Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07229/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24342/2020 R.G. propostoAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] DIunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 1415/2020depositata il 29/07/202.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1415/2020, pubblicata in data 29 luglio 2020,la Corte d’appello di Bari, decidendo su tre procedimenti riuniti, mentreha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”), haaccolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, previa compensazione delle reciprocheposte creditorie, ha condannato la stessa [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderela somma di € 38.377,23, oltre interessi.2.

La complessa vicenda giudiziaria che ha condotto alla decisionequi impugnata aveva avuto inizio allorquando la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione nei confronti dellaASL FOGGIA di un decreto ingiuntivo per l’importo di £ 128.975.436,somma richiesta a titolo di corrispettivo per l’attività di assistenza allamanutenzione oggetto di un contratto di appalto concluso in data 18ottobre 1998, il quale comprendeva, altresì, lavori di manutenzioneedile ed impiantistica.2.1.

Avverso tale decreto ingiuntivo aveva proposto opposizioneASL FOGGIA agendo in via riconvenzionale per la risoluzione delcontratto, deducendo l’inadempimento dell’impresa opposta, echiedendo altresì il risarcimento dei danni e la restituzione di sommecorrisposte e non dovute.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva,a propria volta, proposto reconventio reconventionis, chiedendo sial'aggiornamento Istat dei canoni dovuti e non corrisposti sia ilSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di somme residuali dovute per due annualità di canone noncorrisposte (da maggio 1998 a maggio 1999 e da maggio 1999 amaggio 2000).Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione di due ordinanze ex art.186-ter c.p.c. che, tuttavia, erano state revocate allorquando lo stessoTribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato inammissibilela reconventio reconventionis proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo invece la prosecuzione del giudizio per lavalutazione della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] egiungendo, successivamente, alla pronuncia di sentenza definitiva conla quale, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivooriginariamente ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; aveva accolto la domanda riconvenzionale della ASLdi risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto;aveva rigettato l’ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggettole pretese risarcitorie della stessa ASL.Tale prima sentenza era stata fatta oggetto di gravame da parte siadi [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA],dando origine al primo dei tre giudizi decisi dalla sentenza oraimpugnata.2.2.

Nelle more del giudizio, tuttavia, la sentenza non definitiva delTribunale di Foggia era stata appellata da parte dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] dando causa ad unasentenza della Corte d’appello di Bari, la quale aveva, da un lato,confermato la inammissibilità della reconventio reconventionis dellastessa [OSCURATO:PERSONA] ma, dall’altro lato,dichiarato inammissibile anche la domanda riconvenzionale della ASLSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Detta statuizione era stata tuttavia fatta oggetto di ricorso innanzia questa Corte sia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in via principale sia da partedi [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale equesta Corte, con sentenza n. 26782/2016 del 22 dicembre 2016,aveva accolto entrambi i gravami cassando la decisione della Cortebarese, con conseguente riassunzione del giudizio in sede di rinvio allastessa Corte d’appello di Bari, dando origine al secondo dei tre giudizidecisi dalla sentenza ora impugnata.2.3.

All’esito della sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia,[OSCURATO:PERSONA] aveva poi chiesto ed ottenuto l’emissione di un decretoingiuntivo, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che la stessaaveva corrisposto in esecuzione delle due ordinanze ex art. 186-terc.p.c., successivamente revocate.Opposto il decreto ingiuntivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale giudizio era stato definito con sentenzache aveva revocato l’ingiunzione e che, gravata da [OSCURATO:PERSONA], avevadato origine al terzo dei tre giudizi decisi dalla sentenza ora impugnata.3.

La Corte d’appello di Bari, esaminando l’appello principale dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadefinitiva del Tribunale di Foggia, ha ritenuto lo stesso fondato,osservando, in sintesi, che:− pur essendo da confermare la statuizione di risoluzione delcontratto di appalto per inadempimento della stessaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] - per avere lastessa, in contrasto con le previsioni contrattuali ed inviolazione dell’art. 21, Legge n. 646/1982, affidato alcunilavori in subappalto – tuttavia, gli effetti della risoluzione nonpotevano estendersi alle opere già effettuate dall’odiernaricorrente incidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026e trattandosi, nella specie, di prestazioni periodiche adesecuzione continuata, con conseguente diritto dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere lesomme monitoriamente azionate;− non ostava al riconoscimento di tali somme la circostanza –dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore inadempimento – delmancato aggiornamento del Registro di manutenzione,dovendosi ritenere tale inadempimento “meramente formaleinidoneo, come tale, a comportare alcun comprovato dannosostanziale a carico della committente e, conseguentemente,a condizionare il pagamento degli oneri maturatidall’appaltatrice”;− ulteriormente inidonee a condurre al rigetto della pretesaeconomica della [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONEdovevano ritenersi le deduzioni relative all’inadempimento agliobblighi previdenziali ed assistenziali ed all’omissionedell’adeguamento della polizza fideiussoria, giacché, quanto alprimo profilo, sussisteva dichiarazione rilasciata dalla CassaEdile in data 1° agosto 2000 che smentiva l’opposta asserzionee, quanto al secondo profilo, era da escludersi uninadempimento dell’impresa, alla luce delle previsionicontrattuali e del bando di gara;− alla luce della consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, etenuto conto sia delle pretese ulteriormente azionate dalleparti anche in via riconvenzionale ed in sede di reconventioreconventionis – entrambe ammissibili, secondo quantostatuito dalla decisione di questa Corte – il credito riconoscibilealla [OSCURATO:PERSONA] ammontavaalla somma di € 38.377,23.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Esaminando l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale ha disatteso le doglianze in esso formulate,osservando, in sintesi, che:− la pretesa risarcitoria già disattesa dal giudice di prime curenon poteva trovare accoglimento sia perché – come giàosservato dal Tribunale – la stessa era risultata sprovvista diconferma probatoria, avendo [OSCURATO:PERSONA] procedutotardivamente a produzioni documentali che tale dannodovevano dimostrare, sia perché la consulenza tecnica d’ufficioaveva escluso che dall’esame dei documenti prodotti dallastessa odierna ricorrente principale emergesse la prova deldanno allegato;− conseguentemente, risultava altrettanto infondata la domandadi condanna dell’odierna ricorrente incidentale perresponsabilità aggravata, risultando carenti i relativipresupposti.Quanto agli ulteriori due giudizi di appello riuniti, la Corteterritoriale ha:− disatteso il gravame avverso la sentenza del Tribunale diASL FOGGIA per la ripetizione delle somme corrisposte inottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.,argomentando che, sebbene non fosse da condividerel’asserzione del giudice di prime cure in ordine alla naturameramente dichiarativa della statuizione di revoca delle dueordinanze, nondimeno la revoca medesima era stata basata suquel postulato della inammissibilità della reconventioreconventionis che tuttavia era venuto meno per effetto dellasentenza di questa Corte, “desumendone, quale ulterioreSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026corollario che la richiesta monitoria e restitutoria, sebbeneinizialmente ammissibile, sia divenuta, nelle more del giudizio,non più supportata dalla revoca, così palesandosi il relativocredito restitutorio. divenuto inesistente.”;− osservato, quanto al giudizio di rinvio conseguente allasentenza di questa Corte n. 26782/2016, che, fermal’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dallaASL FOGGIA, la domanda medesima non poteva trovareintegrale accoglimento, avendo la CTU riscontrato la suafondatezza limitatamente ad un minore ammontare che era giàstato posto in compensazione con il maggior credito dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] comeprecedentemente accertato.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bariricorre [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA.Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a tredici motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “Nullità della sentenza e del procedimento per averdeciso la causa in base a una questione non proposta dalla parte erilevata d'ufficio, in violazione degli artt. 342, 99 e 112 CPC, e senzaneppure applicare l'art. 101 CPC.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che gli effetti della risoluzione del contratto di appalto nonSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026potevano estendersi alle opere già effettuate dall’odierna ricorrenteincidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c., in tal modoriconoscendo il credito della [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deduce la violazione dell'effetto devolutivo dell'appelloe quindi il vizio di ultrapetizione, nonché la violazione dell’art. 101c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della propriadecisione una questione sollevata d'ufficio senza provocare sul punto ilcontraddittorio ex art. 101 c.p.c.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 345,167, 183, 36 c.p.c.Sempre censurando la statuizione già aggredita con il primomotivo, il ricorso deduce testualmente che “la Corte d'appello non haconsiderato che la detta decisione veniva adottata in un giudizio diopposizione a d.i. al quale era riunito anche il giudizio di rinvio n.527/17, ove con la sentenza n. 26782/16 la Cassazione avevaespressamente affermato il principio di diritto, trascritto alla pag. 8della sentenza impugnata che limita le domande riconvenzionaliproponibili dall'opposto esclusivamente a quelle introdotte con lacomparsa di risposta del 26.2.2001 (…), costituenti conseguenza delladomanda riconvenzionale proposta dall' opponente”.Tra tali domande, prosegue la ricorrente, non sarebbe compreso ilriconoscimento del corrispettivo per il periodo successivo al maggio2000, laddove la decisione impugnata avrebbe riconosciuto ilcorrispettivo sino al maggio 2001.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 64, R.D.25.5.1895 n. 350; 26, d.P.R. 16.7.1962 n. 1063.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta la ricorrente che, trattandosi di contratto d'appalto dilavori di manutenzione di opere pubbliche ed operando il richiamo dellostesso contratto al Capitolato Generale LL.PP di cui al d.P.R. n. 1063/62– che, a propria volta, contiene un generale rinvio al R.D 25.5.1895 n.350 – trova applicazione l'art. 54 e quindi l’onere dell'appaltatore diapporre le riserve sul registro di contabilità, evidenziando che nel casodi specie l’odierna ricorrente incidentale non ha mai sottoscritto né ilregistro di contabilità né il conto finale dei lavori.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la “Violazione e falsa applicazione dei principi generali dilegge sull'onere della prova dell'adempimento stabiliti dagli artt. 1453e segg.

Cod.

Civ., dall'art. 2697 Cod.

Civ., nonché dei principi derivantidagli artt. 61 e 194 CPC sulla utilizzabilità delle CC.TT.UU. redatte daconsulente "deducente".”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “non havalutato affatto le prove fornite dalla ASL, ma ha basato la suadecisione esclusivamente sulle valutazioni effettuate dal CTU, che, siaperché sono insuscettibili di privare dei loro effetti gli attiamministrativi definitivi che hanno concluso l'appalto de quo, come siè visto nel motivo che precede, sia per quanto si dirà nel motivo chesegue, sono assolutamente inidonee a decidere il giudizio”,concludendo che “così facendo, la consulenza tecnica è stata sostituitaalle prove effettivamente acquisite al giudizio, giungendo a negareinadempimenti più che provati in via documentale” e che “le valutazionidel CTU "deducente" si sono integralmente sostituite al mancatoassolvimento degli oneri probatori che incombevano alla parteconvenuta”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 112 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026La ricorrente richiama le molteplici osservazioni mosse sia allaprima relazione del CTU sia ai successivi chiarimenti da quest’ultimoforniti, denunciando omissioni valutative, rilievi officiosi nonché “mereopinioni” che vizierebbero la consulenza stessa, che invece sarebbestata fatta propria dalla Corte d’appello, senza tenere conto dellededuzioni reiterate dalla ricorrente.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. neltesto ratione temporis vigente.Argomenta, in particolare, il ricorso che “La sentenza impugnataalla pag. 11 motiva il rigetto del primo motivo dell'appello incidentaledella ASL sulla scorta, oltre che delle specifiche conclusioni peritali che,per quanto si è detto, sono assolutamente inattendibili anche sulla basedella ritenuta tardività dei documenti prodotti (atto di collaudo generaledel 27.3.2003 e delibera AUSL del 14.7.2003).I detti documenti, però, sono sopravvenuti rispetto alla data del27.2.2003, di scadenza del termine per il deposito dei documenti, allorastabilito dall'art. 184 CPC, e pertanto la loro produzione può e deveessere ritenuta ammissibile.”.1.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hanegato rilevanza alla circostanza del mancato aggiornamento delRegistro di manutenzione.Argomenta la ricorrente che la tenuta del registro eracontrattualmente prevista e che quindi “la decisione della Corted'appello è totalmente errata, essendo evidente, invece, che le clausolecontrattuali sopra trascritte, alle quali l'art 1372 C.C. attribuisce forzaSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026di legge, impongono di considerare necessaria, senza nessunapossibilità di interpretazioni differenti, l'esatta tenuta di un vero eproprio Registro della Manutenzione, e non di meri report”.1.8.

Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, Legge n. 109/1994.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione dell’obbligo diadeguamento della polizza fideiussoria, deducendo che l’importodell’appalto era lievitato e che quindi veniva ad operare il disposto dicui all’art. 30, Legge n. 109/1994.1.9.

Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la ditta non era in regola congli oneri contributivi e assicurativi”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione degli oneri contributivi eassicurativi, argomentando che in tal modo si sarebbe omesso divalutare un documento – “la relazione del gruppo di lavoro della ASLin data 13.6.2001” – da cui veniva ad emergere sia che la sede INPSdi Foggia aveva comunicato, con nota del 2 maggio 2001, che l’odiernaricorrente incidentale non era in regola con l’assolvimento degliobblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali siache la [OSCURATO:PERSONA] di Capitanata aveva comunicato che l’impresa nonera in regola con gli adempimenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].1.10.

Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che, essendo stata propostala domanda di risoluzione in data 27.12.2000, l'accoglimento delladetta domanda imponeva alla Corte d'appello di escludere leprestazioni eseguite e i canoni maturati in epoca successiva.”.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Deduce la ricorrente “In subordine, per l'ipotesi di rigetto dei motiviche precedono, si osserva che la sentenza impugnata è viziata per nonaver considerato che, avendo riconosciuto la fondatezza della domandadi risoluzione proposta dalla ASL con l'atto di opposizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'effetto risolutivo si produce alla data medesima, per cuinon sono riconoscibili i crediti maturati per le prestazioni effettuatesuccessivamente, che sono stati invece considerati e conteggiati dalCTU nelle tabelle riportate alle pagg. 331-335.”.1.11.

Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c.Deduce la ricorrente “Conseguenza inevitabile dell'accoglimento delpresente ricorso, sarà l'accoglimento della domanda di condanna dellaEdilmanutenzioni al risarcimento dei danni per responsabilitàaggravata ex art. 96 CPC, per aver eseguito e portato a compimentofino all'effettivo incasso ben due esecuzioni forzate in assenza delrelativo diritto (…)”.1.12.

Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.“nonché tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n.255/12”.Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata, nel decidere ilprocedimento di rinvio conseguente alla statuizione di questa Corte n.26782/2016, avrebbe violato l’art. 384 c.p.c. in quanto, pur dando attodella decisione stessa e della conseguente ammissibilità dellamodificazione quantitativa della domanda restitutoria formulata dallastessa [OSCURATO:PERSONA], ha poi posto ritenuto tale pretesa restitutoria soloin parte fondata, ponendola poi in compensazione la somma di cui allapretesa con il credito della [OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 12 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta quindi la ricorrente che “Per effetto di taleconsiderazione, la sentenza impugnata ha recepito integralmente leconclusioni del CTU, che, come si è già rilevato, è pervenutoall'anzidetta compensazione considerando tutte le somme spettanti allaEdilmanuntenzioni sia per i canoni di manutenzione che per i canoniordinari relativi all'intero periodo contrattuale triennale dal maggio1998 al maggio 2001, in contrasto con quanto affermato dallaCassazione nella sent. n. 26782/16, nonché dalla stessa Corted'appello nell' ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che limitavano il conteggio almaggio 2000, considerando inammissibili tutte le domandericonvenzionali non proposte nella comparsa di costituzione e rispostadel 26.2.2001”1.13.

Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la sentenza dellaCassazione n. 26782/2016 ha dichiarato ammissibili le domandericonvenzionali proposte dall'opposta [OSCURATO:PERSONA] con la memoriaex art. 183 co. 4 CPC depositata il 10.1.2002, e non ha anche dichiaratol'inesistenza del credito monitorio di € 106.619,99 azionato dalla ASL”.La ricorrente, infine, censura la decisione assunta dalla Corted’appello in relazione al gravame proposto avverso la decisione delTribunale di Foggia che aveva revocato il decreto ingiuntivo chiestodalla [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la restituzione delle sommecorrisposte in ottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.precedentemente ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente revocate.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamentericondotto la declaratoria di inesistenza del credito azionato col decretoingiuntivo alla statuizione di questa Corte n. 26782/2016, laddovequest’ultima si sarebbe limitata a dichiarare ammissibile la domandaSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 13 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026riconvenzionale, mentre la statuizione di inesistenza del creditosarebbe stata assunta proprio con la sentenza qui impugnata.2.

Il ricorso incidentale è affidato a due motivi esposticongiuntamente.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1455 c.c.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Con esposizione unitaria delle due censure, la ricorrente incidentaleimpugna la decisione della Corte d’appello, nella parte in cuiquest’ultima ha ritenuto sussistente l’inadempimento della stessaimpresa al divieto di subappalto ed ha quindi disatteso le censureavverso la statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento.Argomenta che i lavori oggetto di tale subappalto non rientravanotra quelli oggetto del divieto ed erano stati anzi sollecitati con talimodalità da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], peraltro contestandoche tali lavori integrassero un subappalto, essendo gli stessiriconducibili ad un contratto di opera con un artigiano.3.

Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, deveessere dichiarato inammissibile.3.1.

Il primo motivo risulta inammissibile e comunque infondato.Inammissibile in quanto lo stesso – in diretta violazione del canonedi specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – omette di ricostruire anche inminima misura – riproducendone i passaggi essenziali – il contenutodegli atti difensivi depositati in appello dall’odierna controricorrente, intal modo precludendo la possibilità di verificare la dedotta violazionedell’effetto devolutivo.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 14 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Tale carenza – ancor più significativa nel momento in cuiEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere inveceformulato la domanda di riconoscimento dei canoni ulteriori – viene aprecludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto taleesercizio risulta necessariamente subordinato all’ammissibilità delmotivo di ricorso (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019;Cass.

Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071del 10/09/2012).Esso presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del06/09/2021).Il motivo risulterebbe in ogni caso infondato, sol che si consideri:− da un lato, che l’art. 1458 c.c. costituisce regola legale la cuiapplicazione non postula la formulazione di una specificadomanda, dovendo il giudice stabilire d’ufficio la decorrenzadegli effetti della risoluzione;Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 15 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026− dall’altro lato, che, quanto all’art. 101 c.p.c., l'obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevated'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguardale questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quellemiste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversavalutazione del materiale probatorio (Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023), laddove l’applicabilità dell’art. 1458 c.c.costituisce, evidentemente, questione di mero diritto.3.2.

Similari considerazioni conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo mezzo, anch’esso reso inammissibile dalmancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., dal momento che il fulcro delleargomentazioni in esso contenute è costituito dall’ipotetico – ma nonadeguatamente riprodotto – contenuto della “comparsa di risposta del26.2.2001”, come argomentato dal medesimo motivo.Si aggiunga, poi, che tali carenze – cui si sommano quelle relativealla riproduzione dei contenuti essenziali della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di merito - valgono anche a precludere lapossibilità di verificare se effettivamente la decisione impugnata abbiariconosciuto i compensi per prestazioni sino al mese di maggio 2001,tenuto anche conto del fatto che il riferimento al “creditomonitoriamente azionato” contenuto nella decisione impugnata (pag.10, riga 9 della sentenza) costituisce indice nel senso esattamenteopposto a quanto nel motivo dedotto.3.3.

Il terzo motivo di ricorso risulta invece inammissibile in quantola questione di che trattasi non risulta essere stata in alcun modoaffrontata nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto diaverla sollevata nei precedenti gradi di giudizio, individuando, inSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 16 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali ne sarebbeavvenuta la deduzione.Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio,reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez.

L - Ordinanza n.18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 23675 del 18/10/2013).3.4.

Quanto al quarto motivo, lo stesso, al di là della formaleindicazione contenuta nella rubrica, si sostanzia in una merasollecitazione a questa Corte affinché proceda a rivedere la valutazioneoperata dal giudice di merito sull’insieme del materiale probatorio,compresi gli esiti di una consulenza tecnica che – rammenta questaCorte – ben può avere carattere c.d.

“percipiente” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del22/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).Tale sollecitazione, tuttavia, risulta inammissibile, dal momento chela valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito –il quale, in ogni caso, non è tenuto a dare conto in motivazione del fattoSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 17 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né aconfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendoinvece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso,indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento el'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprieconclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002) – èriservata al medesimo (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) – nonrisulta sindacabile ove sorretta da motivazione rispettosa del c.d.“minimo costituzionale” e si sottragga, perciò, al sindacato dilegittimità sulla motivazione.3.5.

Passando al quinto motivo, ove si tenga conto del fatto –ha replicato in successivi chiarimenti alle osservazioni mosse dalricorrente, deve trovare conferma l’orientamento di questa Corte percui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievidei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, cheSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 18 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.9483 del 09/04/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del02/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010).Non si può non osservare ulteriormente, del resto, che il motivo diricorso, ben lungi dal dedurre – in ipotesi – un vizio di motivazione delladecisione impugnata, invoca – in modo assolutamente non pertinente– gli artt. 195 e 112 c.p.c., diffondendosi poi in una serie diargomentazioni che si traducono in vere e proprie inammissibilicensure in fatto alla decisione.3.6.

Il laconico sesto motivo torna ad evidenziare ancora una voltail mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c.Il mezzo censura la declaratoria di tardività di alcune produzionidocumentali effettuate dall’odierna ricorrente, omettendo radicalmenteanche solo di sintetizzare il contenuto dei medesimi documenti, ed intal modo precludendo anche la possibilità di valutarne la decisività.Osservato, poi, che la tardività delle produzioni risulta essere statadichiarata già dal primo giudice, era onere della ricorrente specificarese sul punto fosse stata sottoposta al giudice d’appello specificadoglianza, laddove nessuna indicazione in tal senso è svolta nel motivo,il quale omette anche di riferire se fosse stata formulata istanza dirimessione in termini in relazione alla produzione di quei documenti chenella presente sede assume essere essersi formati quando i termini perle istanze istruttorie erano già perenti.Va poi aggiunto che, una volta disatteso il sesto motivo – e quindile censure da quest’ultimo formulate in relazione al recepimento degliesiti della consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte di merito –risulta permanere la ratio ulteriore posta alla base della decisioneSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 19 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnata, e cioè la considerazione per cui l’assenza di prova deldanno emergeva anche dallo scrutinio operato dal CTU su ben 111documenti.Il che comporta l’operare del principio per cui, qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12372 del 24/05/2006).3.7.

L’inammissibilità del settimo motivo deriva da similariconsiderazioni.Le deduzioni della ricorrente in ordine alla mancata tenuta delRegistro della manutenzione, infatti, risultavano funzionaliall’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento delcontratto di appalto nonché della domanda di risarcimento dei danni.Ebbene, si osserva che, mentre la prima domanda risulta esserestata comunque accolta in considerazione del diverso inadempimentocostituito dalla violazione del divieto di subappalto – non residuando,quindi, al riguardo, alcun interesse della ricorrente a riproporre laquestione – la pretesa risarcitoria è stata disattesa dalla Corteterritoriale sulla scorta dell’assenza radicale di prova del danno.È quindi evidente che, una volta constatata l’assenza di adeguatacensura a tale ultima statuizione – come è avvenuto in relazione alSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 20 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026motivo precedente – il motivo risulta inammissibile per il medesimoprincipio poc’anzi richiamato.3.8.

In relazione all’ottavo motivo, si deve osservare che lo stessorisulta persino non rispondente ai requisiti di formulazione di unacensura ex art. 360, n. 3), c.p.c. come individuati da questa Corte aSezioni Unite (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).Il motivo, in realtà, censura un passaggio motivazionale delladecisione impugnata il quale non contiene alcun enunciato in diritto,essendosi la Corte di merito limitata a svolgere un giudizio in via dimero fatto, osservando (pag. 10) che “le criticità riscontrate in sede diispezione ministeriale in tema di garanzie non configuravano, sullascorta di quanto riportato nel correlativo bando di gara, nel testo delcontratto e nel capitolato speciale, alcun inadempimento ascrivibileall’impresa e né l'adeguamento integrativo della cauzione richiestodalla Asl, per quanto sopra, poteva essere connesso alla dovutacorresponsione del canone annuo manutentivo, conseguendonel’inesigibilità del richiesto adeguamento di polizza.”.Il motivo, quindi, viene ad impugnare inammissibilmente un merogiudizio in fatto della Corte di merito in ordine alla insussistenza di uninadempimento della ricorrente incidentale quanto alla polizzafideiussoria.3.9.

In virtù delle previsioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, D.L.83/2012, il nono motivo risulta inammissibile, non perché operi lapreclusione ex art. 348-ter, c.p.c. - dal momento che il primo appelloè stato notificato in data 16 febbraio 2012 – ma perché comunqueviene a trovare applicazione la formulazione modificata dell’art. 360,n. 5) c.p.c.Ebbene, è ormai costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 21 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/202625216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del11/04/2017), quello per cui l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369,secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) lasua "decisività".Nel caso del motivo ora in esame, praticamente nessuno di talirequisiti viene rispettato dal ricorso: la ricorrente si limita a localizzareun documento come allegato nel fascicolo di parte, ma omette dispecificare sia quando il documento sia stato prodotto sia in quale sedeil fatto storico sia stato oggetto di discussione.Ove ciò non bastasse a dichiarare l’inammissibilità del motivo, sideve poi rammentare che, secondo quanto da questa Corte già chiarito,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciòin quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè adSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 22 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).3.10.

Inammissibile, ulteriormente, risulta il decimo motivo,ancora una volta eccessivamente laconico, al punto da limitarsi ad unsommario richiamo di conteggi contenuti nella consulenza tecnicad’ufficio.È poi da osservare che il motivo viene a riproporre quella tematicadegli effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c. che è già stata esaminatae disattesa in sede di esame del primo motivo.3.11.

L’undicesimo motivo ben può essere qualificato come motivo“ottativo” o “ipotetico”, in quanto finalizzato a prospettare uno scenarioalternativo di decisione sulla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c.nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi della ricorrente.È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella cheavrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazionedelle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diversoesito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibilemotivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sullaspese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cuiagli artt. 91 segg. c.p.c. - ma una semplice prospettazione alternativa,destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altrimotivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuovastatuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi –come avviene nel caso in esame - a risultare inammissibile per radicalecarenza di autonomia.3.12.

Quanto al dodicesimo motivo, deve essere in primo luogodichiarato inammissibile – per carenza di specificità – il richiamo a“tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n. 255/12”.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 23 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’unico profilo di censura esaminabile, allora, è costituito dalladeduzione della violazione dell’art. 384 c.p.c., deduzione che tuttaviasi rivela fondata su presupposti quanto mai fragili e tali da nonintegrare una adeguata censura di error in procedendo, sol che siconsideri che il precedente di questa Corte tra le medesime parti si èlimitato ad affermare un principio che si rifletteva sul giudizio diammissibilità in rito della modificazione della domanda ma non èvenuto certo a stabilire – “né poteva essere diversamente”, permutuare l’espressione della stessa ricorrente a pag. 53 – alcun vincoloin ordine all’accertamento di an e quantum della pretesa restitutoria,essendo tale accertamento rimesso al giudice di merito.3.13.

L’ultimo motivo risulta invece inammissibile in quanto noncensura l’effettiva ratio decidendi della Corte territoriale.Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che, nascendo il creditorestitutorio azionato monitoriamente dalla revoca delle due ordinanzeex art. 186-ter c.p.c., revoca a propria volta scaturita dalla declaratoriadi inammissibilità della reconventio reconventionis, conseguiva che,una volta ritenuta la medesima reconventio reconventionis ammissibilesecondo le indicazioni fornite da questa Corte, risultava erronea anchela revoca delle due ordinanze, venendo conseguentemente meno quelcredito restitutorio - derivante dall’indebito determinato dalla revocadelle due ordinanze dopo il loro spontaneo adempimento - che, aposteriori, doveva ritenersi insussistente.Il motivo di ricorso, per contro, si limita ad impugnare il giudizio diinesistenza del credito restitutorio formulato dalla Corte territorialesulla sola scorta della considerazione che la decisione della Corted’appello risulterebbe “gravemente erronea”, considerazione sulla cuiscorta il ricorso viene a pronosticare “l’inesistenza di ogni credito diSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 24 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Edilmanutenzioni, e l’esistenza, invece, del credito della ASL, conconseguente piena fondatezza della domanda monitoria”.Orbene – in disparte la considerazione per cui, essendo ormaievidente che le deduzioni della ricorrente sulla “grave erroneità” dellasentenza impugnata sono state integralmente disattese e che in talmodo il motivo di gravame risulta privato del suo fondamento logico –è inevitabile constatare che le argomentazioni della ricorrente noncensurano in alcun modo l’effettiva ratio decidendi esposta dallasentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del mezzo.4.

Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere dichiaratoinammissibile.Se l’esposizione dei due motivi di ricorso è stata unitaria, altrettantounitario deve essere il giudizio di loro inammissibilità.I due motivi, infatti, ben lungi dal dedurre nel concreto le ipotesi dicui agli artt. 360, n. 3) e 360, n. 5), c.p.c. si diffondono in una serie diconsiderazioni in fatto, giudizi di merito e censure alla valutazione delleprove operata dal giudice d’appello ed a quest’ultimo – come giàosservato in sede di esame del ricorso principale - riservata (Cass. Sez.5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 1554 del 28/01/2004).Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez.

U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 25 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).5.

In conclusione, quindi, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale devono essere dichiarati inammissibili.Esito, questo, che vale pienamente a giustificare l’integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità.6.

Stante il tenore della pronuncia – ed in relazione sia allaricorrente principale sia alla ricorrente incidentale - va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Appalto servizipubbliciANDREA ZULIANI - ConsigliereLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24342/2020 R.G. propostoAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] DIunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 1415/2020depositata il 29/07/202.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1415/2020, pubblicata in data 29 luglio 2020,la Corte d’appello di Bari, decidendo su tre procedimenti riuniti, mentreha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”), haaccolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, previa compensazione delle reciprocheposte creditorie, ha condannato la stessa [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderela somma di € 38.377,23, oltre interessi.2.

La complessa vicenda giudiziaria che ha condotto alla decisionequi impugnata aveva avuto inizio allorquando la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione nei confronti dellaASL FOGGIA di un decreto ingiuntivo per l’importo di £ 128.975.436,somma richiesta a titolo di corrispettivo per l’attività di assistenza allamanutenzione oggetto di un contratto di appalto concluso in data 18ottobre 1998, il quale comprendeva, altresì, lavori di manutenzioneedile ed impiantistica.2.1.

Avverso tale decreto ingiuntivo aveva proposto opposizioneASL FOGGIA agendo in via riconvenzionale per la risoluzione delcontratto, deducendo l’inadempimento dell’impresa opposta, echiedendo altresì il risarcimento dei danni e la restituzione di sommecorrisposte e non dovute.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva,a propria volta, proposto reconventio reconventionis, chiedendo sial'aggiornamento Istat dei canoni dovuti e non corrisposti sia ilSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di somme residuali dovute per due annualità di canone noncorrisposte (da maggio 1998 a maggio 1999 e da maggio 1999 amaggio 2000).Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione di due ordinanze ex art.186-ter c.p.c. che, tuttavia, erano state revocate allorquando lo stessoTribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato inammissibilela reconventio reconventionis proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo invece la prosecuzione del giudizio per lavalutazione della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] egiungendo, successivamente, alla pronuncia di sentenza definitiva conla quale, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivooriginariamente ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; aveva accolto la domanda riconvenzionale della ASLdi risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto;aveva rigettato l’ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggettole pretese risarcitorie della stessa ASL.Tale prima sentenza era stata fatta oggetto di gravame da parte siadi [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA],dando origine al primo dei tre giudizi decisi dalla sentenza oraimpugnata.2.2.

Nelle more del giudizio, tuttavia, la sentenza non definitiva delTribunale di Foggia era stata appellata da parte dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] dando causa ad unasentenza della Corte d’appello di Bari, la quale aveva, da un lato,confermato la inammissibilità della reconventio reconventionis dellastessa [OSCURATO:PERSONA] ma, dall’altro lato,dichiarato inammissibile anche la domanda riconvenzionale della ASLSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Detta statuizione era stata tuttavia fatta oggetto di ricorso innanzia questa Corte sia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in via principale sia da partedi [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale equesta Corte, con sentenza n. 26782/2016 del 22 dicembre 2016,aveva accolto entrambi i gravami cassando la decisione della Cortebarese, con conseguente riassunzione del giudizio in sede di rinvio allastessa Corte d’appello di Bari, dando origine al secondo dei tre giudizidecisi dalla sentenza ora impugnata.2.3.

All’esito della sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia,[OSCURATO:PERSONA] aveva poi chiesto ed ottenuto l’emissione di un decretoingiuntivo, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che la stessaaveva corrisposto in esecuzione delle due ordinanze ex art. 186-terc.p.c., successivamente revocate.Opposto il decreto ingiuntivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale giudizio era stato definito con sentenzache aveva revocato l’ingiunzione e che, gravata da [OSCURATO:PERSONA], avevadato origine al terzo dei tre giudizi decisi dalla sentenza ora impugnata.3.

La Corte d’appello di Bari, esaminando l’appello principale dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadefinitiva del Tribunale di Foggia, ha ritenuto lo stesso fondato,osservando, in sintesi, che:− pur essendo da confermare la statuizione di risoluzione delcontratto di appalto per inadempimento della stessaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] - per avere lastessa, in contrasto con le previsioni contrattuali ed inviolazione dell’art. 21, Legge n. 646/1982, affidato alcunilavori in subappalto – tuttavia, gli effetti della risoluzione nonpotevano estendersi alle opere già effettuate dall’odiernaricorrente incidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026e trattandosi, nella specie, di prestazioni periodiche adesecuzione continuata, con conseguente diritto dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere lesomme monitoriamente azionate;− non ostava al riconoscimento di tali somme la circostanza –dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore inadempimento – delmancato aggiornamento del Registro di manutenzione,dovendosi ritenere tale inadempimento “meramente formaleinidoneo, come tale, a comportare alcun comprovato dannosostanziale a carico della committente e, conseguentemente,a condizionare il pagamento degli oneri maturatidall’appaltatrice”;− ulteriormente inidonee a condurre al rigetto della pretesaeconomica della [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONEdovevano ritenersi le deduzioni relative all’inadempimento agliobblighi previdenziali ed assistenziali ed all’omissionedell’adeguamento della polizza fideiussoria, giacché, quanto alprimo profilo, sussisteva dichiarazione rilasciata dalla CassaEdile in data 1° agosto 2000 che smentiva l’opposta asserzionee, quanto al secondo profilo, era da escludersi uninadempimento dell’impresa, alla luce delle previsionicontrattuali e del bando di gara;− alla luce della consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, etenuto conto sia delle pretese ulteriormente azionate dalleparti anche in via riconvenzionale ed in sede di reconventioreconventionis – entrambe ammissibili, secondo quantostatuito dalla decisione di questa Corte – il credito riconoscibilealla [OSCURATO:PERSONA] ammontavaalla somma di € 38.377,23.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Esaminando l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale ha disatteso le doglianze in esso formulate,osservando, in sintesi, che:− la pretesa risarcitoria già disattesa dal giudice di prime curenon poteva trovare accoglimento sia perché – come giàosservato dal Tribunale – la stessa era risultata sprovvista diconferma probatoria, avendo [OSCURATO:PERSONA] procedutotardivamente a produzioni documentali che tale dannodovevano dimostrare, sia perché la consulenza tecnica d’ufficioaveva escluso che dall’esame dei documenti prodotti dallastessa odierna ricorrente principale emergesse la prova deldanno allegato;− conseguentemente, risultava altrettanto infondata la domandadi condanna dell’odierna ricorrente incidentale perresponsabilità aggravata, risultando carenti i relativipresupposti.Quanto agli ulteriori due giudizi di appello riuniti, la Corteterritoriale ha:− disatteso il gravame avverso la sentenza del Tribunale diASL FOGGIA per la ripetizione delle somme corrisposte inottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.,argomentando che, sebbene non fosse da condividerel’asserzione del giudice di prime cure in ordine alla naturameramente dichiarativa della statuizione di revoca delle dueordinanze, nondimeno la revoca medesima era stata basata suquel postulato della inammissibilità della reconventioreconventionis che tuttavia era venuto meno per effetto dellasentenza di questa Corte, “desumendone, quale ulterioreSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026corollario che la richiesta monitoria e restitutoria, sebbeneinizialmente ammissibile, sia divenuta, nelle more del giudizio,non più supportata dalla revoca, così palesandosi il relativocredito restitutorio. divenuto inesistente.”;− osservato, quanto al giudizio di rinvio conseguente allasentenza di questa Corte n. 26782/2016, che, fermal’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dallaASL FOGGIA, la domanda medesima non poteva trovareintegrale accoglimento, avendo la CTU riscontrato la suafondatezza limitatamente ad un minore ammontare che era giàstato posto in compensazione con il maggior credito dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] comeprecedentemente accertato.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bariricorre [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA.Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a tredici motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “Nullità della sentenza e del procedimento per averdeciso la causa in base a una questione non proposta dalla parte erilevata d'ufficio, in violazione degli artt. 342, 99 e 112 CPC, e senzaneppure applicare l'art. 101 CPC.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che gli effetti della risoluzione del contratto di appalto nonSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026potevano estendersi alle opere già effettuate dall’odierna ricorrenteincidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c., in tal modoriconoscendo il credito della [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deduce la violazione dell'effetto devolutivo dell'appelloe quindi il vizio di ultrapetizione, nonché la violazione dell’art. 101c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della propriadecisione una questione sollevata d'ufficio senza provocare sul punto ilcontraddittorio ex art. 101 c.p.c.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 345,167, 183, 36 c.p.c.Sempre censurando la statuizione già aggredita con il primomotivo, il ricorso deduce testualmente che “la Corte d'appello non haconsiderato che la detta decisione veniva adottata in un giudizio diopposizione a d.i. al quale era riunito anche il giudizio di rinvio n.527/17, ove con la sentenza n. 26782/16 la Cassazione avevaespressamente affermato il principio di diritto, trascritto alla pag. 8della sentenza impugnata che limita le domande riconvenzionaliproponibili dall'opposto esclusivamente a quelle introdotte con lacomparsa di risposta del 26.2.2001 (…), costituenti conseguenza delladomanda riconvenzionale proposta dall' opponente”.Tra tali domande, prosegue la ricorrente, non sarebbe compreso ilriconoscimento del corrispettivo per il periodo successivo al maggio2000, laddove la decisione impugnata avrebbe riconosciuto ilcorrispettivo sino al maggio 2001.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 64, R.D.25.5.1895 n. 350; 26, d.P.R. 16.7.1962 n. 1063.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta la ricorrente che, trattandosi di contratto d'appalto dilavori di manutenzione di opere pubbliche ed operando il richiamo dellostesso contratto al Capitolato Generale LL.PP di cui al d.P.R. n. 1063/62– che, a propria volta, contiene un generale rinvio al R.D 25.5.1895 n.350 – trova applicazione l'art. 54 e quindi l’onere dell'appaltatore diapporre le riserve sul registro di contabilità, evidenziando che nel casodi specie l’odierna ricorrente incidentale non ha mai sottoscritto né ilregistro di contabilità né il conto finale dei lavori.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la “Violazione e falsa applicazione dei principi generali dilegge sull'onere della prova dell'adempimento stabiliti dagli artt. 1453e segg.

Cod.

Civ., dall'art. 2697 Cod.

Civ., nonché dei principi derivantidagli artt. 61 e 194 CPC sulla utilizzabilità delle CC.TT.UU. redatte daconsulente "deducente".”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “non havalutato affatto le prove fornite dalla ASL, ma ha basato la suadecisione esclusivamente sulle valutazioni effettuate dal CTU, che, siaperché sono insuscettibili di privare dei loro effetti gli attiamministrativi definitivi che hanno concluso l'appalto de quo, come siè visto nel motivo che precede, sia per quanto si dirà nel motivo chesegue, sono assolutamente inidonee a decidere il giudizio”,concludendo che “così facendo, la consulenza tecnica è stata sostituitaalle prove effettivamente acquisite al giudizio, giungendo a negareinadempimenti più che provati in via documentale” e che “le valutazionidel CTU "deducente" si sono integralmente sostituite al mancatoassolvimento degli oneri probatori che incombevano alla parteconvenuta”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 112 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026La ricorrente richiama le molteplici osservazioni mosse sia allaprima relazione del CTU sia ai successivi chiarimenti da quest’ultimoforniti, denunciando omissioni valutative, rilievi officiosi nonché “mereopinioni” che vizierebbero la consulenza stessa, che invece sarebbestata fatta propria dalla Corte d’appello, senza tenere conto dellededuzioni reiterate dalla ricorrente.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. neltesto ratione temporis vigente.Argomenta, in particolare, il ricorso che “La sentenza impugnataalla pag. 11 motiva il rigetto del primo motivo dell'appello incidentaledella ASL sulla scorta, oltre che delle specifiche conclusioni peritali che,per quanto si è detto, sono assolutamente inattendibili anche sulla basedella ritenuta tardività dei documenti prodotti (atto di collaudo generaledel 27.3.2003 e delibera AUSL del 14.7.2003).I detti documenti, però, sono sopravvenuti rispetto alla data del27.2.2003, di scadenza del termine per il deposito dei documenti, allorastabilito dall'art. 184 CPC, e pertanto la loro produzione può e deveessere ritenuta ammissibile.”.1.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hanegato rilevanza alla circostanza del mancato aggiornamento delRegistro di manutenzione.Argomenta la ricorrente che la tenuta del registro eracontrattualmente prevista e che quindi “la decisione della Corted'appello è totalmente errata, essendo evidente, invece, che le clausolecontrattuali sopra trascritte, alle quali l'art 1372 C.C. attribuisce forzaSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026di legge, impongono di considerare necessaria, senza nessunapossibilità di interpretazioni differenti, l'esatta tenuta di un vero eproprio Registro della Manutenzione, e non di meri report”.1.8.

Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, Legge n. 109/1994.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione dell’obbligo diadeguamento della polizza fideiussoria, deducendo che l’importodell’appalto era lievitato e che quindi veniva ad operare il disposto dicui all’art. 30, Legge n. 109/1994.1.9.

Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la ditta non era in regola congli oneri contributivi e assicurativi”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione degli oneri contributivi eassicurativi, argomentando che in tal modo si sarebbe omesso divalutare un documento – “la relazione del gruppo di lavoro della ASLin data 13.6.2001” – da cui veniva ad emergere sia che la sede INPSdi Foggia aveva comunicato, con nota del 2 maggio 2001, che l’odiernaricorrente incidentale non era in regola con l’assolvimento degliobblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali siache la [OSCURATO:PERSONA] di Capitanata aveva comunicato che l’impresa nonera in regola con gli adempimenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].1.10.

Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che, essendo stata propostala domanda di risoluzione in data 27.12.2000, l'accoglimento delladetta domanda imponeva alla Corte d'appello di escludere leprestazioni eseguite e i canoni maturati in epoca successiva.”.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Deduce la ricorrente “In subordine, per l'ipotesi di rigetto dei motiviche precedono, si osserva che la sentenza impugnata è viziata per nonaver considerato che, avendo riconosciuto la fondatezza della domandadi risoluzione proposta dalla ASL con l'atto di opposizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'effetto risolutivo si produce alla data medesima, per cuinon sono riconoscibili i crediti maturati per le prestazioni effettuatesuccessivamente, che sono stati invece considerati e conteggiati dalCTU nelle tabelle riportate alle pagg. 331-335.”.1.11.

Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c.Deduce la ricorrente “Conseguenza inevitabile dell'accoglimento delpresente ricorso, sarà l'accoglimento della domanda di condanna dellaEdilmanutenzioni al risarcimento dei danni per responsabilitàaggravata ex art. 96 CPC, per aver eseguito e portato a compimentofino all'effettivo incasso ben due esecuzioni forzate in assenza delrelativo diritto (…)”.1.12.

Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.“nonché tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n.255/12”.Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata, nel decidere ilprocedimento di rinvio conseguente alla statuizione di questa Corte n.26782/2016, avrebbe violato l’art. 384 c.p.c. in quanto, pur dando attodella decisione stessa e della conseguente ammissibilità dellamodificazione quantitativa della domanda restitutoria formulata dallastessa [OSCURATO:PERSONA], ha poi posto ritenuto tale pretesa restitutoria soloin parte fondata, ponendola poi in compensazione la somma di cui allapretesa con il credito della [OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 12 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta quindi la ricorrente che “Per effetto di taleconsiderazione, la sentenza impugnata ha recepito integralmente leconclusioni del CTU, che, come si è già rilevato, è pervenutoall'anzidetta compensazione considerando tutte le somme spettanti allaEdilmanuntenzioni sia per i canoni di manutenzione che per i canoniordinari relativi all'intero periodo contrattuale triennale dal maggio1998 al maggio 2001, in contrasto con quanto affermato dallaCassazione nella sent. n. 26782/16, nonché dalla stessa Corted'appello nell' ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che limitavano il conteggio almaggio 2000, considerando inammissibili tutte le domandericonvenzionali non proposte nella comparsa di costituzione e rispostadel 26.2.2001”1.13.

Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la sentenza dellaCassazione n. 26782/2016 ha dichiarato ammissibili le domandericonvenzionali proposte dall'opposta [OSCURATO:PERSONA] con la memoriaex art. 183 co. 4 CPC depositata il 10.1.2002, e non ha anche dichiaratol'inesistenza del credito monitorio di € 106.619,99 azionato dalla ASL”.La ricorrente, infine, censura la decisione assunta dalla Corted’appello in relazione al gravame proposto avverso la decisione delTribunale di Foggia che aveva revocato il decreto ingiuntivo chiestodalla [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la restituzione delle sommecorrisposte in ottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.precedentemente ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente revocate.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamentericondotto la declaratoria di inesistenza del credito azionato col decretoingiuntivo alla statuizione di questa Corte n. 26782/2016, laddovequest’ultima si sarebbe limitata a dichiarare ammissibile la domandaSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 13 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026riconvenzionale, mentre la statuizione di inesistenza del creditosarebbe stata assunta proprio con la sentenza qui impugnata.2.

Il ricorso incidentale è affidato a due motivi esposticongiuntamente.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1455 c.c.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Con esposizione unitaria delle due censure, la ricorrente incidentaleimpugna la decisione della Corte d’appello, nella parte in cuiquest’ultima ha ritenuto sussistente l’inadempimento della stessaimpresa al divieto di subappalto ed ha quindi disatteso le censureavverso la statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento.Argomenta che i lavori oggetto di tale subappalto non rientravanotra quelli oggetto del divieto ed erano stati anzi sollecitati con talimodalità da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], peraltro contestandoche tali lavori integrassero un subappalto, essendo gli stessiriconducibili ad un contratto di opera con un artigiano.3.

Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, deveessere dichiarato inammissibile.3.1.

Il primo motivo risulta inammissibile e comunque infondato.Inammissibile in quanto lo stesso – in diretta violazione del canonedi specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – omette di ricostruire anche inminima misura – riproducendone i passaggi essenziali – il contenutodegli atti difensivi depositati in appello dall’odierna controricorrente, intal modo precludendo la possibilità di verificare la dedotta violazionedell’effetto devolutivo.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 14 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Tale carenza – ancor più significativa nel momento in cuiEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere inveceformulato la domanda di riconoscimento dei canoni ulteriori – viene aprecludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto taleesercizio risulta necessariamente subordinato all’ammissibilità delmotivo di ricorso (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019;Cass.

Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071del 10/09/2012).Esso presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del06/09/2021).Il motivo risulterebbe in ogni caso infondato, sol che si consideri:− da un lato, che l’art. 1458 c.c. costituisce regola legale la cuiapplicazione non postula la formulazione di una specificadomanda, dovendo il giudice stabilire d’ufficio la decorrenzadegli effetti della risoluzione;Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 15 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026− dall’altro lato, che, quanto all’art. 101 c.p.c., l'obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevated'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguardale questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quellemiste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversavalutazione del materiale probatorio (Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023), laddove l’applicabilità dell’art. 1458 c.c.costituisce, evidentemente, questione di mero diritto.3.2.

Similari considerazioni conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo mezzo, anch’esso reso inammissibile dalmancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., dal momento che il fulcro delleargomentazioni in esso contenute è costituito dall’ipotetico – ma nonadeguatamente riprodotto – contenuto della “comparsa di risposta del26.2.2001”, come argomentato dal medesimo motivo.Si aggiunga, poi, che tali carenze – cui si sommano quelle relativealla riproduzione dei contenuti essenziali della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di merito - valgono anche a precludere lapossibilità di verificare se effettivamente la decisione impugnata abbiariconosciuto i compensi per prestazioni sino al mese di maggio 2001,tenuto anche conto del fatto che il riferimento al “creditomonitoriamente azionato” contenuto nella decisione impugnata (pag.10, riga 9 della sentenza) costituisce indice nel senso esattamenteopposto a quanto nel motivo dedotto.3.3.

Il terzo motivo di ricorso risulta invece inammissibile in quantola questione di che trattasi non risulta essere stata in alcun modoaffrontata nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto diaverla sollevata nei precedenti gradi di giudizio, individuando, inSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 16 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali ne sarebbeavvenuta la deduzione.Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio,reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez.

L - Ordinanza n.18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 23675 del 18/10/2013).3.4.

Quanto al quarto motivo, lo stesso, al di là della formaleindicazione contenuta nella rubrica, si sostanzia in una merasollecitazione a questa Corte affinché proceda a rivedere la valutazioneoperata dal giudice di merito sull’insieme del materiale probatorio,compresi gli esiti di una consulenza tecnica che – rammenta questaCorte – ben può avere carattere c.d.

“percipiente” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del22/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).Tale sollecitazione, tuttavia, risulta inammissibile, dal momento chela valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito –il quale, in ogni caso, non è tenuto a dare conto in motivazione del fattoSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 17 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né aconfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendoinvece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso,indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento el'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprieconclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002) – èriservata al medesimo (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) – nonrisulta sindacabile ove sorretta da motivazione rispettosa del c.d.“minimo costituzionale” e si sottragga, perciò, al sindacato dilegittimità sulla motivazione.3.5.

Passando al quinto motivo, ove si tenga conto del fatto –ha replicato in successivi chiarimenti alle osservazioni mosse dalricorrente, deve trovare conferma l’orientamento di questa Corte percui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievidei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, cheSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 18 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.9483 del 09/04/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del02/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010).Non si può non osservare ulteriormente, del resto, che il motivo diricorso, ben lungi dal dedurre – in ipotesi – un vizio di motivazione delladecisione impugnata, invoca – in modo assolutamente non pertinente– gli artt. 195 e 112 c.p.c., diffondendosi poi in una serie diargomentazioni che si traducono in vere e proprie inammissibilicensure in fatto alla decisione.3.6.

Il laconico sesto motivo torna ad evidenziare ancora una voltail mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c.Il mezzo censura la declaratoria di tardività di alcune produzionidocumentali effettuate dall’odierna ricorrente, omettendo radicalmenteanche solo di sintetizzare il contenuto dei medesimi documenti, ed intal modo precludendo anche la possibilità di valutarne la decisività.Osservato, poi, che la tardività delle produzioni risulta essere statadichiarata già dal primo giudice, era onere della ricorrente specificarese sul punto fosse stata sottoposta al giudice d’appello specificadoglianza, laddove nessuna indicazione in tal senso è svolta nel motivo,il quale omette anche di riferire se fosse stata formulata istanza dirimessione in termini in relazione alla produzione di quei documenti chenella presente sede assume essere essersi formati quando i termini perle istanze istruttorie erano già perenti.Va poi aggiunto che, una volta disatteso il sesto motivo – e quindile censure da quest’ultimo formulate in relazione al recepimento degliesiti della consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte di merito –risulta permanere la ratio ulteriore posta alla base della decisioneSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 19 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnata, e cioè la considerazione per cui l’assenza di prova deldanno emergeva anche dallo scrutinio operato dal CTU su ben 111documenti.Il che comporta l’operare del principio per cui, qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12372 del 24/05/2006).3.7.

L’inammissibilità del settimo motivo deriva da similariconsiderazioni.Le deduzioni della ricorrente in ordine alla mancata tenuta delRegistro della manutenzione, infatti, risultavano funzionaliall’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento delcontratto di appalto nonché della domanda di risarcimento dei danni.Ebbene, si osserva che, mentre la prima domanda risulta esserestata comunque accolta in considerazione del diverso inadempimentocostituito dalla violazione del divieto di subappalto – non residuando,quindi, al riguardo, alcun interesse della ricorrente a riproporre laquestione – la pretesa risarcitoria è stata disattesa dalla Corteterritoriale sulla scorta dell’assenza radicale di prova del danno.È quindi evidente che, una volta constatata l’assenza di adeguatacensura a tale ultima statuizione – come è avvenuto in relazione alSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 20 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026motivo precedente – il motivo risulta inammissibile per il medesimoprincipio poc’anzi richiamato.3.8.

In relazione all’ottavo motivo, si deve osservare che lo stessorisulta persino non rispondente ai requisiti di formulazione di unacensura ex art. 360, n. 3), c.p.c. come individuati da questa Corte aSezioni Unite (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).Il motivo, in realtà, censura un passaggio motivazionale delladecisione impugnata il quale non contiene alcun enunciato in diritto,essendosi la Corte di merito limitata a svolgere un giudizio in via dimero fatto, osservando (pag. 10) che “le criticità riscontrate in sede diispezione ministeriale in tema di garanzie non configuravano, sullascorta di quanto riportato nel correlativo bando di gara, nel testo delcontratto e nel capitolato speciale, alcun inadempimento ascrivibileall’impresa e né l'adeguamento integrativo della cauzione richiestodalla Asl, per quanto sopra, poteva essere connesso alla dovutacorresponsione del canone annuo manutentivo, conseguendonel’inesigibilità del richiesto adeguamento di polizza.”.Il motivo, quindi, viene ad impugnare inammissibilmente un merogiudizio in fatto della Corte di merito in ordine alla insussistenza di uninadempimento della ricorrente incidentale quanto alla polizzafideiussoria.3.9.

In virtù delle previsioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, D.L.83/2012, il nono motivo risulta inammissibile, non perché operi lapreclusione ex art. 348-ter, c.p.c. - dal momento che il primo appelloè stato notificato in data 16 febbraio 2012 – ma perché comunqueviene a trovare applicazione la formulazione modificata dell’art. 360,n. 5) c.p.c.Ebbene, è ormai costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 21 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/202625216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del11/04/2017), quello per cui l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369,secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) lasua "decisività".Nel caso del motivo ora in esame, praticamente nessuno di talirequisiti viene rispettato dal ricorso: la ricorrente si limita a localizzareun documento come allegato nel fascicolo di parte, ma omette dispecificare sia quando il documento sia stato prodotto sia in quale sedeil fatto storico sia stato oggetto di discussione.Ove ciò non bastasse a dichiarare l’inammissibilità del motivo, sideve poi rammentare che, secondo quanto da questa Corte già chiarito,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciòin quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè adSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 22 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).3.10.

Inammissibile, ulteriormente, risulta il decimo motivo,ancora una volta eccessivamente laconico, al punto da limitarsi ad unsommario richiamo di conteggi contenuti nella consulenza tecnicad’ufficio.È poi da osservare che il motivo viene a riproporre quella tematicadegli effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c. che è già stata esaminatae disattesa in sede di esame del primo motivo.3.11.

L’undicesimo motivo ben può essere qualificato come motivo“ottativo” o “ipotetico”, in quanto finalizzato a prospettare uno scenarioalternativo di decisione sulla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c.nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi della ricorrente.È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella cheavrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazionedelle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diversoesito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibilemotivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sullaspese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cuiagli artt. 91 segg. c.p.c. - ma una semplice prospettazione alternativa,destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altrimotivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuovastatuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi –come avviene nel caso in esame - a risultare inammissibile per radicalecarenza di autonomia.3.12.

Quanto al dodicesimo motivo, deve essere in primo luogodichiarato inammissibile – per carenza di specificità – il richiamo a“tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n. 255/12”.Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 23 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’unico profilo di censura esaminabile, allora, è costituito dalladeduzione della violazione dell’art. 384 c.p.c., deduzione che tuttaviasi rivela fondata su presupposti quanto mai fragili e tali da nonintegrare una adeguata censura di error in procedendo, sol che siconsideri che il precedente di questa Corte tra le medesime parti si èlimitato ad affermare un principio che si rifletteva sul giudizio diammissibilità in rito della modificazione della domanda ma non èvenuto certo a stabilire – “né poteva essere diversamente”, permutuare l’espressione della stessa ricorrente a pag. 53 – alcun vincoloin ordine all’accertamento di an e quantum della pretesa restitutoria,essendo tale accertamento rimesso al giudice di merito.3.13.

L’ultimo motivo risulta invece inammissibile in quanto noncensura l’effettiva ratio decidendi della Corte territoriale.Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che, nascendo il creditorestitutorio azionato monitoriamente dalla revoca delle due ordinanzeex art. 186-ter c.p.c., revoca a propria volta scaturita dalla declaratoriadi inammissibilità della reconventio reconventionis, conseguiva che,una volta ritenuta la medesima reconventio reconventionis ammissibilesecondo le indicazioni fornite da questa Corte, risultava erronea anchela revoca delle due ordinanze, venendo conseguentemente meno quelcredito restitutorio - derivante dall’indebito determinato dalla revocadelle due ordinanze dopo il loro spontaneo adempimento - che, aposteriori, doveva ritenersi insussistente.Il motivo di ricorso, per contro, si limita ad impugnare il giudizio diinesistenza del credito restitutorio formulato dalla Corte territorialesulla sola scorta della considerazione che la decisione della Corted’appello risulterebbe “gravemente erronea”, considerazione sulla cuiscorta il ricorso viene a pronosticare “l’inesistenza di ogni credito diSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 24 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Edilmanutenzioni, e l’esistenza, invece, del credito della ASL, conconseguente piena fondatezza della domanda monitoria”.Orbene – in disparte la considerazione per cui, essendo ormaievidente che le deduzioni della ricorrente sulla “grave erroneità” dellasentenza impugnata sono state integralmente disattese e che in talmodo il motivo di gravame risulta privato del suo fondamento logico –è inevitabile constatare che le argomentazioni della ricorrente noncensurano in alcun modo l’effettiva ratio decidendi esposta dallasentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del mezzo.4.

Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere dichiaratoinammissibile.Se l’esposizione dei due motivi di ricorso è stata unitaria, altrettantounitario deve essere il giudizio di loro inammissibilità.I due motivi, infatti, ben lungi dal dedurre nel concreto le ipotesi dicui agli artt. 360, n. 3) e 360, n. 5), c.p.c. si diffondono in una serie diconsiderazioni in fatto, giudizi di merito e censure alla valutazione delleprove operata dal giudice d’appello ed a quest’ultimo – come giàosservato in sede di esame del ricorso principale - riservata (Cass. Sez.5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 1554 del 28/01/2004).Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez.

U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Sez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 25 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).5.

In conclusione, quindi, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale devono essere dichiarati inammissibili.Esito, questo, che vale pienamente a giustificare l’integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità.6.

Stante il tenore della pronuncia – ed in relazione sia allaricorrente principale sia alla ricorrente incidentale - va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 26 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026versamento, da parte della ricorrente principale sia della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 27 di 27P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilSez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 26 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026versamento, da parte della ricorrente principale sia della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.

S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 27 di 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24342/2020 R.G. propostoAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] DIunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 1415/2020depositata il 29/07/202.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1415/2020, pubblicata in data 29 luglio 2020,la Corte d’appello di Bari, decidendo su tre procedimenti riuniti, mentreha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”), haaccolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, previa compensazione delle reciprocheposte creditorie, ha condannato la stessa [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderela somma di € 38.377,23, oltre interessi.2. La complessa vicenda giudiziaria che ha condotto alla decisionequi impugnata aveva avuto inizio allorquando la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione nei confronti dellaASL FOGGIA di un decreto ingiuntivo per l’importo di £ 128.975.436,somma richiesta a titolo di corrispettivo per l’attività di assistenza allamanutenzione oggetto di un contratto di appalto concluso in data 18ottobre 1998, il quale comprendeva, altresì, lavori di manutenzioneedile ed impiantistica.2.1. Avverso tale decreto ingiuntivo aveva proposto opposizioneASL FOGGIA agendo in via riconvenzionale per la risoluzione delcontratto, deducendo l’inadempimento dell’impresa opposta, echiedendo altresì il risarcimento dei danni e la restituzione di sommecorrisposte e non dovute.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva,a propria volta, proposto reconventio reconventionis, chiedendo sial'aggiornamento Istat dei canoni dovuti e non corrisposti sia ilSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di somme residuali dovute per due annualità di canone noncorrisposte (da maggio 1998 a maggio 1999 e da maggio 1999 amaggio 2000).Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione di due ordinanze ex art.186-ter c.p.c. che, tuttavia, erano state revocate allorquando lo stessoTribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato inammissibilela reconventio reconventionis proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo invece la prosecuzione del giudizio per lavalutazione della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] egiungendo, successivamente, alla pronuncia di sentenza definitiva conla quale, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivooriginariamente ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; aveva accolto la domanda riconvenzionale della ASLdi risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto;aveva rigettato l’ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggettole pretese risarcitorie della stessa ASL.Tale prima sentenza era stata fatta oggetto di gravame da parte siadi [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA],dando origine al primo dei tre giudizi decisi dalla sentenza oraimpugnata.2.2. Nelle more del giudizio, tuttavia, la sentenza non definitiva delTribunale di Foggia era stata appellata da parte dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] dando causa ad unasentenza della Corte d’appello di Bari, la quale aveva, da un lato,confermato la inammissibilità della reconventio reconventionis dellastessa [OSCURATO:PERSONA] ma, dall’altro lato,dichiarato inammissibile anche la domanda riconvenzionale della ASLSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Detta statuizione era stata tuttavia fatta oggetto di ricorso innanzia questa Corte sia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in via principale sia da partedi [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale equesta Corte, con sentenza n. 26782/2016 del 22 dicembre 2016,aveva accolto entrambi i gravami cassando la decisione della Cortebarese, con conseguente riassunzione del giudizio in sede di rinvio allastessa Corte d’appello di Bari, dando origine al secondo dei tre giudizidecisi dalla sentenza ora impugnata.2.3. All’esito della sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia,[OSCURATO:PERSONA] aveva poi chiesto ed ottenuto l’emissione di un decretoingiuntivo, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che la stessaaveva corrisposto in esecuzione delle due ordinanze ex art. 186-terc.p.c., successivamente revocate.Opposto il decreto ingiuntivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale giudizio era stato definito con sentenzache aveva revocato l’ingiunzione e che, gravata da [OSCURATO:PERSONA], avevadato origine al terzo dei tre giudizi decisi dalla sentenza ora impugnata.3. La Corte d’appello di Bari, esaminando l’appello principale dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadefinitiva del Tribunale di Foggia, ha ritenuto lo stesso fondato,osservando, in sintesi, che:− pur essendo da confermare la statuizione di risoluzione delcontratto di appalto per inadempimento della stessaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] - per avere lastessa, in contrasto con le previsioni contrattuali ed inviolazione dell’art. 21, Legge n. 646/1982, affidato alcunilavori in subappalto – tuttavia, gli effetti della risoluzione nonpotevano estendersi alle opere già effettuate dall’odiernaricorrente incidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026e trattandosi, nella specie, di prestazioni periodiche adesecuzione continuata, con conseguente diritto dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere lesomme monitoriamente azionate;− non ostava al riconoscimento di tali somme la circostanza –dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore inadempimento – delmancato aggiornamento del Registro di manutenzione,dovendosi ritenere tale inadempimento “meramente formaleinidoneo, come tale, a comportare alcun comprovato dannosostanziale a carico della committente e, conseguentemente,a condizionare il pagamento degli oneri maturatidall’appaltatrice”;− ulteriormente inidonee a condurre al rigetto della pretesaeconomica della [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONEdovevano ritenersi le deduzioni relative all’inadempimento agliobblighi previdenziali ed assistenziali ed all’omissionedell’adeguamento della polizza fideiussoria, giacché, quanto alprimo profilo, sussisteva dichiarazione rilasciata dalla CassaEdile in data 1° agosto 2000 che smentiva l’opposta asserzionee, quanto al secondo profilo, era da escludersi uninadempimento dell’impresa, alla luce delle previsionicontrattuali e del bando di gara;− alla luce della consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, etenuto conto sia delle pretese ulteriormente azionate dalleparti anche in via riconvenzionale ed in sede di reconventioreconventionis – entrambe ammissibili, secondo quantostatuito dalla decisione di questa Corte – il credito riconoscibilealla [OSCURATO:PERSONA] ammontavaalla somma di € 38.377,23.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Esaminando l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale ha disatteso le doglianze in esso formulate,osservando, in sintesi, che:− la pretesa risarcitoria già disattesa dal giudice di prime curenon poteva trovare accoglimento sia perché – come giàosservato dal Tribunale – la stessa era risultata sprovvista diconferma probatoria, avendo [OSCURATO:PERSONA] procedutotardivamente a produzioni documentali che tale dannodovevano dimostrare, sia perché la consulenza tecnica d’ufficioaveva escluso che dall’esame dei documenti prodotti dallastessa odierna ricorrente principale emergesse la prova deldanno allegato;− conseguentemente, risultava altrettanto infondata la domandadi condanna dell’odierna ricorrente incidentale perresponsabilità aggravata, risultando carenti i relativipresupposti.Quanto agli ulteriori due giudizi di appello riuniti, la Corteterritoriale ha:− disatteso il gravame avverso la sentenza del Tribunale diASL FOGGIA per la ripetizione delle somme corrisposte inottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.,argomentando che, sebbene non fosse da condividerel’asserzione del giudice di prime cure in ordine alla naturameramente dichiarativa della statuizione di revoca delle dueordinanze, nondimeno la revoca medesima era stata basata suquel postulato della inammissibilità della reconventioreconventionis che tuttavia era venuto meno per effetto dellasentenza di questa Corte, “desumendone, quale ulterioreSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026corollario che la richiesta monitoria e restitutoria, sebbeneinizialmente ammissibile, sia divenuta, nelle more del giudizio,non più supportata dalla revoca, così palesandosi il relativocredito restitutorio. divenuto inesistente.”;− osservato, quanto al giudizio di rinvio conseguente allasentenza di questa Corte n. 26782/2016, che, fermal’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dallaASL FOGGIA, la domanda medesima non poteva trovareintegrale accoglimento, avendo la CTU riscontrato la suafondatezza limitatamente ad un minore ammontare che era giàstato posto in compensazione con il maggior credito dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] comeprecedentemente accertato.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bariricorre [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA.Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a tredici motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “Nullità della sentenza e del procedimento per averdeciso la causa in base a una questione non proposta dalla parte erilevata d'ufficio, in violazione degli artt. 342, 99 e 112 CPC, e senzaneppure applicare l'art. 101 CPC.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che gli effetti della risoluzione del contratto di appalto nonSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026potevano estendersi alle opere già effettuate dall’odierna ricorrenteincidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c., in tal modoriconoscendo il credito della [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deduce la violazione dell'effetto devolutivo dell'appelloe quindi il vizio di ultrapetizione, nonché la violazione dell’art. 101c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della propriadecisione una questione sollevata d'ufficio senza provocare sul punto ilcontraddittorio ex art. 101 c.p.c.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 345,167, 183, 36 c.p.c.Sempre censurando la statuizione già aggredita con il primomotivo, il ricorso deduce testualmente che “la Corte d'appello non haconsiderato che la detta decisione veniva adottata in un giudizio diopposizione a d.i. al quale era riunito anche il giudizio di rinvio n.527/17, ove con la sentenza n. 26782/16 la Cassazione avevaespressamente affermato il principio di diritto, trascritto alla pag. 8della sentenza impugnata che limita le domande riconvenzionaliproponibili dall'opposto esclusivamente a quelle introdotte con lacomparsa di risposta del 26.2.2001 (…), costituenti conseguenza delladomanda riconvenzionale proposta dall' opponente”.Tra tali domande, prosegue la ricorrente, non sarebbe compreso ilriconoscimento del corrispettivo per il periodo successivo al maggio2000, laddove la decisione impugnata avrebbe riconosciuto ilcorrispettivo sino al maggio 2001.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 64, R.D.25.5.1895 n. 350; 26, d.P.R. 16.7.1962 n. 1063.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta la ricorrente che, trattandosi di contratto d'appalto dilavori di manutenzione di opere pubbliche ed operando il richiamo dellostesso contratto al Capitolato Generale LL.PP di cui al d.P.R. n. 1063/62– che, a propria volta, contiene un generale rinvio al R.D 25.5.1895 n.350 – trova applicazione l'art. 54 e quindi l’onere dell'appaltatore diapporre le riserve sul registro di contabilità, evidenziando che nel casodi specie l’odierna ricorrente incidentale non ha mai sottoscritto né ilregistro di contabilità né il conto finale dei lavori.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la “Violazione e falsa applicazione dei principi generali dilegge sull'onere della prova dell'adempimento stabiliti dagli artt. 1453e segg. Cod. Civ., dall'art. 2697 Cod. Civ., nonché dei principi derivantidagli artt. 61 e 194 CPC sulla utilizzabilità delle CC.TT.UU. redatte daconsulente "deducente".”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “non havalutato affatto le prove fornite dalla ASL, ma ha basato la suadecisione esclusivamente sulle valutazioni effettuate dal CTU, che, siaperché sono insuscettibili di privare dei loro effetti gli attiamministrativi definitivi che hanno concluso l'appalto de quo, come siè visto nel motivo che precede, sia per quanto si dirà nel motivo chesegue, sono assolutamente inidonee a decidere il giudizio”,concludendo che “così facendo, la consulenza tecnica è stata sostituitaalle prove effettivamente acquisite al giudizio, giungendo a negareinadempimenti più che provati in via documentale” e che “le valutazionidel CTU "deducente" si sono integralmente sostituite al mancatoassolvimento degli oneri probatori che incombevano alla parteconvenuta”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 112 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026La ricorrente richiama le molteplici osservazioni mosse sia allaprima relazione del CTU sia ai successivi chiarimenti da quest’ultimoforniti, denunciando omissioni valutative, rilievi officiosi nonché “mereopinioni” che vizierebbero la consulenza stessa, che invece sarebbestata fatta propria dalla Corte d’appello, senza tenere conto dellededuzioni reiterate dalla ricorrente.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. neltesto ratione temporis vigente.Argomenta, in particolare, il ricorso che “La sentenza impugnataalla pag. 11 motiva il rigetto del primo motivo dell'appello incidentaledella ASL sulla scorta, oltre che delle specifiche conclusioni peritali che,per quanto si è detto, sono assolutamente inattendibili anche sulla basedella ritenuta tardività dei documenti prodotti (atto di collaudo generaledel 27.3.2003 e delibera AUSL del 14.7.2003).I detti documenti, però, sono sopravvenuti rispetto alla data del27.2.2003, di scadenza del termine per il deposito dei documenti, allorastabilito dall'art. 184 CPC, e pertanto la loro produzione può e deveessere ritenuta ammissibile.”.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hanegato rilevanza alla circostanza del mancato aggiornamento delRegistro di manutenzione.Argomenta la ricorrente che la tenuta del registro eracontrattualmente prevista e che quindi “la decisione della Corted'appello è totalmente errata, essendo evidente, invece, che le clausolecontrattuali sopra trascritte, alle quali l'art 1372 C.C. attribuisce forzaSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026di legge, impongono di considerare necessaria, senza nessunapossibilità di interpretazioni differenti, l'esatta tenuta di un vero eproprio Registro della Manutenzione, e non di meri report”.1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, Legge n. 109/1994.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione dell’obbligo diadeguamento della polizza fideiussoria, deducendo che l’importodell’appalto era lievitato e che quindi veniva ad operare il disposto dicui all’art. 30, Legge n. 109/1994.1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la ditta non era in regola congli oneri contributivi e assicurativi”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione degli oneri contributivi eassicurativi, argomentando che in tal modo si sarebbe omesso divalutare un documento – “la relazione del gruppo di lavoro della ASLin data 13.6.2001” – da cui veniva ad emergere sia che la sede INPSdi Foggia aveva comunicato, con nota del 2 maggio 2001, che l’odiernaricorrente incidentale non era in regola con l’assolvimento degliobblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali siache la [OSCURATO:PERSONA] di Capitanata aveva comunicato che l’impresa nonera in regola con gli adempimenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che, essendo stata propostala domanda di risoluzione in data 27.12.2000, l'accoglimento delladetta domanda imponeva alla Corte d'appello di escludere leprestazioni eseguite e i canoni maturati in epoca successiva.”.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Deduce la ricorrente “In subordine, per l'ipotesi di rigetto dei motiviche precedono, si osserva che la sentenza impugnata è viziata per nonaver considerato che, avendo riconosciuto la fondatezza della domandadi risoluzione proposta dalla ASL con l'atto di opposizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'effetto risolutivo si produce alla data medesima, per cuinon sono riconoscibili i crediti maturati per le prestazioni effettuatesuccessivamente, che sono stati invece considerati e conteggiati dalCTU nelle tabelle riportate alle pagg. 331-335.”.1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c.Deduce la ricorrente “Conseguenza inevitabile dell'accoglimento delpresente ricorso, sarà l'accoglimento della domanda di condanna dellaEdilmanutenzioni al risarcimento dei danni per responsabilitàaggravata ex art. 96 CPC, per aver eseguito e portato a compimentofino all'effettivo incasso ben due esecuzioni forzate in assenza delrelativo diritto (…)”.1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.“nonché tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n.255/12”.Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata, nel decidere ilprocedimento di rinvio conseguente alla statuizione di questa Corte n.26782/2016, avrebbe violato l’art. 384 c.p.c. in quanto, pur dando attodella decisione stessa e della conseguente ammissibilità dellamodificazione quantitativa della domanda restitutoria formulata dallastessa [OSCURATO:PERSONA], ha poi posto ritenuto tale pretesa restitutoria soloin parte fondata, ponendola poi in compensazione la somma di cui allapretesa con il credito della [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 12 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta quindi la ricorrente che “Per effetto di taleconsiderazione, la sentenza impugnata ha recepito integralmente leconclusioni del CTU, che, come si è già rilevato, è pervenutoall'anzidetta compensazione considerando tutte le somme spettanti allaEdilmanuntenzioni sia per i canoni di manutenzione che per i canoniordinari relativi all'intero periodo contrattuale triennale dal maggio1998 al maggio 2001, in contrasto con quanto affermato dallaCassazione nella sent. n. 26782/16, nonché dalla stessa Corted'appello nell' ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che limitavano il conteggio almaggio 2000, considerando inammissibili tutte le domandericonvenzionali non proposte nella comparsa di costituzione e rispostadel 26.2.2001”1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la sentenza dellaCassazione n. 26782/2016 ha dichiarato ammissibili le domandericonvenzionali proposte dall'opposta [OSCURATO:PERSONA] con la memoriaex art. 183 co. 4 CPC depositata il 10.1.2002, e non ha anche dichiaratol'inesistenza del credito monitorio di € 106.619,99 azionato dalla ASL”.La ricorrente, infine, censura la decisione assunta dalla Corted’appello in relazione al gravame proposto avverso la decisione delTribunale di Foggia che aveva revocato il decreto ingiuntivo chiestodalla [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la restituzione delle sommecorrisposte in ottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.precedentemente ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente revocate.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamentericondotto la declaratoria di inesistenza del credito azionato col decretoingiuntivo alla statuizione di questa Corte n. 26782/2016, laddovequest’ultima si sarebbe limitata a dichiarare ammissibile la domandaSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 13 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026riconvenzionale, mentre la statuizione di inesistenza del creditosarebbe stata assunta proprio con la sentenza qui impugnata.2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi esposticongiuntamente.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1455 c.c.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Con esposizione unitaria delle due censure, la ricorrente incidentaleimpugna la decisione della Corte d’appello, nella parte in cuiquest’ultima ha ritenuto sussistente l’inadempimento della stessaimpresa al divieto di subappalto ed ha quindi disatteso le censureavverso la statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento.Argomenta che i lavori oggetto di tale subappalto non rientravanotra quelli oggetto del divieto ed erano stati anzi sollecitati con talimodalità da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], peraltro contestandoche tali lavori integrassero un subappalto, essendo gli stessiriconducibili ad un contratto di opera con un artigiano.3. Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, deveessere dichiarato inammissibile.3.1. Il primo motivo risulta inammissibile e comunque infondato.Inammissibile in quanto lo stesso – in diretta violazione del canonedi specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – omette di ricostruire anche inminima misura – riproducendone i passaggi essenziali – il contenutodegli atti difensivi depositati in appello dall’odierna controricorrente, intal modo precludendo la possibilità di verificare la dedotta violazionedell’effetto devolutivo.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 14 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Tale carenza – ancor più significativa nel momento in cuiEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere inveceformulato la domanda di riconoscimento dei canoni ulteriori – viene aprecludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto taleesercizio risulta necessariamente subordinato all’ammissibilità delmotivo di ricorso (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019;Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071del 10/09/2012).Esso presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del06/09/2021).Il motivo risulterebbe in ogni caso infondato, sol che si consideri:− da un lato, che l’art. 1458 c.c. costituisce regola legale la cuiapplicazione non postula la formulazione di una specificadomanda, dovendo il giudice stabilire d’ufficio la decorrenzadegli effetti della risoluzione;Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 15 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026− dall’altro lato, che, quanto all’art. 101 c.p.c., l'obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevated'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguardale questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quellemiste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversavalutazione del materiale probatorio (Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023), laddove l’applicabilità dell’art. 1458 c.c.costituisce, evidentemente, questione di mero diritto.3.2. Similari considerazioni conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo mezzo, anch’esso reso inammissibile dalmancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., dal momento che il fulcro delleargomentazioni in esso contenute è costituito dall’ipotetico – ma nonadeguatamente riprodotto – contenuto della “comparsa di risposta del26.2.2001”, come argomentato dal medesimo motivo.Si aggiunga, poi, che tali carenze – cui si sommano quelle relativealla riproduzione dei contenuti essenziali della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di merito - valgono anche a precludere lapossibilità di verificare se effettivamente la decisione impugnata abbiariconosciuto i compensi per prestazioni sino al mese di maggio 2001,tenuto anche conto del fatto che il riferimento al “creditomonitoriamente azionato” contenuto nella decisione impugnata (pag.10, riga 9 della sentenza) costituisce indice nel senso esattamenteopposto a quanto nel motivo dedotto.3.3. Il terzo motivo di ricorso risulta invece inammissibile in quantola questione di che trattasi non risulta essere stata in alcun modoaffrontata nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto diaverla sollevata nei precedenti gradi di giudizio, individuando, inSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 16 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali ne sarebbeavvenuta la deduzione.Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio,reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L - Ordinanza n.18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 23675 del 18/10/2013).3.4. Quanto al quarto motivo, lo stesso, al di là della formaleindicazione contenuta nella rubrica, si sostanzia in una merasollecitazione a questa Corte affinché proceda a rivedere la valutazioneoperata dal giudice di merito sull’insieme del materiale probatorio,compresi gli esiti di una consulenza tecnica che – rammenta questaCorte – ben può avere carattere c.d. “percipiente” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del22/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).Tale sollecitazione, tuttavia, risulta inammissibile, dal momento chela valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito –il quale, in ogni caso, non è tenuto a dare conto in motivazione del fattoSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 17 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né aconfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendoinvece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso,indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento el'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprieconclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002) – èriservata al medesimo (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) – nonrisulta sindacabile ove sorretta da motivazione rispettosa del c.d.“minimo costituzionale” e si sottragga, perciò, al sindacato dilegittimità sulla motivazione.3.5. Passando al quinto motivo, ove si tenga conto del fatto –ha replicato in successivi chiarimenti alle osservazioni mosse dalricorrente, deve trovare conferma l’orientamento di questa Corte percui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievidei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, cheSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 18 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.9483 del 09/04/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del02/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010).Non si può non osservare ulteriormente, del resto, che il motivo diricorso, ben lungi dal dedurre – in ipotesi – un vizio di motivazione delladecisione impugnata, invoca – in modo assolutamente non pertinente– gli artt. 195 e 112 c.p.c., diffondendosi poi in una serie diargomentazioni che si traducono in vere e proprie inammissibilicensure in fatto alla decisione.3.6. Il laconico sesto motivo torna ad evidenziare ancora una voltail mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c.Il mezzo censura la declaratoria di tardività di alcune produzionidocumentali effettuate dall’odierna ricorrente, omettendo radicalmenteanche solo di sintetizzare il contenuto dei medesimi documenti, ed intal modo precludendo anche la possibilità di valutarne la decisività.Osservato, poi, che la tardività delle produzioni risulta essere statadichiarata già dal primo giudice, era onere della ricorrente specificarese sul punto fosse stata sottoposta al giudice d’appello specificadoglianza, laddove nessuna indicazione in tal senso è svolta nel motivo,il quale omette anche di riferire se fosse stata formulata istanza dirimessione in termini in relazione alla produzione di quei documenti chenella presente sede assume essere essersi formati quando i termini perle istanze istruttorie erano già perenti.Va poi aggiunto che, una volta disatteso il sesto motivo – e quindile censure da quest’ultimo formulate in relazione al recepimento degliesiti della consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte di merito –risulta permanere la ratio ulteriore posta alla base della decisioneSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 19 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnata, e cioè la considerazione per cui l’assenza di prova deldanno emergeva anche dallo scrutinio operato dal CTU su ben 111documenti.Il che comporta l’operare del principio per cui, qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12372 del 24/05/2006).3.7. L’inammissibilità del settimo motivo deriva da similariconsiderazioni.Le deduzioni della ricorrente in ordine alla mancata tenuta delRegistro della manutenzione, infatti, risultavano funzionaliall’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento delcontratto di appalto nonché della domanda di risarcimento dei danni.Ebbene, si osserva che, mentre la prima domanda risulta esserestata comunque accolta in considerazione del diverso inadempimentocostituito dalla violazione del divieto di subappalto – non residuando,quindi, al riguardo, alcun interesse della ricorrente a riproporre laquestione – la pretesa risarcitoria è stata disattesa dalla Corteterritoriale sulla scorta dell’assenza radicale di prova del danno.È quindi evidente che, una volta constatata l’assenza di adeguatacensura a tale ultima statuizione – come è avvenuto in relazione alSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 20 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026motivo precedente – il motivo risulta inammissibile per il medesimoprincipio poc’anzi richiamato.3.8. In relazione all’ottavo motivo, si deve osservare che lo stessorisulta persino non rispondente ai requisiti di formulazione di unacensura ex art. 360, n. 3), c.p.c. come individuati da questa Corte aSezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).Il motivo, in realtà, censura un passaggio motivazionale delladecisione impugnata il quale non contiene alcun enunciato in diritto,essendosi la Corte di merito limitata a svolgere un giudizio in via dimero fatto, osservando (pag. 10) che “le criticità riscontrate in sede diispezione ministeriale in tema di garanzie non configuravano, sullascorta di quanto riportato nel correlativo bando di gara, nel testo delcontratto e nel capitolato speciale, alcun inadempimento ascrivibileall’impresa e né l'adeguamento integrativo della cauzione richiestodalla Asl, per quanto sopra, poteva essere connesso alla dovutacorresponsione del canone annuo manutentivo, conseguendonel’inesigibilità del richiesto adeguamento di polizza.”.Il motivo, quindi, viene ad impugnare inammissibilmente un merogiudizio in fatto della Corte di merito in ordine alla insussistenza di uninadempimento della ricorrente incidentale quanto alla polizzafideiussoria.3.9. In virtù delle previsioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, D.L.83/2012, il nono motivo risulta inammissibile, non perché operi lapreclusione ex art. 348-ter, c.p.c. - dal momento che il primo appelloè stato notificato in data 16 febbraio 2012 – ma perché comunqueviene a trovare applicazione la formulazione modificata dell’art. 360,n. 5) c.p.c.Ebbene, è ormai costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 21 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/202625216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del11/04/2017), quello per cui l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369,secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) lasua "decisività".Nel caso del motivo ora in esame, praticamente nessuno di talirequisiti viene rispettato dal ricorso: la ricorrente si limita a localizzareun documento come allegato nel fascicolo di parte, ma omette dispecificare sia quando il documento sia stato prodotto sia in quale sedeil fatto storico sia stato oggetto di discussione.Ove ciò non bastasse a dichiarare l’inammissibilità del motivo, sideve poi rammentare che, secondo quanto da questa Corte già chiarito,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciòin quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè adSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 22 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).3.10. Inammissibile, ulteriormente, risulta il decimo motivo,ancora una volta eccessivamente laconico, al punto da limitarsi ad unsommario richiamo di conteggi contenuti nella consulenza tecnicad’ufficio.È poi da osservare che il motivo viene a riproporre quella tematicadegli effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c. che è già stata esaminatae disattesa in sede di esame del primo motivo.3.11. L’undicesimo motivo ben può essere qualificato come motivo“ottativo” o “ipotetico”, in quanto finalizzato a prospettare uno scenarioalternativo di decisione sulla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c.nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi della ricorrente.È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella cheavrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazionedelle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diversoesito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibilemotivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sullaspese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cuiagli artt. 91 segg. c.p.c. - ma una semplice prospettazione alternativa,destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altrimotivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuovastatuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi –come avviene nel caso in esame - a risultare inammissibile per radicalecarenza di autonomia.3.12. Quanto al dodicesimo motivo, deve essere in primo luogodichiarato inammissibile – per carenza di specificità – il richiamo a“tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n. 255/12”.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 23 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’unico profilo di censura esaminabile, allora, è costituito dalladeduzione della violazione dell’art. 384 c.p.c., deduzione che tuttaviasi rivela fondata su presupposti quanto mai fragili e tali da nonintegrare una adeguata censura di error in procedendo, sol che siconsideri che il precedente di questa Corte tra le medesime parti si èlimitato ad affermare un principio che si rifletteva sul giudizio diammissibilità in rito della modificazione della domanda ma non èvenuto certo a stabilire – “né poteva essere diversamente”, permutuare l’espressione della stessa ricorrente a pag. 53 – alcun vincoloin ordine all’accertamento di an e quantum della pretesa restitutoria,essendo tale accertamento rimesso al giudice di merito.3.13. L’ultimo motivo risulta invece inammissibile in quanto noncensura l’effettiva ratio decidendi della Corte territoriale.Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che, nascendo il creditorestitutorio azionato monitoriamente dalla revoca delle due ordinanzeex art. 186-ter c.p.c., revoca a propria volta scaturita dalla declaratoriadi inammissibilità della reconventio reconventionis, conseguiva che,una volta ritenuta la medesima reconventio reconventionis ammissibilesecondo le indicazioni fornite da questa Corte, risultava erronea anchela revoca delle due ordinanze, venendo conseguentemente meno quelcredito restitutorio - derivante dall’indebito determinato dalla revocadelle due ordinanze dopo il loro spontaneo adempimento - che, aposteriori, doveva ritenersi insussistente.Il motivo di ricorso, per contro, si limita ad impugnare il giudizio diinesistenza del credito restitutorio formulato dalla Corte territorialesulla sola scorta della considerazione che la decisione della Corted’appello risulterebbe “gravemente erronea”, considerazione sulla cuiscorta il ricorso viene a pronosticare “l’inesistenza di ogni credito diSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 24 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Edilmanutenzioni, e l’esistenza, invece, del credito della ASL, conconseguente piena fondatezza della domanda monitoria”.Orbene – in disparte la considerazione per cui, essendo ormaievidente che le deduzioni della ricorrente sulla “grave erroneità” dellasentenza impugnata sono state integralmente disattese e che in talmodo il motivo di gravame risulta privato del suo fondamento logico –è inevitabile constatare che le argomentazioni della ricorrente noncensurano in alcun modo l’effettiva ratio decidendi esposta dallasentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del mezzo.4. Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere dichiaratoinammissibile.Se l’esposizione dei due motivi di ricorso è stata unitaria, altrettantounitario deve essere il giudizio di loro inammissibilità.I due motivi, infatti, ben lungi dal dedurre nel concreto le ipotesi dicui agli artt. 360, n. 3) e 360, n. 5), c.p.c. si diffondono in una serie diconsiderazioni in fatto, giudizi di merito e censure alla valutazione delleprove operata dal giudice d’appello ed a quest’ultimo – come giàosservato in sede di esame del ricorso principale - riservata (Cass. Sez.5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 1554 del 28/01/2004).Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 25 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).5. In conclusione, quindi, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale devono essere dichiarati inammissibili.Esito, questo, che vale pienamente a giustificare l’integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità.6. Stante il tenore della pronuncia – ed in relazione sia allaricorrente principale sia alla ricorrente incidentale - va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Appalto servizipubbliciANDREA ZULIANI - ConsigliereLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24342/2020 R.G. propostoAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] DIunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BARI n. 1415/2020depositata il 29/07/202.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1415/2020, pubblicata in data 29 luglio 2020,la Corte d’appello di Bari, decidendo su tre procedimenti riuniti, mentreha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”), haaccolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, previa compensazione delle reciprocheposte creditorie, ha condannato la stessa [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderela somma di € 38.377,23, oltre interessi.2. La complessa vicenda giudiziaria che ha condotto alla decisionequi impugnata aveva avuto inizio allorquando la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione nei confronti dellaASL FOGGIA di un decreto ingiuntivo per l’importo di £ 128.975.436,somma richiesta a titolo di corrispettivo per l’attività di assistenza allamanutenzione oggetto di un contratto di appalto concluso in data 18ottobre 1998, il quale comprendeva, altresì, lavori di manutenzioneedile ed impiantistica.2.1. Avverso tale decreto ingiuntivo aveva proposto opposizioneASL FOGGIA agendo in via riconvenzionale per la risoluzione delcontratto, deducendo l’inadempimento dell’impresa opposta, echiedendo altresì il risarcimento dei danni e la restituzione di sommecorrisposte e non dovute.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva,a propria volta, proposto reconventio reconventionis, chiedendo sial'aggiornamento Istat dei canoni dovuti e non corrisposti sia ilSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagamento di somme residuali dovute per due annualità di canone noncorrisposte (da maggio 1998 a maggio 1999 e da maggio 1999 amaggio 2000).Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’emissione di due ordinanze ex art.186-ter c.p.c. che, tuttavia, erano state revocate allorquando lo stessoTribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato inammissibilela reconventio reconventionis proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo invece la prosecuzione del giudizio per lavalutazione della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] egiungendo, successivamente, alla pronuncia di sentenza definitiva conla quale, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivooriginariamente ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; aveva accolto la domanda riconvenzionale della ASLdi risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto;aveva rigettato l’ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggettole pretese risarcitorie della stessa ASL.Tale prima sentenza era stata fatta oggetto di gravame da parte siadi [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA],dando origine al primo dei tre giudizi decisi dalla sentenza oraimpugnata.2.2. Nelle more del giudizio, tuttavia, la sentenza non definitiva delTribunale di Foggia era stata appellata da parte dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] dando causa ad unasentenza della Corte d’appello di Bari, la quale aveva, da un lato,confermato la inammissibilità della reconventio reconventionis dellastessa [OSCURATO:PERSONA] ma, dall’altro lato,dichiarato inammissibile anche la domanda riconvenzionale della ASLSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Detta statuizione era stata tuttavia fatta oggetto di ricorso innanzia questa Corte sia da parte di [OSCURATO:PERSONA] in via principale sia da partedi [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale equesta Corte, con sentenza n. 26782/2016 del 22 dicembre 2016,aveva accolto entrambi i gravami cassando la decisione della Cortebarese, con conseguente riassunzione del giudizio in sede di rinvio allastessa Corte d’appello di Bari, dando origine al secondo dei tre giudizidecisi dalla sentenza ora impugnata.2.3. All’esito della sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia,[OSCURATO:PERSONA] aveva poi chiesto ed ottenuto l’emissione di un decretoingiuntivo, al fine di conseguire la ripetizione delle somme che la stessaaveva corrisposto in esecuzione delle due ordinanze ex art. 186-terc.p.c., successivamente revocate.Opposto il decreto ingiuntivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], tale giudizio era stato definito con sentenzache aveva revocato l’ingiunzione e che, gravata da [OSCURATO:PERSONA], avevadato origine al terzo dei tre giudizi decisi dalla sentenza ora impugnata.3. La Corte d’appello di Bari, esaminando l’appello principale dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadefinitiva del Tribunale di Foggia, ha ritenuto lo stesso fondato,osservando, in sintesi, che:− pur essendo da confermare la statuizione di risoluzione delcontratto di appalto per inadempimento della stessaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] - per avere lastessa, in contrasto con le previsioni contrattuali ed inviolazione dell’art. 21, Legge n. 646/1982, affidato alcunilavori in subappalto – tuttavia, gli effetti della risoluzione nonpotevano estendersi alle opere già effettuate dall’odiernaricorrente incidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026e trattandosi, nella specie, di prestazioni periodiche adesecuzione continuata, con conseguente diritto dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere lesomme monitoriamente azionate;− non ostava al riconoscimento di tali somme la circostanza –dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore inadempimento – delmancato aggiornamento del Registro di manutenzione,dovendosi ritenere tale inadempimento “meramente formaleinidoneo, come tale, a comportare alcun comprovato dannosostanziale a carico della committente e, conseguentemente,a condizionare il pagamento degli oneri maturatidall’appaltatrice”;− ulteriormente inidonee a condurre al rigetto della pretesaeconomica della [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONEdovevano ritenersi le deduzioni relative all’inadempimento agliobblighi previdenziali ed assistenziali ed all’omissionedell’adeguamento della polizza fideiussoria, giacché, quanto alprimo profilo, sussisteva dichiarazione rilasciata dalla CassaEdile in data 1° agosto 2000 che smentiva l’opposta asserzionee, quanto al secondo profilo, era da escludersi uninadempimento dell’impresa, alla luce delle previsionicontrattuali e del bando di gara;− alla luce della consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, etenuto conto sia delle pretese ulteriormente azionate dalleparti anche in via riconvenzionale ed in sede di reconventioreconventionis – entrambe ammissibili, secondo quantostatuito dalla decisione di questa Corte – il credito riconoscibilealla [OSCURATO:PERSONA] ammontavaalla somma di € 38.377,23.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Esaminando l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale ha disatteso le doglianze in esso formulate,osservando, in sintesi, che:− la pretesa risarcitoria già disattesa dal giudice di prime curenon poteva trovare accoglimento sia perché – come giàosservato dal Tribunale – la stessa era risultata sprovvista diconferma probatoria, avendo [OSCURATO:PERSONA] procedutotardivamente a produzioni documentali che tale dannodovevano dimostrare, sia perché la consulenza tecnica d’ufficioaveva escluso che dall’esame dei documenti prodotti dallastessa odierna ricorrente principale emergesse la prova deldanno allegato;− conseguentemente, risultava altrettanto infondata la domandadi condanna dell’odierna ricorrente incidentale perresponsabilità aggravata, risultando carenti i relativipresupposti.Quanto agli ulteriori due giudizi di appello riuniti, la Corteterritoriale ha:− disatteso il gravame avverso la sentenza del Tribunale diASL FOGGIA per la ripetizione delle somme corrisposte inottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.,argomentando che, sebbene non fosse da condividerel’asserzione del giudice di prime cure in ordine alla naturameramente dichiarativa della statuizione di revoca delle dueordinanze, nondimeno la revoca medesima era stata basata suquel postulato della inammissibilità della reconventioreconventionis che tuttavia era venuto meno per effetto dellasentenza di questa Corte, “desumendone, quale ulterioreSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026corollario che la richiesta monitoria e restitutoria, sebbeneinizialmente ammissibile, sia divenuta, nelle more del giudizio,non più supportata dalla revoca, così palesandosi il relativocredito restitutorio. divenuto inesistente.”;− osservato, quanto al giudizio di rinvio conseguente allasentenza di questa Corte n. 26782/2016, che, fermal’ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dallaASL FOGGIA, la domanda medesima non poteva trovareintegrale accoglimento, avendo la CTU riscontrato la suafondatezza limitatamente ad un minore ammontare che era giàstato posto in compensazione con il maggior credito dellaEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] comeprecedentemente accertato.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bariricorre [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA.Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a tredici motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la “Nullità della sentenza e del procedimento per averdeciso la causa in base a una questione non proposta dalla parte erilevata d'ufficio, in violazione degli artt. 342, 99 e 112 CPC, e senzaneppure applicare l'art. 101 CPC.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che gli effetti della risoluzione del contratto di appalto nonSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026potevano estendersi alle opere già effettuate dall’odierna ricorrenteincidentale, operando il limite di cui all’art. 1458 c.c., in tal modoriconoscendo il credito della [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deduce la violazione dell'effetto devolutivo dell'appelloe quindi il vizio di ultrapetizione, nonché la violazione dell’art. 101c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della propriadecisione una questione sollevata d'ufficio senza provocare sul punto ilcontraddittorio ex art. 101 c.p.c.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 345,167, 183, 36 c.p.c.Sempre censurando la statuizione già aggredita con il primomotivo, il ricorso deduce testualmente che “la Corte d'appello non haconsiderato che la detta decisione veniva adottata in un giudizio diopposizione a d.i. al quale era riunito anche il giudizio di rinvio n.527/17, ove con la sentenza n. 26782/16 la Cassazione avevaespressamente affermato il principio di diritto, trascritto alla pag. 8della sentenza impugnata che limita le domande riconvenzionaliproponibili dall'opposto esclusivamente a quelle introdotte con lacomparsa di risposta del 26.2.2001 (…), costituenti conseguenza delladomanda riconvenzionale proposta dall' opponente”.Tra tali domande, prosegue la ricorrente, non sarebbe compreso ilriconoscimento del corrispettivo per il periodo successivo al maggio2000, laddove la decisione impugnata avrebbe riconosciuto ilcorrispettivo sino al maggio 2001.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 64, R.D.25.5.1895 n. 350; 26, d.P.R. 16.7.1962 n. 1063.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta la ricorrente che, trattandosi di contratto d'appalto dilavori di manutenzione di opere pubbliche ed operando il richiamo dellostesso contratto al Capitolato Generale LL.PP di cui al d.P.R. n. 1063/62– che, a propria volta, contiene un generale rinvio al R.D 25.5.1895 n.350 – trova applicazione l'art. 54 e quindi l’onere dell'appaltatore diapporre le riserve sul registro di contabilità, evidenziando che nel casodi specie l’odierna ricorrente incidentale non ha mai sottoscritto né ilregistro di contabilità né il conto finale dei lavori.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la “Violazione e falsa applicazione dei principi generali dilegge sull'onere della prova dell'adempimento stabiliti dagli artt. 1453e segg. Cod. Civ., dall'art. 2697 Cod. Civ., nonché dei principi derivantidagli artt. 61 e 194 CPC sulla utilizzabilità delle CC.TT.UU. redatte daconsulente "deducente".”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “non havalutato affatto le prove fornite dalla ASL, ma ha basato la suadecisione esclusivamente sulle valutazioni effettuate dal CTU, che, siaperché sono insuscettibili di privare dei loro effetti gli attiamministrativi definitivi che hanno concluso l'appalto de quo, come siè visto nel motivo che precede, sia per quanto si dirà nel motivo chesegue, sono assolutamente inidonee a decidere il giudizio”,concludendo che “così facendo, la consulenza tecnica è stata sostituitaalle prove effettivamente acquisite al giudizio, giungendo a negareinadempimenti più che provati in via documentale” e che “le valutazionidel CTU "deducente" si sono integralmente sostituite al mancatoassolvimento degli oneri probatori che incombevano alla parteconvenuta”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 112 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026La ricorrente richiama le molteplici osservazioni mosse sia allaprima relazione del CTU sia ai successivi chiarimenti da quest’ultimoforniti, denunciando omissioni valutative, rilievi officiosi nonché “mereopinioni” che vizierebbero la consulenza stessa, che invece sarebbestata fatta propria dalla Corte d’appello, senza tenere conto dellededuzioni reiterate dalla ricorrente.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. neltesto ratione temporis vigente.Argomenta, in particolare, il ricorso che “La sentenza impugnataalla pag. 11 motiva il rigetto del primo motivo dell'appello incidentaledella ASL sulla scorta, oltre che delle specifiche conclusioni peritali che,per quanto si è detto, sono assolutamente inattendibili anche sulla basedella ritenuta tardività dei documenti prodotti (atto di collaudo generaledel 27.3.2003 e delibera AUSL del 14.7.2003).I detti documenti, però, sono sopravvenuti rispetto alla data del27.2.2003, di scadenza del termine per il deposito dei documenti, allorastabilito dall'art. 184 CPC, e pertanto la loro produzione può e deveessere ritenuta ammissibile.”.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1362c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hanegato rilevanza alla circostanza del mancato aggiornamento delRegistro di manutenzione.Argomenta la ricorrente che la tenuta del registro eracontrattualmente prevista e che quindi “la decisione della Corted'appello è totalmente errata, essendo evidente, invece, che le clausolecontrattuali sopra trascritte, alle quali l'art 1372 C.C. attribuisce forzaSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026di legge, impongono di considerare necessaria, senza nessunapossibilità di interpretazioni differenti, l'esatta tenuta di un vero eproprio Registro della Manutenzione, e non di meri report”.1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 30, Legge n. 109/1994.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione dell’obbligo diadeguamento della polizza fideiussoria, deducendo che l’importodell’appalto era lievitato e che quindi veniva ad operare il disposto dicui all’art. 30, Legge n. 109/1994.1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la ditta non era in regola congli oneri contributivi e assicurativi”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha escluso che vi fosse una violazione degli oneri contributivi eassicurativi, argomentando che in tal modo si sarebbe omesso divalutare un documento – “la relazione del gruppo di lavoro della ASLin data 13.6.2001” – da cui veniva ad emergere sia che la sede INPSdi Foggia aveva comunicato, con nota del 2 maggio 2001, che l’odiernaricorrente incidentale non era in regola con l’assolvimento degliobblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali siache la [OSCURATO:PERSONA] di Capitanata aveva comunicato che l’impresa nonera in regola con gli adempimenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che, essendo stata propostala domanda di risoluzione in data 27.12.2000, l'accoglimento delladetta domanda imponeva alla Corte d'appello di escludere leprestazioni eseguite e i canoni maturati in epoca successiva.”.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Deduce la ricorrente “In subordine, per l'ipotesi di rigetto dei motiviche precedono, si osserva che la sentenza impugnata è viziata per nonaver considerato che, avendo riconosciuto la fondatezza della domandadi risoluzione proposta dalla ASL con l'atto di opposizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'effetto risolutivo si produce alla data medesima, per cuinon sono riconoscibili i crediti maturati per le prestazioni effettuatesuccessivamente, che sono stati invece considerati e conteggiati dalCTU nelle tabelle riportate alle pagg. 331-335.”.1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 96 c.p.c.Deduce la ricorrente “Conseguenza inevitabile dell'accoglimento delpresente ricorso, sarà l'accoglimento della domanda di condanna dellaEdilmanutenzioni al risarcimento dei danni per responsabilitàaggravata ex art. 96 CPC, per aver eseguito e portato a compimentofino all'effettivo incasso ben due esecuzioni forzate in assenza delrelativo diritto (…)”.1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.“nonché tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n.255/12”.Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata, nel decidere ilprocedimento di rinvio conseguente alla statuizione di questa Corte n.26782/2016, avrebbe violato l’art. 384 c.p.c. in quanto, pur dando attodella decisione stessa e della conseguente ammissibilità dellamodificazione quantitativa della domanda restitutoria formulata dallastessa [OSCURATO:PERSONA], ha poi posto ritenuto tale pretesa restitutoria soloin parte fondata, ponendola poi in compensazione la somma di cui allapretesa con il credito della [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 12 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomenta quindi la ricorrente che “Per effetto di taleconsiderazione, la sentenza impugnata ha recepito integralmente leconclusioni del CTU, che, come si è già rilevato, è pervenutoall'anzidetta compensazione considerando tutte le somme spettanti allaEdilmanuntenzioni sia per i canoni di manutenzione che per i canoniordinari relativi all'intero periodo contrattuale triennale dal maggio1998 al maggio 2001, in contrasto con quanto affermato dallaCassazione nella sent. n. 26782/16, nonché dalla stessa Corted'appello nell' ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che limitavano il conteggio almaggio 2000, considerando inammissibili tutte le domandericonvenzionali non proposte nella comparsa di costituzione e rispostadel 26.2.2001”1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall’art. 360, n. 5, c.p.c., “Omesso esame del fatto che la sentenza dellaCassazione n. 26782/2016 ha dichiarato ammissibili le domandericonvenzionali proposte dall'opposta [OSCURATO:PERSONA] con la memoriaex art. 183 co. 4 CPC depositata il 10.1.2002, e non ha anche dichiaratol'inesistenza del credito monitorio di € 106.619,99 azionato dalla ASL”.La ricorrente, infine, censura la decisione assunta dalla Corted’appello in relazione al gravame proposto avverso la decisione delTribunale di Foggia che aveva revocato il decreto ingiuntivo chiestodalla [OSCURATO:PERSONA] per conseguire la restituzione delle sommecorrisposte in ottemperanza alle due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c.precedentemente ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente revocate.Deduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamentericondotto la declaratoria di inesistenza del credito azionato col decretoingiuntivo alla statuizione di questa Corte n. 26782/2016, laddovequest’ultima si sarebbe limitata a dichiarare ammissibile la domandaSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 13 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026riconvenzionale, mentre la statuizione di inesistenza del creditosarebbe stata assunta proprio con la sentenza qui impugnata.2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi esposticongiuntamente.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1455 c.c.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.Con esposizione unitaria delle due censure, la ricorrente incidentaleimpugna la decisione della Corte d’appello, nella parte in cuiquest’ultima ha ritenuto sussistente l’inadempimento della stessaimpresa al divieto di subappalto ed ha quindi disatteso le censureavverso la statuizione di risoluzione del contratto per inadempimento.Argomenta che i lavori oggetto di tale subappalto non rientravanotra quelli oggetto del divieto ed erano stati anzi sollecitati con talimodalità da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], peraltro contestandoche tali lavori integrassero un subappalto, essendo gli stessiriconducibili ad un contratto di opera con un artigiano.3. Il ricorso principale, nei motivi in cui si viene ad articolare, deveessere dichiarato inammissibile.3.1. Il primo motivo risulta inammissibile e comunque infondato.Inammissibile in quanto lo stesso – in diretta violazione del canonedi specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – omette di ricostruire anche inminima misura – riproducendone i passaggi essenziali – il contenutodegli atti difensivi depositati in appello dall’odierna controricorrente, intal modo precludendo la possibilità di verificare la dedotta violazionedell’effetto devolutivo.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 14 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Tale carenza – ancor più significativa nel momento in cuiEDILMANUTENZIONI [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere inveceformulato la domanda di riconoscimento dei canoni ulteriori – viene aprecludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto taleesercizio risulta necessariamente subordinato all’ammissibilità delmotivo di ricorso (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019;Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071del 10/09/2012).Esso presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità del motivo dicensura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del06/09/2021).Il motivo risulterebbe in ogni caso infondato, sol che si consideri:− da un lato, che l’art. 1458 c.c. costituisce regola legale la cuiapplicazione non postula la formulazione di una specificadomanda, dovendo il giudice stabilire d’ufficio la decorrenzadegli effetti della risoluzione;Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 15 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026− dall’altro lato, che, quanto all’art. 101 c.p.c., l'obbligo delgiudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevated'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguardale questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quellemiste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversavalutazione del materiale probatorio (Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 822 del 09/01/2024; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 21314 del19/07/2023), laddove l’applicabilità dell’art. 1458 c.c.costituisce, evidentemente, questione di mero diritto.3.2. Similari considerazioni conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo mezzo, anch’esso reso inammissibile dalmancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., dal momento che il fulcro delleargomentazioni in esso contenute è costituito dall’ipotetico – ma nonadeguatamente riprodotto – contenuto della “comparsa di risposta del26.2.2001”, come argomentato dal medesimo motivo.Si aggiunga, poi, che tali carenze – cui si sommano quelle relativealla riproduzione dei contenuti essenziali della consulenza tecnicad’ufficio svolta nel giudizio di merito - valgono anche a precludere lapossibilità di verificare se effettivamente la decisione impugnata abbiariconosciuto i compensi per prestazioni sino al mese di maggio 2001,tenuto anche conto del fatto che il riferimento al “creditomonitoriamente azionato” contenuto nella decisione impugnata (pag.10, riga 9 della sentenza) costituisce indice nel senso esattamenteopposto a quanto nel motivo dedotto.3.3. Il terzo motivo di ricorso risulta invece inammissibile in quantola questione di che trattasi non risulta essere stata in alcun modoaffrontata nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto diaverla sollevata nei precedenti gradi di giudizio, individuando, inSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 16 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali ne sarebbeavvenuta la deduzione.Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio,reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specificodevono investire questioni già comprese nel thema decidendum delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L - Ordinanza n.18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenzan. 23675 del 18/10/2013).3.4. Quanto al quarto motivo, lo stesso, al di là della formaleindicazione contenuta nella rubrica, si sostanzia in una merasollecitazione a questa Corte affinché proceda a rivedere la valutazioneoperata dal giudice di merito sull’insieme del materiale probatorio,compresi gli esiti di una consulenza tecnica che – rammenta questaCorte – ben può avere carattere c.d. “percipiente” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del22/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 10/09/2013).Tale sollecitazione, tuttavia, risulta inammissibile, dal momento chela valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito –il quale, in ogni caso, non è tenuto a dare conto in motivazione del fattoSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 17 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né aconfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendoinvece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso,indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento el'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprieconclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002) – èriservata al medesimo (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) – nonrisulta sindacabile ove sorretta da motivazione rispettosa del c.d.“minimo costituzionale” e si sottragga, perciò, al sindacato dilegittimità sulla motivazione.3.5. Passando al quinto motivo, ove si tenga conto del fatto –ha replicato in successivi chiarimenti alle osservazioni mosse dalricorrente, deve trovare conferma l’orientamento di questa Corte percui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievidei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non devenecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, cheSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 18 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.9483 del 09/04/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del02/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010).Non si può non osservare ulteriormente, del resto, che il motivo diricorso, ben lungi dal dedurre – in ipotesi – un vizio di motivazione delladecisione impugnata, invoca – in modo assolutamente non pertinente– gli artt. 195 e 112 c.p.c., diffondendosi poi in una serie diargomentazioni che si traducono in vere e proprie inammissibilicensure in fatto alla decisione.3.6. Il laconico sesto motivo torna ad evidenziare ancora una voltail mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c.Il mezzo censura la declaratoria di tardività di alcune produzionidocumentali effettuate dall’odierna ricorrente, omettendo radicalmenteanche solo di sintetizzare il contenuto dei medesimi documenti, ed intal modo precludendo anche la possibilità di valutarne la decisività.Osservato, poi, che la tardività delle produzioni risulta essere statadichiarata già dal primo giudice, era onere della ricorrente specificarese sul punto fosse stata sottoposta al giudice d’appello specificadoglianza, laddove nessuna indicazione in tal senso è svolta nel motivo,il quale omette anche di riferire se fosse stata formulata istanza dirimessione in termini in relazione alla produzione di quei documenti chenella presente sede assume essere essersi formati quando i termini perle istanze istruttorie erano già perenti.Va poi aggiunto che, una volta disatteso il sesto motivo – e quindile censure da quest’ultimo formulate in relazione al recepimento degliesiti della consulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte di merito –risulta permanere la ratio ulteriore posta alla base della decisioneSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 19 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026impugnata, e cioè la considerazione per cui l’assenza di prova deldanno emergeva anche dallo scrutinio operato dal CTU su ben 111documenti.Il che comporta l’operare del principio per cui, qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 12372 del 24/05/2006).3.7. L’inammissibilità del settimo motivo deriva da similariconsiderazioni.Le deduzioni della ricorrente in ordine alla mancata tenuta delRegistro della manutenzione, infatti, risultavano funzionaliall’accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento delcontratto di appalto nonché della domanda di risarcimento dei danni.Ebbene, si osserva che, mentre la prima domanda risulta esserestata comunque accolta in considerazione del diverso inadempimentocostituito dalla violazione del divieto di subappalto – non residuando,quindi, al riguardo, alcun interesse della ricorrente a riproporre laquestione – la pretesa risarcitoria è stata disattesa dalla Corteterritoriale sulla scorta dell’assenza radicale di prova del danno.È quindi evidente che, una volta constatata l’assenza di adeguatacensura a tale ultima statuizione – come è avvenuto in relazione alSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 20 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026motivo precedente – il motivo risulta inammissibile per il medesimoprincipio poc’anzi richiamato.3.8. In relazione all’ottavo motivo, si deve osservare che lo stessorisulta persino non rispondente ai requisiti di formulazione di unacensura ex art. 360, n. 3), c.p.c. come individuati da questa Corte aSezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).Il motivo, in realtà, censura un passaggio motivazionale delladecisione impugnata il quale non contiene alcun enunciato in diritto,essendosi la Corte di merito limitata a svolgere un giudizio in via dimero fatto, osservando (pag. 10) che “le criticità riscontrate in sede diispezione ministeriale in tema di garanzie non configuravano, sullascorta di quanto riportato nel correlativo bando di gara, nel testo delcontratto e nel capitolato speciale, alcun inadempimento ascrivibileall’impresa e né l'adeguamento integrativo della cauzione richiestodalla Asl, per quanto sopra, poteva essere connesso alla dovutacorresponsione del canone annuo manutentivo, conseguendonel’inesigibilità del richiesto adeguamento di polizza.”.Il motivo, quindi, viene ad impugnare inammissibilmente un merogiudizio in fatto della Corte di merito in ordine alla insussistenza di uninadempimento della ricorrente incidentale quanto alla polizzafideiussoria.3.9. In virtù delle previsioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, D.L.83/2012, il nono motivo risulta inammissibile, non perché operi lapreclusione ex art. 348-ter, c.p.c. - dal momento che il primo appelloè stato notificato in data 16 febbraio 2012 – ma perché comunqueviene a trovare applicazione la formulazione modificata dell’art. 360,n. 5) c.p.c.Ebbene, è ormai costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 21 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/202625216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del11/04/2017), quello per cui l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.,deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369,secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) lasua "decisività".Nel caso del motivo ora in esame, praticamente nessuno di talirequisiti viene rispettato dal ricorso: la ricorrente si limita a localizzareun documento come allegato nel fascicolo di parte, ma omette dispecificare sia quando il documento sia stato prodotto sia in quale sedeil fatto storico sia stato oggetto di discussione.Ove ciò non bastasse a dichiarare l’inammissibilità del motivo, sideve poi rammentare che, secondo quanto da questa Corte già chiarito,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciòin quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè adSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 22 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).3.10. Inammissibile, ulteriormente, risulta il decimo motivo,ancora una volta eccessivamente laconico, al punto da limitarsi ad unsommario richiamo di conteggi contenuti nella consulenza tecnicad’ufficio.È poi da osservare che il motivo viene a riproporre quella tematicadegli effetti della risoluzione ex art. 1458 c.c. che è già stata esaminatae disattesa in sede di esame del primo motivo.3.11. L’undicesimo motivo ben può essere qualificato come motivo“ottativo” o “ipotetico”, in quanto finalizzato a prospettare uno scenarioalternativo di decisione sulla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c.nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi della ricorrente.È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella cheavrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazionedelle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diversoesito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibilemotivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sullaspese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cuiagli artt. 91 segg. c.p.c. - ma una semplice prospettazione alternativa,destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altrimotivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuovastatuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi –come avviene nel caso in esame - a risultare inammissibile per radicalecarenza di autonomia.3.12. Quanto al dodicesimo motivo, deve essere in primo luogodichiarato inammissibile – per carenza di specificità – il richiamo a“tutte le violazioni esposte a proposito del giudizio R.G. n. 255/12”.Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 23 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026L’unico profilo di censura esaminabile, allora, è costituito dalladeduzione della violazione dell’art. 384 c.p.c., deduzione che tuttaviasi rivela fondata su presupposti quanto mai fragili e tali da nonintegrare una adeguata censura di error in procedendo, sol che siconsideri che il precedente di questa Corte tra le medesime parti si èlimitato ad affermare un principio che si rifletteva sul giudizio diammissibilità in rito della modificazione della domanda ma non èvenuto certo a stabilire – “né poteva essere diversamente”, permutuare l’espressione della stessa ricorrente a pag. 53 – alcun vincoloin ordine all’accertamento di an e quantum della pretesa restitutoria,essendo tale accertamento rimesso al giudice di merito.3.13. L’ultimo motivo risulta invece inammissibile in quanto noncensura l’effettiva ratio decidendi della Corte territoriale.Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che, nascendo il creditorestitutorio azionato monitoriamente dalla revoca delle due ordinanzeex art. 186-ter c.p.c., revoca a propria volta scaturita dalla declaratoriadi inammissibilità della reconventio reconventionis, conseguiva che,una volta ritenuta la medesima reconventio reconventionis ammissibilesecondo le indicazioni fornite da questa Corte, risultava erronea anchela revoca delle due ordinanze, venendo conseguentemente meno quelcredito restitutorio - derivante dall’indebito determinato dalla revocadelle due ordinanze dopo il loro spontaneo adempimento - che, aposteriori, doveva ritenersi insussistente.Il motivo di ricorso, per contro, si limita ad impugnare il giudizio diinesistenza del credito restitutorio formulato dalla Corte territorialesulla sola scorta della considerazione che la decisione della Corted’appello risulterebbe “gravemente erronea”, considerazione sulla cuiscorta il ricorso viene a pronosticare “l’inesistenza di ogni credito diSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 24 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Edilmanutenzioni, e l’esistenza, invece, del credito della ASL, conconseguente piena fondatezza della domanda monitoria”.Orbene – in disparte la considerazione per cui, essendo ormaievidente che le deduzioni della ricorrente sulla “grave erroneità” dellasentenza impugnata sono state integralmente disattese e che in talmodo il motivo di gravame risulta privato del suo fondamento logico –è inevitabile constatare che le argomentazioni della ricorrente noncensurano in alcun modo l’effettiva ratio decidendi esposta dallasentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del mezzo.4. Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere dichiaratoinammissibile.Se l’esposizione dei due motivi di ricorso è stata unitaria, altrettantounitario deve essere il giudizio di loro inammissibilità.I due motivi, infatti, ben lungi dal dedurre nel concreto le ipotesi dicui agli artt. 360, n. 3) e 360, n. 5), c.p.c. si diffondono in una serie diconsiderazioni in fatto, giudizi di merito e censure alla valutazione delleprove operata dal giudice d’appello ed a quest’ultimo – come giàosservato in sede di esame del ricorso principale - riservata (Cass. Sez.5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 1554 del 28/01/2004).Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Sez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 25 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).5. In conclusione, quindi, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale devono essere dichiarati inammissibili.Esito, questo, che vale pienamente a giustificare l’integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità.6. Stante il tenore della pronuncia – ed in relazione sia allaricorrente principale sia alla ricorrente incidentale - va dato atto, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 26 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026versamento, da parte della ricorrente principale sia della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 27 di 27P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilSez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 26 di 27Numero registro generale 24342/2020Numero sezionale 4348/2025Numero di raccolta generale 7229/2026Data pubblicazione 25/03/2026versamento, da parte della ricorrente principale sia della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez. S1 - R.G. 24342/2020 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 27 di 27
Decreto Cassazione n. 07229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris