CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna nei suoi confronti alla pena di quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 544-bis e 610 c.p.; -considerato che il motivo di ricorso proposto in ordine alla entità della pena inflitta, reiterativo, in sostanza, di analoghe censure sviluppate in appello- alle quali risulta fornita nella sentenza impugnata risposta logica immune da censure- risulta del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, lamentando genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio (con riguardo, segnatamente, all'individuazione della pena-base), posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile Ir doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; -ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso