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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12290/2026

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– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026MUSELLI Carlo e MORGIGNI Roberto, rappresentati e difesi dall’avv.– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1010/1/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, depositata il 2/8/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1.

Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] e RobertoMorgigni impugnarono dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Lucca l’avviso di accertamento che l’Agenzia delle entrate,sulla base di un processo verbale di constatazione con il quale laGuardia di finanza aveva evidenziato illecite condotte poste in esseredalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva emesso nei confronti della predettasocietà e di essi, quali soci occulti e amministratori di fatto dellasocietà, e con il quale era stato accertato, in relazione all’annod’imposta 2017, un maggior imponibile ai fini Ires, Iva e Irap e chiestoil pagamento dei conseguenti tributi dovuti, con contestualeirrogazione delle sanzioni di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,investita dell’appello dei contribuenti, accolse il gravame evidenziando,da un lato, che gli elementi emersi in giudizio non consentissero diamministratori di fatto della società, profilo ritenuto essenziale,dall’altro, che la pronuncia di una sentenza penale di assoluzione cheaveva escluso ogni responsabilità del Muselli e del Morgigni in ordineai fatti criminosi a loro imputati avesse, ai sensi dell’art. 21-bis d.lgs.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026n. 74 del 2000, efficacia di giudicato anche nel processo tributario ecomportasse, di conseguenza, la caducazione della pretesadell’Agenzia fiscale.4.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Morgigni hanno resistito con controricorso.5.

Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 16 settembre 2025, in considerazione dellarilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, la ricorrente, con attodepositato in data 17 ottobre 2025, ha chiesto la decisione del ricorso,e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata dispostala trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché la Cortedi secondo grado, violando il disposto di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del2000, ha ritenuto vincolante nel processo tributario una sentenza penaledi assoluzione resa non già in seguito a dibattimento, ma all’esito di ritoabbreviato.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Come sopra già esposto, la sentenza impugnata ha accoltol’appello dei contribuenti sulla base di due distinte e autonome rationesdecidendi.

La Corte regionale non si è, infatti, limitata a recepirel’accertamento contenuto in due sentenze penali di assoluzione – quellapronunciata in primo grado dal Tribunale di Lucca in funzione di giudicedell’udienza preliminare e la successiva sentenza della Corte d’appello dipenale, che gli elementi istruttori raccolti in giudizio non permettevano diqualificare il Muselli e il Morgigni come amministratori di fatto, qualificaNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026ritenuta decisiva ai fini della conferma della legittimità dell’impugnato attoimpositivo.Giova, per maggiore chiarezza, riportare testualmente il passaggiodella sentenza in cui il Giudice d’appello giunge in via autonoma a taleconclusione: «Profilo essenziale nella presente controversia è quellorelativo alla qualifica di amministratori di fatto degli appellanti, la quale ètratta dall’amministrazione dalla svolta istruttoria e dalle dichiarazioniassunte dalle persone sentite nel corso della stessa.

Come evidenziato dairicorrenti, per potersi attribuire la qualifica di amministratori di fatto ènecessaria la prova che le persone interessate abbiano poste in essereun’effettiva attività gestoria, svolta in modo continuativo e non episodicoo occasionale, attività gestoria che implica una assunzione di rilevantidecisioni in ordine allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Le dichiarazioniraccolte non sembrano idonee a corroborare un tal tipo di conclusione,lasciando margini di dubbi sul ruolo degli stessi».Solo dopo questo accertamento la Corte regionale ha sottolineato,ponendo la circostanza quale distinta ratio decidendi giusta il dispostodell’art. 21-bis cit., che «Il giudice penale, da parte sua, è giunto allaferma conclusione che non ci fossero gli estremi per qualificare gliappellanti come amministratori di fatto».2.2.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entratenella propria memoria di opposizione alla proposta di definizioneaccelerata del ricorso, non può fondatamente affermarsi che la ratiodecidendi della sentenza impugnata sia unica e faccia leva esclusivamentesull’efficacia vincolante della sentenza penale.A questa conclusione l’Agenzia fiscale perviene sostenendo che ilGiudice di secondo grado si sia limitato, nella prima parte della sentenza,ad evidenziare l’esistenza di dubbi circa la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Morgigni quali amministratori di fatto, e li abbia poi sciolti, nelNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026prosieguo della pronuncia, sulla scorta dell’accertamento penale definitivoe della sua ritenuta efficacia di giudicato anche nel processo tributario.La ricorrente omette, però, di considerare che la rilevata esistenza diun dubbio, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, circa lasussistenza di una circostanza ritenuta essenziale ai fini della fondatezzadella pretesa impositiva e/o sanzionatoria è già di per sé sufficiente asorreggere una decisione in senso sfavorevole all’amministrazionefinanziaria, essendo questa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., onerata dellaprova dei fatti costituitivi della sua pretesa.2.3.

La mancata censura di una delle due (autonome) rationesdecidendi su cui si fonda la decisione del Giudice di appello di escludere laqualificazione degli appellanti quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. – quella incentrata sulla permanenza di dubbi circal’attribuibilità al Muselli e al Morgigni della qualifica in questione –comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo diricorso.

L’accoglimento del motivo, che come già rilevato colpisce solol’altra ratio decidendi, quella riguardante l’efficacia vincolante nel processotributario del giudicato penale di assoluzione, non potrebbe infatticondurre all’accoglimento del ricorso per cassazione.Sotto questo profilo, va fatta applicazione del principio per cui quandouna decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda sudistinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente,da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessaè indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferiterationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n.12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n.10815/2019).3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81c.p.c.

Secondo la ricorrente, erroneamente la sentenza impugnata haNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026annullato integralmente l’atto impugnato giacché [OSCURATO:PERSONA] e RobertoMorgigni, a cui l’avviso di accertamento era stato notificato al solo fine diestendere nei loro confronti, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997, laresponsabilità solidale per le sanzioni irrogate, potevano agire in nomeproprio solo con riferimento a quella parte dell’avviso, relativa appunto alprofilo sanzionatorio, che li riguardava, ma erano privi della legitimatio adcausam quanto alla domanda di annullamento integrale dell’atto, inverorecante una pretesa creditoria anche verso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4.

Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata si afferma che «Gli odierni appellantiproponevano ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, a loronotificato quali soci occulti ed amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].»; e si chiarisce, ulteriormente, che «Profilo essenziale nellapresente controversia è quello relativo alla qualifica di amministratori difatto degli appellanti».

Tali asserzioni consentono di affermare chel’originario ricorso sia stato proposto dagli odierni controricorrenti conesclusivo riferimento alla propria posizione personale, senza alcunapretesa di estendere la decisione nei confronti della società, e dunquesenza in alcun modo esercitare in giudizio, in violazione del disposto di cuiall’art. 81 c.p.c., i diritti spettanti ad altro soggetto.Ne consegue che la sentenza che ha accolto l’appello non puòestendere i propri effetti nei confronti della società, che non solo non èstata parte del giudizio, ma i cui diritti non sono stati neppure fatti valerein tale giudizio dal Morgigni e dal Muselli.5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzocomma dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quartodell’art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 13.800,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi eagli accessori di legge.

Condanna la ricorrente a pagare in favore deicontroricorrenti l’ulteriore importo di euro 6.900,00 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.450,00 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026MUSELLI Carlo e MORGIGNI Roberto, rappresentati e difesi dall’avv.– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1010/1/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, depositata il 2/8/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] e RobertoMorgigni impugnarono dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Lucca l’avviso di accertamento che l’Agenzia delle entrate,sulla base di un processo verbale di constatazione con il quale laGuardia di finanza aveva evidenziato illecite condotte poste in esseredalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva emesso nei confronti della predettasocietà e di essi, quali soci occulti e amministratori di fatto dellasocietà, e con il quale era stato accertato, in relazione all’annod’imposta 2017, un maggior imponibile ai fini Ires, Iva e Irap e chiestoil pagamento dei conseguenti tributi dovuti, con contestualeirrogazione delle sanzioni di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,investita dell’appello dei contribuenti, accolse il gravame evidenziando,da un lato, che gli elementi emersi in giudizio non consentissero diamministratori di fatto della società, profilo ritenuto essenziale,dall’altro, che la pronuncia di una sentenza penale di assoluzione cheaveva escluso ogni responsabilità del Muselli e del Morgigni in ordineai fatti criminosi a loro imputati avesse, ai sensi dell’art. 21-bis d.lgs.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026n. 74 del 2000, efficacia di giudicato anche nel processo tributario ecomportasse, di conseguenza, la caducazione della pretesadell’Agenzia fiscale.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Morgigni hanno resistito con controricorso.5. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 16 settembre 2025, in considerazione dellarilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, la ricorrente, con attodepositato in data 17 ottobre 2025, ha chiesto la decisione del ricorso,e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata dispostala trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché la Cortedi secondo grado, violando il disposto di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del2000, ha ritenuto vincolante nel processo tributario una sentenza penaledi assoluzione resa non già in seguito a dibattimento, ma all’esito di ritoabbreviato.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Come sopra già esposto, la sentenza impugnata ha accoltol’appello dei contribuenti sulla base di due distinte e autonome rationesdecidendi. La Corte regionale non si è, infatti, limitata a recepirel’accertamento contenuto in due sentenze penali di assoluzione – quellapronunciata in primo grado dal Tribunale di Lucca in funzione di giudicedell’udienza preliminare e la successiva sentenza della Corte d’appello dipenale, che gli elementi istruttori raccolti in giudizio non permettevano diqualificare il Muselli e il Morgigni come amministratori di fatto, qualificaNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026ritenuta decisiva ai fini della conferma della legittimità dell’impugnato attoimpositivo.Giova, per maggiore chiarezza, riportare testualmente il passaggiodella sentenza in cui il Giudice d’appello giunge in via autonoma a taleconclusione: «Profilo essenziale nella presente controversia è quellorelativo alla qualifica di amministratori di fatto degli appellanti, la quale ètratta dall’amministrazione dalla svolta istruttoria e dalle dichiarazioniassunte dalle persone sentite nel corso della stessa. Come evidenziato dairicorrenti, per potersi attribuire la qualifica di amministratori di fatto ènecessaria la prova che le persone interessate abbiano poste in essereun’effettiva attività gestoria, svolta in modo continuativo e non episodicoo occasionale, attività gestoria che implica una assunzione di rilevantidecisioni in ordine allo svolgimento dell’attività d’impresa. Le dichiarazioniraccolte non sembrano idonee a corroborare un tal tipo di conclusione,lasciando margini di dubbi sul ruolo degli stessi».Solo dopo questo accertamento la Corte regionale ha sottolineato,ponendo la circostanza quale distinta ratio decidendi giusta il dispostodell’art. 21-bis cit., che «Il giudice penale, da parte sua, è giunto allaferma conclusione che non ci fossero gli estremi per qualificare gliappellanti come amministratori di fatto».2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entratenella propria memoria di opposizione alla proposta di definizioneaccelerata del ricorso, non può fondatamente affermarsi che la ratiodecidendi della sentenza impugnata sia unica e faccia leva esclusivamentesull’efficacia vincolante della sentenza penale.A questa conclusione l’Agenzia fiscale perviene sostenendo che ilGiudice di secondo grado si sia limitato, nella prima parte della sentenza,ad evidenziare l’esistenza di dubbi circa la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Morgigni quali amministratori di fatto, e li abbia poi sciolti, nelNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026prosieguo della pronuncia, sulla scorta dell’accertamento penale definitivoe della sua ritenuta efficacia di giudicato anche nel processo tributario.La ricorrente omette, però, di considerare che la rilevata esistenza diun dubbio, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, circa lasussistenza di una circostanza ritenuta essenziale ai fini della fondatezzadella pretesa impositiva e/o sanzionatoria è già di per sé sufficiente asorreggere una decisione in senso sfavorevole all’amministrazionefinanziaria, essendo questa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., onerata dellaprova dei fatti costituitivi della sua pretesa.2.3. La mancata censura di una delle due (autonome) rationesdecidendi su cui si fonda la decisione del Giudice di appello di escludere laqualificazione degli appellanti quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. – quella incentrata sulla permanenza di dubbi circal’attribuibilità al Muselli e al Morgigni della qualifica in questione –comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo diricorso. L’accoglimento del motivo, che come già rilevato colpisce solol’altra ratio decidendi, quella riguardante l’efficacia vincolante nel processotributario del giudicato penale di assoluzione, non potrebbe infatticondurre all’accoglimento del ricorso per cassazione.Sotto questo profilo, va fatta applicazione del principio per cui quandouna decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda sudistinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente,da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessaè indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferiterationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n.12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n.10815/2019).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81c.p.c. Secondo la ricorrente, erroneamente la sentenza impugnata haNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026annullato integralmente l’atto impugnato giacché [OSCURATO:PERSONA] e RobertoMorgigni, a cui l’avviso di accertamento era stato notificato al solo fine diestendere nei loro confronti, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997, laresponsabilità solidale per le sanzioni irrogate, potevano agire in nomeproprio solo con riferimento a quella parte dell’avviso, relativa appunto alprofilo sanzionatorio, che li riguardava, ma erano privi della legitimatio adcausam quanto alla domanda di annullamento integrale dell’atto, inverorecante una pretesa creditoria anche verso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4. Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata si afferma che «Gli odierni appellantiproponevano ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, a loronotificato quali soci occulti ed amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].»; e si chiarisce, ulteriormente, che «Profilo essenziale nellapresente controversia è quello relativo alla qualifica di amministratori difatto degli appellanti». Tali asserzioni consentono di affermare chel’originario ricorso sia stato proposto dagli odierni controricorrenti conesclusivo riferimento alla propria posizione personale, senza alcunapretesa di estendere la decisione nei confronti della società, e dunquesenza in alcun modo esercitare in giudizio, in violazione del disposto di cuiall’art. 81 c.p.c., i diritti spettanti ad altro soggetto.Ne consegue che la sentenza che ha accolto l’appello non puòestendere i propri effetti nei confronti della società, che non solo non èstata parte del giudizio, ma i cui diritti non sono stati neppure fatti valerein tale giudizio dal Morgigni e dal Muselli.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzocomma dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quartodell’art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 3136/2025Numero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 12290/2026Data pubblicazione 02/05/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 13.800,00 per compensi, ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi eagli accessori di legge. Condanna la ricorrente a pagare in favore deicontroricorrenti l’ulteriore importo di euro 6.900,00 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.450,00 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti