Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22191/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

po (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata presso lo studio e lapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14;– ricorrente–Numero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu-ria, n. 61/3/2020 depositata in data 20 gennaio 2020 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguriaveniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n.196/4/2018, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della societàPublispazi S.r.l., svolgente attività di consulenza e prestazione di ser-vizi, relativa alla pianificazione e alla realizzazione di iniziative pubbli-citarie, prevalentemente nell’ambito di edifici aeroportuali, avverso gliavvisi di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni relativamente aglianni di imposta 2013-4.2.

Gli avvisi venivano emessi all’esito di una verifica fiscale effettuatadalla Guardia di Finanza nei confronti della società, conclusa con pro-cesso verbale di constatazione.

Emergevano quattro rilievi: 1) rilasciodi fatture senza addebito dell’IVA per prestazioni relative a contratti dilocazione di spazi e impianti pubblicitari ubicati in aeroporti italiani neiconfronti di committenti esteri, operazioni in relazione alle quali Publi-Numero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026spazi non avrebbe svolto un’effettiva prestazione di servizi in loro fa-vore, ma una mera attività di locazione immobiliare degli impianti pub-blicitari, con conseguente necessità, in ragione dell’art. 7quater deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di esporre in fattura l’IVA; 2) illegittimadetrazione dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi relativi ai mezzi ditrasporto aziendale in misura superiore a quella consentita; 3) viola-zioni sostanziali in materia di imposte dirette come la indebita detra-zione di costi ex art. 103, comma 9, d.P.R. 917/86; 4) violazioni formaliin materia IVA, come la emissione di autofatture relative a locazioni dispazi e impianti pubblicitari in aeroporti ubicati all'estero con erroneaapplicazione del regime del reverse charge.3.

La società presentava istanza di accertamento con adesione e si in-staurava il contradditorio, nel corso del quale produceva anche un pre-cedente interpello e la relativa risposta dell’Agenzia, che la contri-buente interpretava come conferma del corretto inquadramento delleoperazioni contestate ai fini IVA.Seguiva la notifica degli avvisi di accertamento, che la società impu-gnava contestando, tra l’altro, con riferimento al primo rilievo, l’equi-parazione degli impianti pubblicitari a beni immobili e l’assunto che glistessi rappresentassero un elemento essenziale dei servizi resi da Pu-blispazi.

Al contrario, gli impianti pubblicitari non erano stabilmenteimpiantati al suolo aeroportuale ed erano facilmente rimovibili e nonpotevano considerarsi immobili, né vi era un rapporto diretto tra gliimpianti pubblicitari ed i servizi resi ai clienti.

Conclusivamente, i con-tratti stipulati fra la società ed i clienti erano da qualificarsi di diffusionepubblicitaria e disciplinati dalle norme proprie dell'appalto e non dellalocazione.

La prospettazione veniva accolta dal giudice di prime cure.Numero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/20264.

Il giudice d’appello riformava tale decisione, poiché “fabbricato” erail bene fissato stabilmente al suolo e che non poteva essere da questoseparato a meno di alterarne la funzionalità o a prezzo di antieconomiciinterventi di adattamento, e non operava il criterio base del commit-tente, bensì la disposizione specifica per i servizi relativi a beni immo-bili.

Richiamava, oltre ad una circolare dell’Agenzia stessa, la giurispru-denza della Corte di Giustizia UE e stabiliva che gli impianti allestiti daPublispazi erano di grandi dimensioni e necessitanti interventi di anco-raggio di grande impatto, tali da renderne quasi impossibile la rimo-zione senza alterare la funzionalità degli impianti stessi.

La qualifica-zione di tali impianti quali immobili era inoltre coerente con la nozionefornita dall’art. 812 cod. civ. e dall’art. 13-ter del Regolamento di ese-cuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 e allineataalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Il contratto agli atti ve-niva qualificato come di locazione, tenuto anche conto che la stessaPublispazi avrebbe per parte sua così definito i rapporti con i clientinella sua istanza di interpello all’Agenzia delle entrate e nel proprioStatuto sociale.5.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a cinque motivi, di cui il terzo si scompone intre sotto motivi, e che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc.civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7-ter e dell'art. 7-quater del d.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 13-ter delRegolamento di esecuzione UE n. 282/2011, in riferimento all'indivi-duazione dei criteri utili a distinguere i beni mobili dagli immobili.

LaNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026memoria illustrativa rielabora la censura e formula anche richiesta dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La censura riguarda la ripresa con la quale l’Agenzia ha contestatoalla società l’aver svolto non prestazioni di servizi, ma di locazione diimpianti pubblicitari, con conseguente necessità di esporre l’IVA in fat-tura.In base all’art. 7-quater del d.P.R. 633/1972, rubricato “territorialità -disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi”, le prestazionidi servizi si considerano effettuate in Italia, purché siano relative ad unimmobile che si colloca nel territorio dello stato.

La territorialità per leprestazioni di servizi di cui all’art.7-ter, comma 1, scatta invece: a)quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggettipassivi stabiliti nel territorio dello Stato.2.2.

Inoltre, il Collegio osserva che l'articolo 13 ter del Regolamento diesecuzione (UE) n. 282/2011, che definisce in modo specifico cosa siintende per "beni immobili" ai fini dell'applicazione delle normative IVAinvocato dal motivo - e menzionato anche dalla sentenza impugnata -non è applicabile alla fattispecie, in quanto recante disposizioni sostan-ziali direttamente applicabili in tutti gli Stati membri UE dalla data dellasua entrata in vigore, e l’articolo non era presente nell’originaria ver-sione del regolamento ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2017, suc-cessivamente al periodo di imposta per cui è causa.2.3.

Ciò chiarito, il presunto errore della CTR oggetto della censurasarebbe l’essersi il giudice concentrato esclusivamente sulle possibiliNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026alterazioni a carico dell’elemento rimovibile, ossia dell’impianto pubbli-citario, senza dire una parola relativamente agli immobili, ossia il beneche lo ospita.Nella memoria illustrativa la società afferma che l’Agenzia, in sede diinterpello, prima della notifica dell’avviso di accertamento, avrebbeaffermato che «l’attività di Publispazi ha natura di prestazione di ser-vizi di pubblicità e pertanto non è soggetta a IVA verso l’estero, spe-cificando pure che, a prescindere dalla natura del servizio, gli spazipubblicitari situati negli aeroporti non costituiscono beni immobili, conesclusione quindi dell’applicazione dell’art. 7-quater del d.P.R.633/72.

La CTR ha però disatteso tale inquadramento, qualificando gliimpianti allestiti da Publispazi come immobili, e affermando che il“contratto” tra quest’ultima e i suoi clienti costituirebbe una locazionesoggetta ad IVA» (cfr. p.2 memoria).2.4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’accertamento compiuto dal giudice non èin tal senso, e la motivazione adottata, per quanto qui interessa, è laseguente: «L'Agenzia delle Entrate con la circolare 37 E del 29.07.2011con riferimento alla definizione di fabbricato contenuta nell'art. 12 dellaDirettiva CEE 112/2006 puntualizza: "Quando tali beni siano fissati sta-bilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti IVA quindi beni im-mobili...ne consegue che, agli effetti della determinazione del luogo dieffettuazione dell'operazione, quando il bene mobile sia fissato stabil-mente al suolo e non possa essere separato, a meno di alterarne lafunzionalità o di antieconomici interventi di adattamento, non opereràil criterio base del committente, bensì la disposizione specifica per iservizi relativi a beni immobili".D'altro canto, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 16.01.2003procedimento C-315/00 (beni immobili) ha stabilito: " Si deve ritenereNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026che tali fabbricati, costituiti da costruzioni incorporate al suolo costi-tuiscano beni immobili.

A tal proposito è rilevante che le costruzioninon siano facilmente smontabili e removibili, senza che sia necessarioche siano indissolubilmente incorporati al suolo".Dall'esame del materiale fotografico prodotto agli atti emerge comegli impianti pubblicitari siano di notevoli dimensioni e necessitano cer-tamente di interventi di ancoraggio al terreno di grande impatto.

Pareovvio che nelle condizioni materiali sopra descritte sia quasi impossi-bile separare il bene mobile dal terreno senza alterarne la funzionalitàdello stesso bene.Le osservazioni dell'appellante devono ritenersi pertanto corrette ecorrelate sia da norme di legge che da giurisprudenza.Il codice civile, all'art. 812, comma 1, definisce beni immobili, fra glialtri, "le costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio ed ingenere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato alsuolo".L'art. 13 ter del Regolamento di esecuzione 15.03.2011 n. 282/2011stabilisce che “ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CEsono considerati beni immobili, fra gli altri, qualsiasi fabbricato o edi-ficio eretto sul suolo e ad esso incorporato che non sia agevolmentesmontabile né agevolmente removibile...nonché qualsiasi elemento,apparecchio congruo installato in modo permanente in un fabbricatoo in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o al-terare il fabbricato o l'edificio".In questo senso si esprime anche fa Corte UE (C-166/05).Dall'esame, poi, del contratto se ne desume che esso prefiguri più uncontratto di locazione di impianto pubblicitario che un servizio di ap-palto.D'altro canto, non può non rilevare il fatto che la stessa società nell'i-stanza di interpello all'Agenzia delle Entrate rappresenti la sua attivitàcome "di locazione di impianti pubblicitari presso aeroporti nazionaliNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026ed internazionali con locazione di spazi ad operatori di grandi firmedella moda..."Ciò, del resto, è quanto previsto nello Statuto della società».2.5. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’accertamento che il giudice compie quantoall’esito dell’interpello è nel senso che l’interpello della società rivoltoall'Agenzia delle Entrate rappresentava già la sua attività come di lo-cazione di impianti pubblicitari.

In effetti, la prima pagina dell’allegatoB4 prodotto dalla stessa contribuente, ossia la risposta dell’Agenziaall’interpello del 2013 indirizzatole dalla Publispazi sul regime IVA inrelazione a 4 contratti analoghi a quelli per cui è causa, riporta che lacontribuente «riferisce di effettuare attività di locazione di impiantipubblicitari presso aereoporti».

È significativo che sia la stessa societàa produrre il documento, senza contestare tale sintesi della propriaprospettazione in sede amministrativa, redatta anteriormente al pro-cesso.2.6.

Infine, non può essere accolta neppure la richiesta di rinvio pre-giudiziale alla Corte di giustizia contenuta nella memoria illustrativa, inquanto generica oltre che, per le ragioni sopra viste, per carenza didecisività della censura.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7-ter e 7-quater del d.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 31 -bis,comma 1, lett. a) e comma 3, lett. c) del Regolamento di esecuzioneUE n. 282/2011, in merito ai criteri ivi previsti per individuare le pre-stazioni di servizi relative a beni immobili.

Evidenzia la ricorrente che,affinché le prestazioni di servizi si considerino effettuate in Italia, de-vono essere effettivamente relative ad un bene immobile e invoca alproposito il terzo comma dell’art. 31-bis del Regolamento, laddove in-dica alcune fattispecie che sono espressamente escluse dal novero deiNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026servizi relativi agli immobili, tra cui alla lettera c), la prestazione diservizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili.

Per-tanto, il fatto per cui l’attività pubblicitaria sia svolta mediante l’utilizzodi immobili - cosa che la società nega - non ha rilevanza ai fini dellaqualificazione della prestazione, poiché il regolatore comunitario haconsiderato espressamente proprio questo scenario, escludendo nor-mativamente che l’eventuale natura immobiliare del “veicolo” pubblici-tario possa caratterizzare il servizio.4.

Con il terzo motivo, la società lamenta l'omessa considerazione deglielementi di prova dedotti in corso di causa da Publispazi in merito allaqualificazione giuridica dei rapporti contrattuali oggetto della fattura-zione contestata.

Il mezzo di impugnazione si scompone in tre sotto-censure, in cui si prospetta:4.1.

La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., aifini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., relativamente allamancata considerazione delle prove documentali e comunque l'omessoesame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Lasocietà osserva che la materia del contendere non investe un solo “con-tratto” o cliente, ma numerosi e complessi rapporti contrattuali, comedel resto pare pacifico dal fatto che la fatturazione contestata e ciascunrapporto contrattuale non si esaurisce in un singolo atto, relativo alreperimento dello spazio pubblicitario, ma si articola in diverse fasi edanche la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., relativamente all’interpretazione dei rapporti contrattuali;4.2.

In rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655-1677 cod. civ., non-ché degli artt. 1571, 1575 e 1587 cod. civ., in relazione all’avvenutoNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026inquadramento della fattispecie nella disciplina della locazione, per nonaver il giudice esplicitato i fondamenti giuridici della qualificazione deirapporti contrattuali tra Publispazi ed i suoi clienti;4.3.

Ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si prospetta poila violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655-1677 cod. civ., non-ché degli artt. 1571, 1575 e 1587 cod. civ., in relazione all’avvenutoinquadramento della fattispecie nella disciplina della locazione, tenutoconto che nel contratto il termine “locazione” non compare e che lecaratteristiche oggettive e l’intento che muove le parti sono profonda-mente diversi da quelli che caratterizzano la locazione immobiliare.5.

I motivi secondo e terzo, connessi tra loro, sono di trattazione con-giunta e sono infondati.5.1.

Partendo dalla disamina dell’articolato terzo motivo, è innanzituttofondata l’eccezione preliminare della controricorrente di inammissibilitàdel profilo di censura che lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 116 cod. proc. civ. per asserita mancata valutazione di taluneprove documentali.Va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giu-dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dallaNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando ildiritto del contribuente a fornire la prova contraria.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut-tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecieil fatto storico è indubbiamente stato considerato.Il profilo di censura è chiaramente diretto ad ottenere un rinnovatoapprezzamento del fatto, né il giudice è tenuto ad un'esplicita confuta-zione degli altri elementi probatori non accolti, senza contare che ègenerica la deduzione secondo cui non si è in presenza di un solo “con-tratto”, ma di numerosi e complessi rapporti contrattuali, non esplici-tandosi nemmeno in cosa si differenzierebbero gli uni dagli altri.5.2.

Inoltre, è inammissibile anche la doglianza che propone il viziomotivazionale per omesso esame dei mezzi istruttori, in quanto nonesplicita uno degli elementi fondamentali ai fini della deduzione del vi-zio, ossia dove quei fatti sarebbero stati oggetto di discussione fra leparti.

La censura pecca di specificità e localizzazione, non permettendoal Collegio neppure di apprezzarne la decisività.5.3.

Con riferimento alla denuncia di violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 cod. civ., come già considerato in relazione alprimo motivo, il giudice ha interpretato i contratti conformemente alleregole in materia, sia considerando gli indici testuali, sia valutando lacomplessiva condotta delle parti, come dimostra l'espresso rinvio aNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026quanto rappresentato dalle parti nell'istanza di interpello, da cui con-segue anche il rigetto del profilo di censura che contesta l’inquadra-mento dei rapporti alla stregua di locazioni.5.4.

Dal momento che, sulla base dell’apprezzamento del giudice delmerito, sorretto da una congrua e logica motivazione - eccezion fattaper il non decisivo richiamo all'art. 13 ter del Regolamento di esecu-zione 15.03.2011 n. 282/2011 non applicabile ratione temporis - laqualificazione va ricondotta al contratto di locazione — e non di appaltoo pubblicità — avente ad oggetto beni immobili, ed è inapplicabile alcaso di specie del paragrafo 3, lett. c) dell'art. 31-bis del Regolamento282/2011, relativo a "prestazioni di servizi pubblicitari" invocato nelsecondo motivo di ricorso.5.5.

Inoltre, neppure l'art. 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE)n. 282/2011, come già visto per l’art. 13-ter con riferimento al primomotivo, è applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto in vi-gore dal 01/01/2017, ulteriore concorrente profilo di reiezione del se-condo motivo.6.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. 633/72 da parte del giudice, poichéquand'anche fosse configurabile un'attività "locatizia" immobiliare - os-sia gli impianti pubblicitari dovessero essere considerati beni pertinen-ziali di immobili strumentali, quali sono gli edifici aeroportuali, comeritenuto dal giudice - essa comunque non sarebbe imponibile ai fini IVAai sensi della disposizione in epigrafe.

Dal momento che la sussistenzadel vincolo di pertinenza consente di attribuire all’immobile pertinen-ziale la stessa natura dell’immobile principale e, conseguentemente, ilNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026medesimo regime IVA, l’applicazione dell’imposta sulle operazioni og-getto di accertamento, sarebbe in violazione anche dell’art. 10, commaprimo, n. 8, del d.P.R. 633/72.7.

Il motivo è infondato, poiché l’applicazione della norma invocata nelmezzo di impugnazione, art. 10, comma primo, n. 8, del d.P.R. 633/72,relativo alle cessioni all'esportazione non imponibili non è conferentecon la qualificazione dei rapporti in termini di locazione — e non diappalto o pubblicità — avente ad oggetto beni immobili operata dalgiudice del merito e non utilmente censurata attraverso i precedentimotivi.8.

Il quinto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente censura in via subordinata la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, conriferimento alla statuizione del giudice sulle sanzioni, poiché ricorre-rebbero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito diapplicazione delle disposizioni interessate, le quali avrebbero dovutocondurre quantomeno alla rimozione delle sanzioni irrogate nei con-fronti della società.9.

Il motivo è infondato.

Va ribadito (cfr., tra le molte, Cass. n.15144del 2025 e giurisprudenza ivi citata) che, in tema di sanzioni ammini-strative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa og-gettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità am-ministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n.212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula unacondizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinataridella norma tributaria.

Questa, però, dev’essere riferita non già ad ungenerico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia pro-fessionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, néNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026all'Ufficio finanziario, bensì al giudice.

Costui è infatti l’unico soggettodell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ra-gionevolezza di una determinata interpretazione.

Orbene, non sussistenel caso di specie la condizione di obiettiva incertezza normativa per-ché non vi è un'oggettiva impossibilità d'individuare la norma giuridicain cui sussumere il caso di specie, e del resto la stessa società ha qua-lificato come locazione di spazi pubblicitari la fattispecie nella istanzadi interpello.10.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
po (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata presso lo studio e lapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14;– ricorrente–Numero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu-ria, n. 61/3/2020 depositata in data 20 gennaio 2020 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguriaveniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n.196/4/2018, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della societàPublispazi S.r.l., svolgente attività di consulenza e prestazione di ser-vizi, relativa alla pianificazione e alla realizzazione di iniziative pubbli-citarie, prevalentemente nell’ambito di edifici aeroportuali, avverso gliavvisi di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni relativamente aglianni di imposta 2013-4.2. Gli avvisi venivano emessi all’esito di una verifica fiscale effettuatadalla Guardia di Finanza nei confronti della società, conclusa con pro-cesso verbale di constatazione. Emergevano quattro rilievi: 1) rilasciodi fatture senza addebito dell’IVA per prestazioni relative a contratti dilocazione di spazi e impianti pubblicitari ubicati in aeroporti italiani neiconfronti di committenti esteri, operazioni in relazione alle quali Publi-Numero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026spazi non avrebbe svolto un’effettiva prestazione di servizi in loro fa-vore, ma una mera attività di locazione immobiliare degli impianti pub-blicitari, con conseguente necessità, in ragione dell’art. 7quater deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di esporre in fattura l’IVA; 2) illegittimadetrazione dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi relativi ai mezzi ditrasporto aziendale in misura superiore a quella consentita; 3) viola-zioni sostanziali in materia di imposte dirette come la indebita detra-zione di costi ex art. 103, comma 9, d.P.R. 917/86; 4) violazioni formaliin materia IVA, come la emissione di autofatture relative a locazioni dispazi e impianti pubblicitari in aeroporti ubicati all'estero con erroneaapplicazione del regime del reverse charge.3. La società presentava istanza di accertamento con adesione e si in-staurava il contradditorio, nel corso del quale produceva anche un pre-cedente interpello e la relativa risposta dell’Agenzia, che la contri-buente interpretava come conferma del corretto inquadramento delleoperazioni contestate ai fini IVA.Seguiva la notifica degli avvisi di accertamento, che la società impu-gnava contestando, tra l’altro, con riferimento al primo rilievo, l’equi-parazione degli impianti pubblicitari a beni immobili e l’assunto che glistessi rappresentassero un elemento essenziale dei servizi resi da Pu-blispazi. Al contrario, gli impianti pubblicitari non erano stabilmenteimpiantati al suolo aeroportuale ed erano facilmente rimovibili e nonpotevano considerarsi immobili, né vi era un rapporto diretto tra gliimpianti pubblicitari ed i servizi resi ai clienti. Conclusivamente, i con-tratti stipulati fra la società ed i clienti erano da qualificarsi di diffusionepubblicitaria e disciplinati dalle norme proprie dell'appalto e non dellalocazione. La prospettazione veniva accolta dal giudice di prime cure.Numero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Il giudice d’appello riformava tale decisione, poiché “fabbricato” erail bene fissato stabilmente al suolo e che non poteva essere da questoseparato a meno di alterarne la funzionalità o a prezzo di antieconomiciinterventi di adattamento, e non operava il criterio base del commit-tente, bensì la disposizione specifica per i servizi relativi a beni immo-bili. Richiamava, oltre ad una circolare dell’Agenzia stessa, la giurispru-denza della Corte di Giustizia UE e stabiliva che gli impianti allestiti daPublispazi erano di grandi dimensioni e necessitanti interventi di anco-raggio di grande impatto, tali da renderne quasi impossibile la rimo-zione senza alterare la funzionalità degli impianti stessi. La qualifica-zione di tali impianti quali immobili era inoltre coerente con la nozionefornita dall’art. 812 cod. civ. e dall’art. 13-ter del Regolamento di ese-cuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 e allineataalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Il contratto agli atti ve-niva qualificato come di locazione, tenuto anche conto che la stessaPublispazi avrebbe per parte sua così definito i rapporti con i clientinella sua istanza di interpello all’Agenzia delle entrate e nel proprioStatuto sociale.5. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a cinque motivi, di cui il terzo si scompone intre sotto motivi, e che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc.civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7-ter e dell'art. 7-quater del d.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 13-ter delRegolamento di esecuzione UE n. 282/2011, in riferimento all'indivi-duazione dei criteri utili a distinguere i beni mobili dagli immobili. LaNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026memoria illustrativa rielabora la censura e formula anche richiesta dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.2. Il motivo è infondato.2.1. La censura riguarda la ripresa con la quale l’Agenzia ha contestatoalla società l’aver svolto non prestazioni di servizi, ma di locazione diimpianti pubblicitari, con conseguente necessità di esporre l’IVA in fat-tura.In base all’art. 7-quater del d.P.R. 633/1972, rubricato “territorialità -disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi”, le prestazionidi servizi si considerano effettuate in Italia, purché siano relative ad unimmobile che si colloca nel territorio dello stato. La territorialità per leprestazioni di servizi di cui all’art.7-ter, comma 1, scatta invece: a)quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggettipassivi stabiliti nel territorio dello Stato.2.2. Inoltre, il Collegio osserva che l'articolo 13 ter del Regolamento diesecuzione (UE) n. 282/2011, che definisce in modo specifico cosa siintende per "beni immobili" ai fini dell'applicazione delle normative IVAinvocato dal motivo - e menzionato anche dalla sentenza impugnata -non è applicabile alla fattispecie, in quanto recante disposizioni sostan-ziali direttamente applicabili in tutti gli Stati membri UE dalla data dellasua entrata in vigore, e l’articolo non era presente nell’originaria ver-sione del regolamento ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2017, suc-cessivamente al periodo di imposta per cui è causa.2.3. Ciò chiarito, il presunto errore della CTR oggetto della censurasarebbe l’essersi il giudice concentrato esclusivamente sulle possibiliNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026alterazioni a carico dell’elemento rimovibile, ossia dell’impianto pubbli-citario, senza dire una parola relativamente agli immobili, ossia il beneche lo ospita.Nella memoria illustrativa la società afferma che l’Agenzia, in sede diinterpello, prima della notifica dell’avviso di accertamento, avrebbeaffermato che «l’attività di Publispazi ha natura di prestazione di ser-vizi di pubblicità e pertanto non è soggetta a IVA verso l’estero, spe-cificando pure che, a prescindere dalla natura del servizio, gli spazipubblicitari situati negli aeroporti non costituiscono beni immobili, conesclusione quindi dell’applicazione dell’art. 7-quater del d.P.R.633/72. La CTR ha però disatteso tale inquadramento, qualificando gliimpianti allestiti da Publispazi come immobili, e affermando che il“contratto” tra quest’ultima e i suoi clienti costituirebbe una locazionesoggetta ad IVA» (cfr. p.2 memoria).2.4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’accertamento compiuto dal giudice non èin tal senso, e la motivazione adottata, per quanto qui interessa, è laseguente: «L'Agenzia delle Entrate con la circolare 37 E del 29.07.2011con riferimento alla definizione di fabbricato contenuta nell'art. 12 dellaDirettiva CEE 112/2006 puntualizza: "Quando tali beni siano fissati sta-bilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti IVA quindi beni im-mobili...ne consegue che, agli effetti della determinazione del luogo dieffettuazione dell'operazione, quando il bene mobile sia fissato stabil-mente al suolo e non possa essere separato, a meno di alterarne lafunzionalità o di antieconomici interventi di adattamento, non opereràil criterio base del committente, bensì la disposizione specifica per iservizi relativi a beni immobili".D'altro canto, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 16.01.2003procedimento C-315/00 (beni immobili) ha stabilito: " Si deve ritenereNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026che tali fabbricati, costituiti da costruzioni incorporate al suolo costi-tuiscano beni immobili. A tal proposito è rilevante che le costruzioninon siano facilmente smontabili e removibili, senza che sia necessarioche siano indissolubilmente incorporati al suolo".Dall'esame del materiale fotografico prodotto agli atti emerge comegli impianti pubblicitari siano di notevoli dimensioni e necessitano cer-tamente di interventi di ancoraggio al terreno di grande impatto. Pareovvio che nelle condizioni materiali sopra descritte sia quasi impossi-bile separare il bene mobile dal terreno senza alterarne la funzionalitàdello stesso bene.Le osservazioni dell'appellante devono ritenersi pertanto corrette ecorrelate sia da norme di legge che da giurisprudenza.Il codice civile, all'art. 812, comma 1, definisce beni immobili, fra glialtri, "le costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio ed ingenere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato alsuolo".L'art. 13 ter del Regolamento di esecuzione 15.03.2011 n. 282/2011stabilisce che “ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CEsono considerati beni immobili, fra gli altri, qualsiasi fabbricato o edi-ficio eretto sul suolo e ad esso incorporato che non sia agevolmentesmontabile né agevolmente removibile...nonché qualsiasi elemento,apparecchio congruo installato in modo permanente in un fabbricatoo in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o al-terare il fabbricato o l'edificio".In questo senso si esprime anche fa Corte UE (C-166/05).Dall'esame, poi, del contratto se ne desume che esso prefiguri più uncontratto di locazione di impianto pubblicitario che un servizio di ap-palto.D'altro canto, non può non rilevare il fatto che la stessa società nell'i-stanza di interpello all'Agenzia delle Entrate rappresenti la sua attivitàcome "di locazione di impianti pubblicitari presso aeroporti nazionaliNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026ed internazionali con locazione di spazi ad operatori di grandi firmedella moda..."Ciò, del resto, è quanto previsto nello Statuto della società».2.5. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’accertamento che il giudice compie quantoall’esito dell’interpello è nel senso che l’interpello della società rivoltoall'Agenzia delle Entrate rappresentava già la sua attività come di lo-cazione di impianti pubblicitari. In effetti, la prima pagina dell’allegatoB4 prodotto dalla stessa contribuente, ossia la risposta dell’Agenziaall’interpello del 2013 indirizzatole dalla Publispazi sul regime IVA inrelazione a 4 contratti analoghi a quelli per cui è causa, riporta che lacontribuente «riferisce di effettuare attività di locazione di impiantipubblicitari presso aereoporti». È significativo che sia la stessa societàa produrre il documento, senza contestare tale sintesi della propriaprospettazione in sede amministrativa, redatta anteriormente al pro-cesso.2.6. Infine, non può essere accolta neppure la richiesta di rinvio pre-giudiziale alla Corte di giustizia contenuta nella memoria illustrativa, inquanto generica oltre che, per le ragioni sopra viste, per carenza didecisività della censura.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7-ter e 7-quater del d.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 31 -bis,comma 1, lett. a) e comma 3, lett. c) del Regolamento di esecuzioneUE n. 282/2011, in merito ai criteri ivi previsti per individuare le pre-stazioni di servizi relative a beni immobili. Evidenzia la ricorrente che,affinché le prestazioni di servizi si considerino effettuate in Italia, de-vono essere effettivamente relative ad un bene immobile e invoca alproposito il terzo comma dell’art. 31-bis del Regolamento, laddove in-dica alcune fattispecie che sono espressamente escluse dal novero deiNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026servizi relativi agli immobili, tra cui alla lettera c), la prestazione diservizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili. Per-tanto, il fatto per cui l’attività pubblicitaria sia svolta mediante l’utilizzodi immobili - cosa che la società nega - non ha rilevanza ai fini dellaqualificazione della prestazione, poiché il regolatore comunitario haconsiderato espressamente proprio questo scenario, escludendo nor-mativamente che l’eventuale natura immobiliare del “veicolo” pubblici-tario possa caratterizzare il servizio.4. Con il terzo motivo, la società lamenta l'omessa considerazione deglielementi di prova dedotti in corso di causa da Publispazi in merito allaqualificazione giuridica dei rapporti contrattuali oggetto della fattura-zione contestata. Il mezzo di impugnazione si scompone in tre sotto-censure, in cui si prospetta:4.1. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., aifini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., relativamente allamancata considerazione delle prove documentali e comunque l'omessoesame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Lasocietà osserva che la materia del contendere non investe un solo “con-tratto” o cliente, ma numerosi e complessi rapporti contrattuali, comedel resto pare pacifico dal fatto che la fatturazione contestata e ciascunrapporto contrattuale non si esaurisce in un singolo atto, relativo alreperimento dello spazio pubblicitario, ma si articola in diverse fasi edanche la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., relativamente all’interpretazione dei rapporti contrattuali;4.2. In rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655-1677 cod. civ., non-ché degli artt. 1571, 1575 e 1587 cod. civ., in relazione all’avvenutoNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026inquadramento della fattispecie nella disciplina della locazione, per nonaver il giudice esplicitato i fondamenti giuridici della qualificazione deirapporti contrattuali tra Publispazi ed i suoi clienti;4.3. Ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si prospetta poila violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655-1677 cod. civ., non-ché degli artt. 1571, 1575 e 1587 cod. civ., in relazione all’avvenutoinquadramento della fattispecie nella disciplina della locazione, tenutoconto che nel contratto il termine “locazione” non compare e che lecaratteristiche oggettive e l’intento che muove le parti sono profonda-mente diversi da quelli che caratterizzano la locazione immobiliare.5. I motivi secondo e terzo, connessi tra loro, sono di trattazione con-giunta e sono infondati.5.1. Partendo dalla disamina dell’articolato terzo motivo, è innanzituttofondata l’eccezione preliminare della controricorrente di inammissibilitàdel profilo di censura che lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 116 cod. proc. civ. per asserita mancata valutazione di taluneprove documentali.Va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giu-dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dallaNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando ildiritto del contribuente a fornire la prova contraria.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut-tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecieil fatto storico è indubbiamente stato considerato.Il profilo di censura è chiaramente diretto ad ottenere un rinnovatoapprezzamento del fatto, né il giudice è tenuto ad un'esplicita confuta-zione degli altri elementi probatori non accolti, senza contare che ègenerica la deduzione secondo cui non si è in presenza di un solo “con-tratto”, ma di numerosi e complessi rapporti contrattuali, non esplici-tandosi nemmeno in cosa si differenzierebbero gli uni dagli altri.5.2. Inoltre, è inammissibile anche la doglianza che propone il viziomotivazionale per omesso esame dei mezzi istruttori, in quanto nonesplicita uno degli elementi fondamentali ai fini della deduzione del vi-zio, ossia dove quei fatti sarebbero stati oggetto di discussione fra leparti. La censura pecca di specificità e localizzazione, non permettendoal Collegio neppure di apprezzarne la decisività.5.3. Con riferimento alla denuncia di violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 cod. civ., come già considerato in relazione alprimo motivo, il giudice ha interpretato i contratti conformemente alleregole in materia, sia considerando gli indici testuali, sia valutando lacomplessiva condotta delle parti, come dimostra l'espresso rinvio aNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026quanto rappresentato dalle parti nell'istanza di interpello, da cui con-segue anche il rigetto del profilo di censura che contesta l’inquadra-mento dei rapporti alla stregua di locazioni.5.4. Dal momento che, sulla base dell’apprezzamento del giudice delmerito, sorretto da una congrua e logica motivazione - eccezion fattaper il non decisivo richiamo all'art. 13 ter del Regolamento di esecu-zione 15.03.2011 n. 282/2011 non applicabile ratione temporis - laqualificazione va ricondotta al contratto di locazione — e non di appaltoo pubblicità — avente ad oggetto beni immobili, ed è inapplicabile alcaso di specie del paragrafo 3, lett. c) dell'art. 31-bis del Regolamento282/2011, relativo a "prestazioni di servizi pubblicitari" invocato nelsecondo motivo di ricorso.5.5. Inoltre, neppure l'art. 31-bis del Regolamento di esecuzione (UE)n. 282/2011, come già visto per l’art. 13-ter con riferimento al primomotivo, è applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto in vi-gore dal 01/01/2017, ulteriore concorrente profilo di reiezione del se-condo motivo.6. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. 633/72 da parte del giudice, poichéquand'anche fosse configurabile un'attività "locatizia" immobiliare - os-sia gli impianti pubblicitari dovessero essere considerati beni pertinen-ziali di immobili strumentali, quali sono gli edifici aeroportuali, comeritenuto dal giudice - essa comunque non sarebbe imponibile ai fini IVAai sensi della disposizione in epigrafe. Dal momento che la sussistenzadel vincolo di pertinenza consente di attribuire all’immobile pertinen-ziale la stessa natura dell’immobile principale e, conseguentemente, ilNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026medesimo regime IVA, l’applicazione dell’imposta sulle operazioni og-getto di accertamento, sarebbe in violazione anche dell’art. 10, commaprimo, n. 8, del d.P.R. 633/72.7. Il motivo è infondato, poiché l’applicazione della norma invocata nelmezzo di impugnazione, art. 10, comma primo, n. 8, del d.P.R. 633/72,relativo alle cessioni all'esportazione non imponibili non è conferentecon la qualificazione dei rapporti in termini di locazione — e non diappalto o pubblicità — avente ad oggetto beni immobili operata dalgiudice del merito e non utilmente censurata attraverso i precedentimotivi.8. Il quinto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente censura in via subordinata la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, conriferimento alla statuizione del giudice sulle sanzioni, poiché ricorre-rebbero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito diapplicazione delle disposizioni interessate, le quali avrebbero dovutocondurre quantomeno alla rimozione delle sanzioni irrogate nei con-fronti della società.9. Il motivo è infondato. Va ribadito (cfr., tra le molte, Cass. n.15144del 2025 e giurisprudenza ivi citata) che, in tema di sanzioni ammini-strative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa og-gettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità am-ministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n.212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula unacondizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinataridella norma tributaria. Questa, però, dev’essere riferita non già ad ungenerico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia pro-fessionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, néNumero registro generale 27058/2020Numero sezionale 4693/2026Numero di raccolta generale 22191/2026Data pubblicazione 28/06/2026all'Ufficio finanziario, bensì al giudice. Costui è infatti l’unico soggettodell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ra-gionevolezza di una determinata interpretazione. Orbene, non sussistenel caso di specie la condizione di obiettiva incertezza normativa per-ché non vi è un'oggettiva impossibilità d'individuare la norma giuridicain cui sussumere il caso di specie, e del resto la stessa società ha qua-lificato come locazione di spazi pubblicitari la fattispecie nella istanzadi interpello.10. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, li-quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris