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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 1990

Cassazione n. 03818/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1990 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4gite le conclusioni del PG a.41-12.1 , k c-14;-ei to t vn u tkt ro Gt tu 13u vA. 0_ o telsk u.a_u. 80- • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda (sostitutiva di quella detentiva di due mesi di arresto) concessa a MAGLIOLI Saber con decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice in data 23 ottobre 2015 (irrevocabile dal 7 gennaio 2016) per il reato di cui all'art. 4

I. 110/75.

A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osservava che sussistevano, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., le condizioni per la revoca del beneficio concesso con il suddetto decreto penale, in conseguenza della sentenza emessa, sempre dal G.I.P. del Tribunale capitolino, il 24 maggio 2013 (irrevocabile il 5 novembre 2019), con la quale il MAGLIOLI era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i delitti di tentata rapina e lesioni, commessi il 9 maggio 2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen.

Richiamato il principio di diritto sancito da Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc.

Longo, il difensore del ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto preclusa dalla circostanza per cui, al momento della concessione del beneficio poi revocato, cioè alla data del 23 ottobre 2015 in cui venne emesso il decreto penale già menzionato, risultava già pendente altro procedimento per cui era intervenuta condanna in data 24 maggio 2013.

Detto decreto penale, dunque, sarebbe stato emesso in presenza di cause ostative preesistenti conoscibili, situazione ostativa alla disposta revoca in sede di esecuzione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, reputando che non era stata fatta corretta applicazione della lettera dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni che seguono.

2. Il giudice dell'esecuzione non ha considerato che il reato giudicato con il decreto penale di condanna emesso in data 23 ottobre 2015 è di natura contravvenzionale (art. 4

I. n. 110/75), il che implica che i "termini stabiliti", cui fa riferimento la parte iniziale del primo comma dell'art. 168 cod. pen., vadano individuati in due anni, come previsto dall'art. 163 cod. pen., e non in cinque, come nell'ipotesi di condanna a pena sospesa per delitto.

In sostanza, nel caso di specie, la revoca del beneficio sarebbe stata giustificata solo se la sentenza 'pregiudicante' (concernente delitto anteriormente commesso) fosse divenuta irrevocabile entro il 7 gennaio 2018 (due anni dopo l'irrevocabilità del decreto penale già citato), mentre la suddetta pronuncia è divenuta irrevocabile più tardi, ossia in data 5 novembre 2019 e, pertanto, non poteva essere causa di revoca della sospensione precedentemente concessa.

3. Rispetto alla descritta situazione processuale, deve ritenersi inconferente il richiamo, operato dal ricorrente, ai principi stabiliti da Sez.

U Longo, che non si applica ai casi di revoca "di diritto" disciplinati dall'art. 168, comma 1, nn. 1) e 2), cod. pen., ma ai casi, diversi, di violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., dipendenti da avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

La cancelleria provvederà alla comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per l'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica di Roma compet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1990 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4gite le conclusioni del PG a.41-12.1 , k c-14;-ei to t vn u tkt ro Gt tu 13u vA. 0_ o telsk u.a_u. 80- • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena pecuniaria di euro 15.000,00 di ammenda (sostitutiva di quella detentiva di due mesi di arresto) concessa a MAGLIOLI Saber con decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice in data 23 ottobre 2015 (irrevocabile dal 7 gennaio 2016) per il reato di cui all'art. 4 I. 110/75. A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osservava che sussistevano, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., le condizioni per la revoca del beneficio concesso con il suddetto decreto penale, in conseguenza della sentenza emessa, sempre dal G.I.P. del Tribunale capitolino, il 24 maggio 2013 (irrevocabile il 5 novembre 2019), con la quale il MAGLIOLI era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i delitti di tentata rapina e lesioni, commessi il 9 maggio 2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. Richiamato il principio di diritto sancito da Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, il difensore del ricorrente censura la decisione impugnata, in quanto preclusa dalla circostanza per cui, al momento della concessione del beneficio poi revocato, cioè alla data del 23 ottobre 2015 in cui venne emesso il decreto penale già menzionato, risultava già pendente altro procedimento per cui era intervenuta condanna in data 24 maggio 2013. Detto decreto penale, dunque, sarebbe stato emesso in presenza di cause ostative preesistenti conoscibili, situazione ostativa alla disposta revoca in sede di esecuzione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, reputando che non era stata fatta corretta applicazione della lettera dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni che seguono. 2. Il giudice dell'esecuzione non ha considerato che il reato giudicato con il decreto penale di condanna emesso in data 23 ottobre 2015 è di natura contravvenzionale (art. 4 I. n. 110/75), il che implica che i "termini stabiliti", cui fa riferimento la parte iniziale del primo comma dell'art. 168 cod. pen., vadano individuati in due anni, come previsto dall'art. 163 cod. pen., e non in cinque, come nell'ipotesi di condanna a pena sospesa per delitto. In sostanza, nel caso di specie, la revoca del beneficio sarebbe stata giustificata solo se la sentenza 'pregiudicante' (concernente delitto anteriormente commesso) fosse divenuta irrevocabile entro il 7 gennaio 2018 (due anni dopo l'irrevocabilità del decreto penale già citato), mentre la suddetta pronuncia è divenuta irrevocabile più tardi, ossia in data 5 novembre 2019 e, pertanto, non poteva essere causa di revoca della sospensione precedentemente concessa. 3. Rispetto alla descritta situazione processuale, deve ritenersi inconferente il richiamo, operato dal ricorrente, ai principi stabiliti da Sez. U Longo, che non si applica ai casi di revoca "di diritto" disciplinati dall'art. 168, comma 1, nn. 1) e 2), cod. pen., ma ai casi, diversi, di violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., dipendenti da avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. La cancelleria provvederà alla comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per l'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica di Roma compet
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