CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che la ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, fondata sulle condizioni di salute della ricorrente, e, con il secondo motivo, violazione di legge non risultando valutata la possibilità di accesso alla misura alternativa anche per chi risiede in altro paese della Unione Europea; rilevato che l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la condannata non era reperibile all'indirizzo indicato nell'originaria istanza; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto si duole del rigetto di una richiesta di rinvio fondata su documenti sanitari precedenti di almeno sette mesi la data dell'udienza, e quindi non idonei a dar conto di un impedimento assoluto a partecipare all'udienza; ritenuto che il secondo motivo non si confronta con le ragioni della decisione e si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 m