CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/4/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha rideterminato la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 14/2/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione generica della motivazione, basata sull'enunciazione di astratti principi ma non correlata ad un esame critico degli argomenti valorizzati dalla Corte e all'individuazione di vizi specifici. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]