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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 22349/2025

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n.r.g. 23751/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia con ordinanza n. 1178 /2024 depositata il 14/11/2024 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] 1 S.R.L.; -resistenti non costituite in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte, in accoglimento del conflitto di giurisdizione, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa. 1.La controversia trae origine dalla convenzione, stipulata il 16 marzo 2011, rep. n. 2221 tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il regolamento dei reciproci diritti e obblighi riguardanti la realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di contrasti insorti tra le parti, in ordine all’adempimento degli obblighi sanciti all’art. 3 della predetta convenzione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. (subentrata nei rapporti alla prima società quale cessionaria dell’azienda) innanzi al Tribunale di Foggia, lamentandone l’inadempimento e chiedendo la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di corrispettivi, indennità e canoni come meglio pattuiti nella ridetta convenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., costituitasi in giudizio, formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli importi già corrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n.201 /2021, depositata in data 25 gennaio 2021,dichiarava il difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. a) e lett.o) cod. proc. amm.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, Sezione Prima, il quale, con ordinanza resa all’udienza del 17 aprile 2024 , dando atto che le Sezioni Unite di questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, con sentenza n.4242/2024 del 16 febbraio 2024 avevano statuito in tema di giurisdizione, su conflitto sollevato da altra Sezione, rilevava che tutta la questione sottoposta al suo esame presentava carattere patrimoniale, sorta a valle della conclusione dell’accordo e non coinvolgeva l’esercizio di poteri autoritativi, riducendosi in estrema sintesi alla definizione del reciproco quantum debeatur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2011.

Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione d’ufficio chiedendo, per l’effetto, che le Sezioni unite della Corte di cassazione volessero dichiarare che sulla controversia non aveva giurisdizione il Giudice amministrativo bensì il Giudice ordinario.

Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ.

Le parti, alle quali il regolamento è stato comunicato, non hanno svolto difese.

Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il conflitto va risolto affermando, conformemente alle richieste del P.M., la giurisdizione del giudice ordinario. 2.Non si ravvisano, invero, ragioni potenzialmente idonee per discostarsi da quanto già, condivisibilmente, affermato, per controversia correttamente ritenuta dal T.A.R.sovrapponibile a quella in esame, da queste Sezioni Unite con la sentenza del 16 febbraio 2024 n. 4242 .

In quella controversia la Corte, a sezioni unite, nel decidere su conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio, ha ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui all’art.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm. laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono “a valle“ rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che , pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce.

E ciò, in espressa adesione ai principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2022, n. 20464 così massimata: In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. . 3.Anche nel caso in esame , il petitum sostanziale appare integralmente collocato a valle della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti, in quanto, come dato atto anche dal T.A.R. , da un lato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha agito per ottenere l’adempimento delle obbligazioni patrimoniali assunte dalla Società con la convenzione e la conseguente condanna di controparte al pagamento delle relative somme, e, d’altro, la Società, al conseguente e contrapposto fine di neutralizzare e paralizzare dette domande, ha opposto la nullità della convenzione stipulata inter partes chiedendo, in via riconvenzionale la restituzione delle somme già corrisposte.

Si controverte, quindi, come evidenziato anche dal P.M., in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico dell’Amministrazione, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti.

Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale di Foggia) innanzi al quale vanno rimesse le parti.

Il carattere officioso del procedimento esime dalla regolamentazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n.r.g. 23751/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia con ordinanza n. 1178 /2024 depositata il 14/11/2024 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] 1 S.R.L.; -resistenti non costituite in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte, in accoglimento del conflitto di giurisdizione, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa. 1.La controversia trae origine dalla convenzione, stipulata il 16 marzo 2011, rep. n. 2221 tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il regolamento dei reciproci diritti e obblighi riguardanti la realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di contrasti insorti tra le parti, in ordine all’adempimento degli obblighi sanciti all’art. 3 della predetta convenzione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. (subentrata nei rapporti alla prima società quale cessionaria dell’azienda) innanzi al Tribunale di Foggia, lamentandone l’inadempimento e chiedendo la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di corrispettivi, indennità e canoni come meglio pattuiti nella ridetta convenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., costituitasi in giudizio, formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli importi già corrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n.201 /2021, depositata in data 25 gennaio 2021,dichiarava il difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. a) e lett.o) cod. proc. amm. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, Sezione Prima, il quale, con ordinanza resa all’udienza del 17 aprile 2024 , dando atto che le Sezioni Unite di questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, con sentenza n.4242/2024 del 16 febbraio 2024 avevano statuito in tema di giurisdizione, su conflitto sollevato da altra Sezione, rilevava che tutta la questione sottoposta al suo esame presentava carattere patrimoniale, sorta a valle della conclusione dell’accordo e non coinvolgeva l’esercizio di poteri autoritativi, riducendosi in estrema sintesi alla definizione del reciproco quantum debeatur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2011. Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione d’ufficio chiedendo, per l’effetto, che le Sezioni unite della Corte di cassazione volessero dichiarare che sulla controversia non aveva giurisdizione il Giudice amministrativo bensì il Giudice ordinario. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. Le parti, alle quali il regolamento è stato comunicato, non hanno svolto difese. Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il conflitto va risolto affermando, conformemente alle richieste del P.M., la giurisdizione del giudice ordinario. 2.Non si ravvisano, invero, ragioni potenzialmente idonee per discostarsi da quanto già, condivisibilmente, affermato, per controversia correttamente ritenuta dal T.A.R.sovrapponibile a quella in esame, da queste Sezioni Unite con la sentenza del 16 febbraio 2024 n. 4242 . In quella controversia la Corte, a sezioni unite, nel decidere su conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio, ha ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui all’art.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm. laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono “a valle“ rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che , pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. E ciò, in espressa adesione ai principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2022, n. 20464 così massimata: In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. . 3.Anche nel caso in esame , il petitum sostanziale appare integralmente collocato a valle della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti, in quanto, come dato atto anche dal T.A.R. , da un lato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha agito per ottenere l’adempimento delle obbligazioni patrimoniali assunte dalla Società con la convenzione e la conseguente condanna di controparte al pagamento delle relative somme, e, d’altro, la Società, al conseguente e contrapposto fine di neutralizzare e paralizzare dette domande, ha opposto la nullità della convenzione stipulata inter partes chiedendo, in via riconvenzionale la restituzione delle somme già corrisposte. Si controverte, quindi, come evidenziato anche dal P.M., in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico dell’Amministrazione, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti. Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale di Foggia) innanzi al quale vanno rimesse le parti. Il carattere officioso del procedimento esime dalla regolamentazione
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