Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:435
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0583
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 maggio 2023 (
1
)
Cause riunite da C‑583/21 a C‑586/21
NC (C‑583/21)
JD (C‑584/21)
TA (C‑585/21)
FZ (C‑586/21)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
DA,
DV,
CG
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Madrid (Tribunale del Lavoro di Madrid, Spagna)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Trasferimento di sede di un notaio – Applicabilità ai lavoratori della disciplina prevista dalla direttiva 2001/23/CE»
1.
Il subentro di un notaio ad un altro in uno studio notarile può configurare, ai fini del mantenimento dei diritti dei lavoratori, un trasferimento d’impresa?
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione europea
[OSCURATO:PERSONA] 2001/23/CE
2.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (
2
) prevede:
«a)
la presente direttiva si applica ai trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b)
Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
c)
La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva.
3.
L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva prevede:
«1 I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data di trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
(...)
3 Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore a un anno».
4.
Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva:
«1. Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».
B.
Diritto spagnolo
5.
L’articolo 1 della Ley de 28 de mayo de 1862, Orgánica del Notariado (Legge organica sul notariato del 28 maggio 1862) (
3
) definisce il notaio come «il pubblico ufficiale abilitato ad autenticare, in conformità alle leggi, i contratti e gli altri atti extragiudiziali» e aggiunge che «ci sarà una sola categoria di tali funzionari in tutto il [OSCURATO:PERSONA]».
6.
L’articolo 44, paragrafi 1 e 2, del [OSCURATO:PERSONA] 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ([OSCURATO:PERSONA] 2/2015, che approva il testo rifuso della legge sullo Statuto dei Lavoratori, del 23 ottobre 2015, BOE n.
o
255, del 24 ottobre 2015, pag. 100224, in prosieguo: lo «Statuto dei Lavoratori») prevede:
«1. Il trasferimento di un’impresa, di un centro di lavoro o di un’unità produttiva autonoma di tale impresa non pone di per sé fine al rapporto di lavoro; il nuovo datore di lavoro è surrogato nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro per quanto riguarda il contratto di lavoro e la sicurezza sociale, compresi gli impegni pensionistici, alle condizioni previste dalle normative specifiche applicabili e, in generale, tutti gli obblighi in materia di protezione sociale complementare che il cedente avrebbe assunto.
2. Ai fini del presente articolo, si considera successione aziendale il trasferimento di un’entità economica che mantiene la propria identità, intesa come insieme organizzato di risorse, per l’esercizio di un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
II.
Fatti, procedimenti principali e questioni pregiudiziali
7.
I lavoratori NC, JD, TA e FZ lavoravano in uno studio notarile per conto dei vari notai titolari dello studio. Il 30 settembre 2019, al momento del suo trasferimento, il notaio DV ha consegnato a ciascuno dei lavoratori una lettera in cui offriva loro la possibilità di scegliere se trasferirsi con lui presso la nuova sede professionale o risolvere il rapporto di lavoro. I dipendenti hanno scelto di interrompere il rapporto di lavoro e il notaio DV ha proceduto al loro licenziamento «
per forza maggiore economica
» e al pagamento di un’indennità.
8.
BA è stato nominato notaio dello studio notarile il 20 gennaio 2020 ed è subentrato ai lavoratori occupati dal precedente notaio che ricopriva questa carica, con gli stessi elementi materiali e nello stesso luogo di lavoro dove sono conservati i verbali, definiti dalla legislazione nazionale come l’insieme degli atti pubblici, e altri documenti aggiunti a questo insieme ogni anno. L’11 febbraio 2020, BA e i ricorrenti hanno stipulato un contratto di lavoro con un periodo di prova di 6 mesi.
9.
Il 15 marzo 2020, a causa della pandemia di Covid-19, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] (Direzione Generale per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) del Ministerio de Justicia (Ministero della Giustizia, Spagna) ha adottato una decisione che ha stabilito che sarebbero state attuate solo misure urgenti, che gli studi notarili avrebbero dovuto adottare misure di allontanamento raccomandate dalle autorità e che sarebbe stata stabilita una rotazione dei lavoratori. Il giorno successivo, NC, TA e JD si sono recati presso l’ufficio del notaio per chiedere a BA di attuare le misure di cui sopra. BA si è rifiutato e lo stesso giorno ha inviato lettere di licenziamento a NC, TA e JD, e il 2 aprile 2020 a FZ, affermando che non avevano superato il periodo di prova.
10.
I ricorrenti si sono quindi rivolti al giudice del rinvio, chiedendo che il loro licenziamento fosse dichiarato nullo o ingiustificato, sostenendo che la loro anzianità di servizio dovesse essere calcolata a partire dal giorno in cui hanno iniziato a lavorare nello studio notarile che occupava gli stessi locali di BA.
11.
BA si è opposto alle loro richieste e ha ritenuto che la loro anzianità dovesse decorrere dall’11 febbraio 2020, data di conclusione del contratto tra le parti.
12.
In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e di conseguenza il contenuto di tale direttiva, sia applicabile a una situazione in cui il titolare di uno studio notarile che è sia un pubblico ufficiale che un datore di lavoro privato dei lavoratori al suo servizio e il cui rapporto come datore di lavoro è regolato dal diritto del lavoro generale e da un contratto collettivo settoriale, succede al precedente titolare dell’impresa, ne rileva i verbali, continua a svolgere l’attività nello stesso luogo di lavoro con la stessa struttura fisica e rileva il personale che era impiegato da quest’ultimo?».
III.
Analisi giuridica
Osservazioni introduttive
13.
Nei procedimenti principali la controversia riguarda alcuni lavoratori addetti da anni ad un ufficio notarile i quali, in occasione del trasferimento del notaio loro datore di lavoro ad altra sede, sono stati licenziati con motivazioni di carattere economico. Gli stessi lavoratori poi, a seguito di trattative, sono stati riassunti, con un nuovo contratto, dal nuovo notaio che ha rilevato lo studio notarile e successivamente licenziati per mancato superamento del periodo di prova.
14.
Sono numerose le questioni giuridiche connesse ai procedimenti in via principale e, a quanto si comprende dal fascicolo riguardano: la legittimità del primo licenziamento, la legittimità del secondo licenziamento, l’anzianità di servizio spettante ai lavoratori, la legittimità dell’apposizione di un patto di prova al secondo contratto e altre questioni di natura retributiva. Si tratta, tuttavia, di questioni che potranno essere risolte solo dal giudice nazionale.
15.
L’oggetto della mia analisi sarà limitato alla questione giuridica che fa da sfondo all’intera vicenda e che, ad avviso del giudice del rinvio, è il presupposto giuridico per la successiva definizione dei procedimenti in via principale: è applicabile la disciplina sul trasferimento d’impresa prevista dalla direttiva 2001/23, al fine del mantenimento dei diritti dei lavoratori, alla fattispecie di cambio di sede di un notaio a seguito della quale il notaio subentrante rileva i verbali, continua a svolgere l’attività nello stesso luogo di lavoro con la stessa struttura fisica e rileva il personale che era impiegato dal precedente titolare dello studio notarile?
16.
Se, infatti, la direttiva trovasse applicazione a un caso come quello dei procedimenti in via principale e il primo licenziamento fosse stato irrogato senz’altra motivazione del trasferimento stesso (
4
), ferme le verifiche delle conseguenze sulla base del diritto nazionale, ci si troverebbe nella circostanza in cui il nuovo notaio dovrebbe, probabilmente, conservare il rapporto di lavoro ai dipendenti che scegliessero di rimanere nell’ufficio notarile senza soluzione di continuità.
17.
Per rispondere al quesito posto è necessario svolgere una breve analisi dei seguenti profili: 1) la riconducibilità delle attività svolte da un notaio in Spagna ad un ente amministrativo pubblico (
5
); 2) la riconducibilità delle attività svolte da un notaio in Spagna ad attività economica nella nozione accolta dalla direttiva 2001/23; 3) la riconducibilità a un trasferimento d’impresa nella nozione accolta dalla direttiva 2001/23 del predetto subentro del nuovo notaio al precedente notaio nella sede notarile (
6
).
18.
Per quanto attiene agli elementi che emergono dal fascicolo, utili ai fini dell’analisi: il notaio in Spagna svolge funzioni di pubblico ufficiale ma, al tempo stesso, è datore di lavoro privato dei suoi dipendenti con applicazione delle leggi sul lavoro privato e della contrattazione collettiva; nella qualità di pubblico ufficiale è abilitato ad autenticare, in conformità alla legge, i contratti e gli atti extra-giudiziali (egli dovrà quindi assicurarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni legalmente richieste per l’esecuzione dell’atto o del contratto in questione); è competente alla modifica dello stato civile delle persone e alla verifica delle disposizioni di diritto applicabili a un contratto di diritto privato tra due parti; è l’autorità pubblica competente ad elevare al rango di atto notarile un atto nato dalle volontà delle parti, il che implica l’attribuzione all’atto di effetti che non dipendono dalla volontà delle parti ma che derivano dalla disposizione di legge sull’atto pubblico (
7
); l’utente può scegliere il notaio a cui rivolgersi (
8
); una parte degli onorari del notaio è fissata per legge, attraverso le tariffe, tuttavia la qualità dei servizi forniti (e la conseguente remunerazione) può variare da un notaio all’altro (
9
); risulterebbe poi dall’esperienza che negli uffici notarili spagnoli i clienti abbiano un contatto prevalente con il dipendente incaricato della preparazione degli atti, della comunicazione alle finanze pubbliche e della consegna degli atti al cliente e, più raramente direttamente con il notaio (
10
); nel caso oggetto dei procedimenti in via principale i dipendenti dello studio notarile hanno lavorato per i diversi notai che si sono succeduti per un periodo che va dai venti ai trent’anni; l’immobile è rimasto invariato così come addirittura l’utenza telefonica che è rimasta la medesima dalla creazione dello studio nel 1981 (
11
); quando un notaio cessa la sua attività perché è stato trasferito o decide di andare in pensione, il nuovo notaio è tenuto alla conservazione dei verbali del precedente notaio per venticinque anni, rilasciando copie e certificazioni delle autenticazioni degli atti quando ne è fatta richiesta dal cliente (
12
).
19.
Prima di procedere all’analisi dei profili sopra elencati occorre ricordare, in relazione al contesto normativo, che lo scopo della direttiva 2001/23 è quello di assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore (
13
); che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario (
14
) e, inoltre, che il trasferimento d’impresa non può essere un valido motivo di licenziamento per il cedente o il cessionario (
15
). Dalle citate finalità di protezione può evincersi che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva stessa debba essere orientata ad una effettiva tutela del lavoratore.
20.
Da ultimo va osservato che, in ragione della notevole diversità ed eterogeneità di funzioni e regolamentazioni dei notai nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri (e dunque, dell’inesistenza di una nozione di notaio nel diritto dell’Unione) e della rilevanza delle circostanze di fatto ai fini della riconducibilità o meno delle attività del notaio in Spagna ad attività economiche ai sensi della direttiva 2001/23, fermi i principi espressi dalla Corte che di seguito ricorderò, sarà compito del giudice nazionale accertare tutti gli elementi che possono deporre a favore dell’applicabilità delle disposizioni della direttiva 2001/23 ad un caso come quello oggetto del procedimento principale.
1.
La qualificazione dell’attività notarile: ente amministrativo pubblico o impresa che svolge attività economica?
21.
Come sopra accennato, il notaio in Spagna svolge funzioni di pubblico ufficiale ma al tempo stesso è datore di lavoro privato dei suoi dipendenti (
16
); nella qualità di pubblico ufficiale è abilitato ad autenticare, in conformità alla legge, i contratti e gli atti extra-giudiziali; è competente alla modifica dello stato civile delle persone e alla verifica delle disposizioni di diritto applicabili a un contratto di diritto privato tra due parti; è l’autorità pubblica competente ad elevare al rango di atto notarile un atto nato dalle volontà delle parti.
22.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha sostenuto lo status di dipendente pubblico che il notaio rivestirebbe e, di conseguenza, il collocarsi della sua attività al di fuori dell’ambito commerciale per il suo stretto collegamento allo Stato (
17
). Inoltre, l’attività notarile non sarebbe neppure ascrivibile a una libera professione (
18
): essa sarebbe un ufficio pubblico in quanto il notaio sarebbe responsabile delle attività ad esso delegate dallo Stato.
23.
Se è senz’altro vero che tra le attività svolte dal notaio in Spagna sono presenti pubbliche funzioni ad esso delegate dallo Stato (
19
), questo elemento non può essere da solo sufficiente per concludere per la qualificazione dell’attività notarile in Spagna come ente amministrativo pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23.
24.
È giurisprudenza consolidata che le attività legate all’esercizio dei poteri pubblici non hanno un carattere economico (
20
) e il fatto che un ente disponga di poteri pubblici per svolgere una parte delle sue attività non impedisce di per sé di essere classificato come impresa ai sensi del diritto della concorrenza o, come nel caso che ci occupa, del diritto alla protezione sociale del lavoratore, per quelle sue attività che devono essere classificate come attività economiche, a condizione che tali attività possano essere dissociate dall’esercizio dei poteri pubblici (
21
).
25.
La Corte, a quanto mi consta, non ha fin ad oggi delineato una nozione di ente amministrativo pubblico ai sensi della direttiva 2001/23, per definirne l’ambito di applicazione, né ha risolto la questione della riconducibilità delle attività del notaio a quelle di un ente amministrativo pubblico, anche in ragione della già rilevata eterogeneità della disciplina della professione notarile nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri.
26.
Tuttavia la Corte ha, in diverse occasioni (
22
), precisato che alcune delle più tipiche attività notarili, pur perseguendo interessi generali in adempimento di funzioni di natura pubblica, non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri (
23
). Ciò sia con riferimento all’attività di redazione degli atti pubblici e di apposizione della formula esecutiva, ai compiti conferiti al notaio nell’ambito di talune vendite immobiliari, in materia di inventario di successioni, di comunioni o di proprietà indivise, nonché in materia di apposizione e di rimozione dei sigilli e ancora in materia di divisione giudiziaria (
24
).
27.
La nozione di «esercizio di pubblici poteri» contenuta nell’articolo 51 TFUE mi sembra assimilabile a quella di «ente amministrativo pubblico» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23. In entrambi i casi, infatti, il legislatore dell’Unione esclude dall’applicazione di una disciplina, nel primo caso della libertà di stabilimento, nel secondo di trasferimento di impresa, soggetti che, in quanto autorità pubbliche, esercitano pubblici poteri in rappresentanza dello Stato (
25
) e non attività economiche all’interno di un mercato.
28.
Secondo le informazioni desumibili dal fascicolo, i notai eserciterebbero la loro professione in condizioni di concorrenza, potendo l’utente scegliere il notaio per lo svolgimento dei servizi (
26
) e applicando per i loro servizi onorari che sono almeno in parte variabili. Inoltre, nell’esercizio delle loro attività, essi sono direttamente e personalmente responsabili verso i propri clienti per i danni derivanti da loro azioni od omissioni e possono scegliere diverse forme giuridiche in cui associarsi (
27
). Circostanze queste che non sono caratteristiche dei pubblici poteri (
28
).
29.
Per quanto attiene poi all’attività principale dei notai spagnoli, cioè quella di redigere gli atti pubblici, cui attribuiscono pubblica fede e un rilevante valore probatorio, tali atti non sono il risultato di un potere decisionale (
29
). In particolare l’esecutività dell’atto pubblico si basa sulla volontà delle parti di stipulare un atto o un accordo, previa verifica della loro conformità alla legge da parte del notaio, e di conferirgli esecutività (
30
). L’intervento del notaio presuppone quindi un previo consenso o un accordo senza il quale il notaio non può modificare unilateralmente l’accordo.
30.
Convengo, dunque, con la Commissione nel senso che i notai, in Spagna, svolgono un servizio pubblico che persegue un obiettivo di interesse generale, ovvero garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra le parti, ma ciò deve essere distinto da quello svolto dallo Stato in altre aree poiché il perseguimento di tale obiettivo non può giustificare che le attività notarili costituiscano una partecipazione diretta e specifica nell’esercizio dei pubblici poteri (
31
).
31.
Di conseguenza, è plausibile ritenere, ferme le verifiche che dovrà svolgere il giudice del rinvio, che le attività del notaio non debbano essere ricomprese tra le attività connesse all’esercizio dei pubblici poteri e che dunque non sono riconducibili a quelle di un ente amministrativo pubblico.
32.
Dall’esclusione dei notai in Spagna dalla nozione di «ente amministrativo pubblico» nel senso sopra delineato, cioè autorità che esercita pubblici poteri delegati dallo Stato in un contesto meramente pubblicistico e al di fuori di un mercato nel quale i servizi siano offerti in concorrenza, può discendere la loro inclusione nella nozione di imprese che svolgono attività economiche.
33.
Secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento (
32
).
34.
Un’attività economica (
33
) implica il fatto di offrire beni e servizi su un determinato mercato e la sua classificazione dipende anche dal fatto che gli operatori interessati assumono i rischi finanziari connessi all’esercizio di tale attività, in particolare se sono membri di una libera professione. Ciò avviene perché, in caso di perdite, il professionista deve sostenerle personalmente. Egli è inoltre responsabile civilmente nei confronti dei propri clienti per errori od omissioni nella sua attività professionale.
35.
La natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il fatto che l’esercizio della professione sia regolamentato non possono mettere in discussione la qualificazione di un’attività come attività economica.
36.
Dalla giurisprudenza, emerge dunque la nozione di attività economica come inclusiva di qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi sul mercato.
37.
Uno studio notarile, ai sensi di questa definizione, potrebbe quindi essere considerato tale in quanto costituisce un insieme di elementi e di persone che consentono di svolgere un’attività economica offrendo beni e servizi sul mercato quali l’autenticazione dei contratti e altri atti extra-giudiziali (
34
). Tali attività consistono nell’offrire servizi su un determinato mercato (
35
), cioè quello aperto ai notai scelti dai loro clienti, in cambio di una remunerazione (in parte variabile) corrispondente ai servizi resi, per i quali essi sono pienamente responsabili nei confronti dei clienti.
38.
Da quanto emerge dal fascicolo, ritengo ragionevole che l’attività notarile in Spagna, ferme le verifiche che dovrà svolgere il giudice del rinvio, possa rientrare all’interno della nozione di impresa che esercita attività economica ai sensi e per gli effetti della direttiva 2001/23.
2.
La questione pregiudiziale
39.
Il fatto che il notaio in Spagna, ferme le verifiche del giudice del rinvio, non sia qualificabile come ente amministrativo pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23 e che esso, al contrario, possa essere ricompreso nella nozione di impresa che svolge attività economica ai sensi della medesima disposizione, non è sufficiente a far concludere che la fattispecie oggetto del procedimento principale sia un trasferimento d’impresa.
40.
Gli elementi necessari perché sia integrata la fattispecie, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono: che vi sia un «trasferimento», di una «entità economica» e che quest’ultima, nel passaggio, conservi «la propria identità», intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività, sia essa essenziale o accessoria.
41.
Quanto al «trasferimento» la Corte ha costantemente affermato che il fatto che il trasferimento derivi da decisioni unilaterali delle autorità pubbliche e non dall’incontro di volontà non esclude l’applicazione della direttiva 2001/23 (
36
).
42.
La nozione di trasferimento va, pertanto, interpretata, in senso estensivo (
37
): si ha trasferimento in tutti i casi di mutamento della persona fisica o giuridica responsabile dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato per ottenere tale mutamento e a prescindere dalle modalità attraverso le quali viene realizzato il mutamento medesimo (
38
). Non è dunque necessario che vi sia un rapporto contrattuale tra il cedente e il cessionario (
39
). Come la Corte ha ricordato in numerose sentenze, il criterio essenziale è il cambiamento del datore di lavoro (
40
).
43.
Irrilevante, dunque, nel caso odierno la circostanza che il trasferimento del notaio sia avvenuto per atto di un’autorità pubblica (che avrebbe disposto il trasferimento del notaio precedente) e che non vi sia stata una relazione contrattuale tra il notaio trasferito e quello subentrante.
44.
Quanto alla nozione di «entità economica» oggetto del trasferimento, come è stato efficacemente rilevato in dottrina, «è un concetto dai contenuti cangianti, che si basa sul complesso delle circostanze di fatto del caso singolo, fra le quali rientrano il tipo d’impresa in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività» (
41
). Con l’avvertenza che «tali elementi costituiscono (…) soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva (…) e non possono, perciò essere considerati isolatamente, né è necessario che sussistano tutti contemporaneamente» (
42
).
45.
L’entità economica poi è una nozione che, dal punto di vista degli elementi che la compongono, «varia in ragione del tipo di attività ed in funzione dell’attività esercitata» (
43
).
46.
In ogni caso, anche considerando la variabilità della nozione, la semplice successione nello svolgimento di un’attività non realizza gli estremi di un trasferimento di un’entità economica: perché si configuri il trasferimento di un’entità economica occorre che vi sia anche il trasferimento (nell’ampia accezione sopra descritta) di elementi patrimoniali.
47.
Nel caso che ci occupa, sempre fermi i necessari accertamenti in fatto del giudice del rinvio, ci appare difficilmente discutibile che si sia realizzato il trasferimento di un’entità economica: come sopra accennato, i locali dello studio, il protocollo notarile, la gran parte dei dipendenti e, deve ritenersi, parte della clientela, sono stati trasferiti al notaio subentrante.
48.
Il terzo requisito necessario ad integrare la fattispecie è la conservazione nel passaggio dell’«identità» dell’entità economica, entità che deve mantenere i requisiti dell’autonomia e della stabilità.
49.
Il mantenimento della propria identità da parte dell’entità economica risulta in particolare dall’effettiva continuazione dell’attività (
44
). Tuttavia, ha chiarito la Corte che «è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita. Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga» (
45
).
50.
Con la precisazione che per soddisfare il requisito dell’autonomia, che l’entità trasferita deve possedere prima della sua cessione e mantenere anche dopo, occorre che, nonostante il datore di lavoro imponga al gruppo di lavoratori obblighi precisi ed eserciti pertanto un’ampia influenza sulle attività del medesimo, «il gruppo in parola disponga di una certa libertà nell’organizzare ed eseguire i compiti affidatigli» (
46
).
51.
In altre parole, il requisito dell’autonomia funge da indicatore della continuità dell’attività produttiva prima e dopo il mutamento del suo titolare e dunque funge da elemento di conferma dell’idoneità dell’entità trasferita a svolgere un’attività produttiva (
47
).
52.
Ciò significa che la tutela del lavoratore scatta non in concomitanza del trasferimento di un bene, bensì al «prodursi del fatto rappresentato dalla prosecuzione di un’attività di impresa che deve mantenere la propria identità, a comprova che ciò che è stato trasferito è in grado di svolgere attività di impresa» (
48
).
53.
Tuttavia, come sopra accennato a proposito della nozione di entità economica, per determinare se un’entità mantiene la propria identità, è necessario prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto e l’importanza da attribuire ai vari elementi varia necessariamente a seconda dell’attività svolta, o anche dei metodi di produzione o di funzionamento utilizzati nell’impresa (
49
).
54.
La funzione di un bene o di un elemento del trasferimento può essere più o meno rilevante a seconda del contesto e, pertanto, il giudizio va relativizzato in funzione dei singoli casi.
55.
Passando all’esame della fattispecie concreta oggetto della questione pregiudiziale, per verificare l’eventuale sussistenza di un trasferimento di impresa, l’analisi dovrà riguardare tutti gli elementi destinati a consentire l’esercizio dell’attività notarile.
56.
Trattandosi di una professione intellettuale ad alto contenuto professionale è fuor di dubbio che l’apporto personale del notaio sia di notevole rilevanza nello svolgimento delle attività dello studio. Più discutibile appare la tesi, sostenuta dal convenuto in via principale, secondo cui lo studio notarile si identificherebbe con il notaio stesso, nel senso che nessuna attività che in essa si svolge sarebbe possibile senza il suo personale apporto. Con la conseguenza che, se quest’ultima tesi fosse vera, a seguito del trasferimento del notaio ad altra sede lo studio notarile, composto da beni mobili, immobili, repertori e personale non avrebbe alcuna autonomia e dunque non soddisferebbe tutti i requisiti necessari al trasferimento e, in particolare, quello dell’autonomia. In tal modo non vi sarebbe una vera prosecuzione dell’attività di impresa.
57.
La lettura della documentazione presente nel fascicolo e l’esposizione delle argomentazioni delle parti all’udienza mi inducono a ritenere che uno studio notarile, a seguito del trasferimento di un notaio e del subentro di un altro, prosegua l’attività di impresa dal momento che, ragionevolmente, per motivi geografici, di relazioni esistenti con i dipendenti, per la presenza del repertorio, la clientela continuerà a rivolgersi al medesimo studio per richiedere servizi notarili.
58.
È tuttavia compito del giudice nazionale verificare che, sulla base di tutte le circostanze di fatto, alla luce dei principi e dei criteri sopra menzionati, siano integrati tutti i requisiti della fattispecie relativa al trasferimento d’impresa.
IV.
Conclusione
59.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta nel seguente modo:
«L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e di conseguenza il contenuto della direttiva 2001/23/CE, sono applicabili a una situazione in cui il titolare di un ufficio notarile che sia allo stesso tempo pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori al suo servizio e il cui rapporto di datore di lavoro sia regolato dal diritto del lavoro generale e da un contratto collettivo settoriale, succede al precedente titolare dell’impresa, ne rileva i verbali, continua a svolgere l’attività nello stesso luogo di lavoro con la stessa struttura fisica e rileva il personale che era impiegato da quest’ultimo.
Spetta al giudice nazionale accertare, preliminarmente, che, sulla base dei principi espressi dalla Corte, l’attività del notaio in Spagna sia riconducibile a quello di un’impresa che esercita un’attività economica e, in secondo luogo, alla luce di tutte le circostanze di fatto, che ricorrano, nel procedimento principale, i requisiti per integrare la fattispecie del trasferimento di un’entità economica che mantiene la propria identità ai sensi della direttiva 2001/23».
(
1
) Lingua originale: l’italiano.
(
2
) [OSCURATO:PERSONA] 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (
GU 2001, L 82, pag. 16
).
(
3
) Gaceta de Madrid, n.149, 29 maggio 1862, pag. 1.
(
4
) Esso sarebbe illegittimo ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2001/23.
(
5
) La cui riorganizzazione o il trasferimento di funzioni ad altro ente non costituiscono un trasferimento d’impresa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23.
(
6
) E, dunque, la ricorrenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e cioè che si tratti di un’entità economica, che vi sia un trasferimento e che sia mantenuta l’identità aziendale a seguito del trasferimento.
(
7
) Osservazioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, punto 45.
(
8
) Articolo 126 del regolamento notarile, secondo cui «chiunque desideri beneficiare dei servizi relativi al notariato ha il diritto di scegliere il notaio che li fornisce», citato dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna nelle sue osservazioni scritte al punto 69.
(
9
) Verbale d’udienza, pag. 3.
(
10
) Verbale d’udienza, pag. 4. È uno dei motivi per cui la clientela resta tendenzialmente fedele all’ufficio notarile, anche nel caso in cui il notaio cambi, insieme ad altre ragioni sia di tipo geografico che di rapporti di consuetudine con i dipendenti. Nel caso di specie, è possibile affermare che la clientela è rimasta invariata nonostante i diversi cambi di notai che si sono succeduti negli anni.
(
11
) Verbale d’udienza, pag. 5.
(
12
) Verbale d’udienza, pag. 12.
(
13
) Come si evince dal terzo considerando.
(
14
) Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/23.
(
15
) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. Non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro di attuare licenziamenti per motivi economici, tecnici o organizzativi.
(
16
) Ad essi, nella qualità di datore di lavoro privati, si applicano pacificamente le leggi sul lavoro privato e la contrattazione collettiva.
(
17
) Osservazioni scritte, punto 36.
(
18
) Osservazioni scritte, punto 39.
(
19
) Condivido l’analisi svolta dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa Commissione/Belgio (
C‑47/08
,
EU:C:2010:513
, paragrafo
56
). Nella sua sintesi del diritto belga, tedesco, greco, francese, lussemburghese e austriaco relativo alla professione notarile (paragrafi da 12 a 55), l’avvocato generale osserva che “in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti [ai ricorsi per inadempimento] vi è una chiara indicazione dell’esistenza di uno status specifico e ibrido per i notai, a metà strada tra quello della funzione pubblica e quello delle libere professioni, che genera diritti e obblighi che fanno della professione notarile un ufficio che esercita un’attività economica sui generis”.
(
20
) Vedi sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank,
C‑138/11
,
EU:C:2012:449
, punto
36
e giurisprudenza citata, e del 6 maggio 2021, Analisi G. Caracciolo,
C‑142/20
,
EU:C:2021:368
, punto
56
.
(
21
) Si vedano, in tal senso, le sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank,
C‑138/11
,
EU:C:2012:449
, punti
37
e
38
e giurisprudenza citata; del 7 novembre 2019, Aanbestedingskalender e a./Commissione,
C‑687/17P
, non pubblicata,
EU:C:2019:932
, punto
18
, e del 24 marzo 2022, GVN/Commissione,
C‑666/20 P
, non pubblicata,
EU:C:2022:225
, punto
71
.
(
22
) In particolare con riferimento alla libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 e 51 TFUE. Si trattava di ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione europea contro [OSCURATO:PERSONA] membri che avevano stabilito un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, in quanto erano venuti meno agli obblighi derivanti dall’articolo 43 CE (ora articolo 49 TFUE). Il 24 maggio 2011 sono state pronunciate sette sentenze riguardanti il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica portoghese, la Repubblica d’Austria, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica: Commissione/Belgio (
C‑47/08
,
EU:C:2011:334
), Commissione/Francia (
C‑50/08
,
EU:C:2011:335
), Commissione/Lussemburgo (
C‑51/08
,
EU:C:2011:336
), Commissione/Portogallo (
C‑52/08
,
EU:C:2011:337
), Commissione/Austria (
C‑53/08
,
EU:C:2011:338
), Commissione/Germania (
C‑54/08
,
EU:C:2011:339
) e Commissione/Grecia (
C‑61/08
,
EU:C:2011:340
). Le successive sentenze del 1o dicembre 2011, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑157/09
, non pubblicata,
EU:C:2011:794
), del 10 settembre 2015, Commissione/Lettonia (
C‑151/14
,
EU:C:2015:577
), del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria (
C‑392/15
,
EU:C:2017:73
), e del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca (
C‑575/16
,
EU:C:2018:186
) riguardano il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca.
(
23
) Si vedano le sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio (
C‑47/08
,
EU:C:2011:334
, punto
123
), e del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca (
C‑575/16
, non pubblicata,
EU:C:2018:186
, punti
107
e
108
e giurisprudenza citata). La regolamentazione della professione del notaio nell’ordinamento belga appare simile a quella prevista dall’ordinamento spagnolo.
(
24
) Si veda sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio (
C‑47/08
,
EU:C:2011:334
, punti da
105
a
111
).
(
25
) Vedi le osservazioni della Commissione punto 48 in cui si dà per scontata la sovrapponibilità delle due nozioni citando la giurisprudenza della Corte sull’esercizio di pubblici poteri nell’ambito della libertà di stabilimento.
(
26
) Articolo 126 della legge sul notariato.
(
27
) Verbale d’udienza, pag. 3: «Sono gli unici responsabili delle loro azioni professionali dal punto di vista civile e penale e, a differenza dei dipendenti pubblici in senso stretto, lo Stato non risponde degli errori che possono commettere nell’esercizio della loro professione; sono i notai che devono stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per essere coperti in caso di responsabilità (…) Possono scegliere qualsiasi tipo di organizzazione giuridica come qualsiasi imprenditore in Spagna, una comunità di beni, una società civile, una società a responsabilità limitata». Si tratta di un’affermazione della parte ricorrente nel procedimento principale non puntualmente contestata da altre parti del giudizio.
(
28
) Si veda la sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio (
C‑47/08
,
EU:C:2011:334
, punti
117
e
118
) e le osservazioni scritte della Commissione, punto 49.
(
29
) Si vedano sentenze del 1o luglio 2008, MOTOE (
C‑49/07
,
EU:C:2008:376
, punto
26
, citata al punto 44 della sentenza del 6 settembre 2011, Scattolon (
C‑108/10
,
EU:C:2011:542
); del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio (
C‑47/08
,
EU:C:2011:334
, punto
90
), nonché del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca (C‑575/16, non pubblicata,
EU:C:2018:186
, punto
102
e giurisprudenza citata).
(
30
) Osservazioni scritte della Commissione, punto 49 e giurisprudenza citata.
(
31
) Osservazioni scritte della Commissione, punto 49 e giurisprudenza citata.
(
32
) In relazione all’articolo 101 TFUE, si vedano in particolare le sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a.,
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos [OSCURATO:PERSONA],
C‑1/12
,
EU:C:2013:127
, punto
35
.
(
33
) Sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a.
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
C‑1/12
,
EU:C:2013:127
, punto
36
.
(
34
) Osservazioni scritte della Commissione, punto 45.
(
35
) Si vedano le sentenze del 6 settembre 2011, Scattolon (
C‑108/10
,
EU:C:2011:542
, punto
43
e giurisprudenza citata), e del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑416/16
,
EU:C:2017:574
, punto
34
).
(
36
) Si veda, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo, 1, della direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (
GU 1977, L 61, pag. 26
), riprodotta senza modifiche nella direttiva 2001/23, sentenze del 10 dicembre 1998, Hidalgo e a. (
C‑173/96 e C‑247/96
,
EU:C:1998:595
, punti
21
e
22
), e del 14 settembre 2000, Collino e Chiappero (
C‑343/98
,
EU:C:2000:441
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata), e, per quanto riguarda la presente direttiva, le sentenze del 29 luglio 2010, UGT-FSP (
C‑151/09
,
EU:C:2010:452
, paragrafo
24
relativo a una decisione presa per decreto), e del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑416/16
,
EU:C:2017:574
, punto
38
).
(
37
) Anche in dottrina si è rilevato che, per effetto dell’azione interpretativa della Corte di giustizia, la nozione di trasferimento d’impresa «è stata significativamente ampliata, superando il ristretto riferimento alla mera cessione contrattuale contenuto nella direttiva», F. Carinci, A. Pizzoferrato,
Il diritto del lavoro dell’Unione europea
, Torino, 2021, pag. 292.
(
38
) F. Carinci, A. Pizzoferrato,
Il diritto del lavoro dell’Unione europea
, cit., pag. 294.
(
39
) A titolo di esempio si può ricordare la sentenza del 19 ottobre 2017, Securitas,
C‑200/16
,
EU:C:2017:780
, punti
23
e
24
, in cui si è affermato che l’assenza di un legame contrattuale tra le due imprese a cui è stata successivamente affidata la gestione della sorveglianza e della vigilanza degli impianti portuali è irrilevante ai fini dell’applicabilità della direttiva 2001/23. Come pure la sentenza del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA],
C‑416/16
,
EU:C:2017:574
, punto
39
, in cui si è affermato che il fatto che un trasferimento derivi dallo scioglimento di un’azienda municipale con una decisione dell’organo esecutivo del comune non preclude di per sé l’esistenza di un trasferimento.
(
40
) Si veda la sentenza del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑416/16
,
EU:C:2017:574
, punto
39
), ma già, per la direttiva previgente, sentenza del 2 dicembre 1999, Allen e a. (
C‑234/98
,
EU:C:1999:594
, punto
17
).
(
41
) R. Romei,
[OSCURATO:PERSONA] europea sul trasferimento di imprese. Profili generali
, in R. Cosio, F. Curcuruto, V. [OSCURATO:PERSONA], G. Mammone,
Il diritto del lavoro dell’Unione europea
, Giuffrè, 2023, pag. 775. Nello stesso senso si veda sentenza del 20 novembre 2003, Abler,
C‑340/01
,
EU:C:2003:629
, punto
33
. Non è necessario che i beni vengano trasferiti in proprietà, essendo solo sufficiente che siano messi a disposizione del cessionario; si veda sentenza del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir (
C‑232/04 e C‑233/04
,
EU:C:2005:778
).
(
42
) R. Romei,
[OSCURATO:PERSONA] europea
cit., pag. 775. Nello stesso senso si veda sentenza del 20 novembre 2003, Abler,
C‑340/01
,
EU:C:2003:629
, punto
34
.
(
43
) R. Romei,
[OSCURATO:PERSONA] europea
cit., pag. 777.
(
44
) Si veda ad esempio la sentenza dell’8 maggio 2019, Dodič,
C‑194/18
,
EU:C:2019:385
, punto
33
.
(
45
) Si veda la sentenza del 20 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑416/16
,
EU:C:2017:574
, punto
44
).
(
46
) Si veda sentenza del 6 settembre 2011, Scattolon,
C‑108/10
,
EU:C:2011:542
, punto
51
.
(
47
) R. Romei,
[OSCURATO:PERSONA] europea
cit., pag. 779.
(
48
) R. Romei,
[OSCURATO:PERSONA] europea
cit., pag. 780.
(
49
) Si veda ad esempio la sentenza dell’8 maggio 2019, Dodič,
C‑194/18
,
EU:C:2019:385
, punti
34
e
35
.