [OSCURATO:PERSONA] Th 47.7,ANCEL