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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 14197/2022

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e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliata in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA] 1, rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al controricorso, insieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ' ,, 2 (;•/u`,r-ry cyje e e ' i - controricorrenti-avverso la sentenza n. 1129/2017 della Corte d'appello di Milano, depositata il 16 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (Laveggi), ingiunzione di pagamento dell'importo di € 18.632,71, preteso a saldo degli onorari professionali maturati in relazione ad attività giudiziale svolta in favore della Laveggi dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca.

Proposta opposizione da parte della cliente, il giudizio si svolgeva anche nei confronti della Compagnia di assicurazioni AXA, chiamata in causa dall'opponente per essere garantita in caso di soccombenza.

Il Tribunale di Milano accoglieva in parte l'opposizione, riconoscendo il residuo credito professionale nella minore somma di € 3.475,00.

Esso accoglieva la domanda di garanzia, condannando la compagnia a tenere indenne la cliente della condanna in favore del legale; compensava fra cliente e professionista le spese di lite.

La Corte d'appello di Milano, adita dal legale, confermava la sentenza.

Si riconosceva che il primo giudice aveva liquidato gli importi dovuti in base allo scaglione applicabile in relazione al valore della causa e in assenza di ragioni che potessero giustificare una liquidazione di importi superiori secondo il d.m. 127 del 2004.

La corte di merito riconosceva che l'esito del giudizio di opposizione vedeva le parti in posizione di soccombenza reciproca, tale da giustificare la compensazione delle spese disposta dal primo giudice; compensava inoltre le spese del grado fra cliente e professionista, che condannava al pagamento delle spese del grado in favore di Axa.

Per la cassazione della sentenza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -2-[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del d.m. 127 del 2004.

È oggetto di censura la decisione della Corte d'appello nella parte in cui è stata confermata la riduzione della pretesa del professionista.

Invero, tenuto conto della natura e del pregio dell'opera prestata, si giustificava ampiamente la liquidazione del doppio degli onorari massimi stabiliti per lo scaglione determinato in base al valore della causa.

Conseguentemente, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere che il metodo seguito dal professionista, di richiedere gli onorari stabiliti per lo scaglione di valore maggiore, era sostanzialmente corretto, perché gli importi ottenuti erano comunque inferiori a quelli liquidabili in base a una corretta applicazione dei criteri che presiedono alla liquidazione a carico del cliente.

Tali criteri, inoltre, erano stati avallati dal Consiglio dell'ordine, dal cui parere i giudici di merito non avevano ragione di discostarsi.

1.1. Il motivo è infondato.

Infatti, il ricorrente non denuncia né un errore nell'identificazione dello scaglione, né la violazione dei limiti tariffari, che sono gli unici profili oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. n. 4782/2020; n. 6110/2021).

In verità, il professionista si duole della mancata liquidazione dell'importo richiesto, in base all'assunto che esso si giustificava ampiamente in considerazione dell'attività svolta.

La censura, in questi termini formulata, non tiene conto del principio che il convincimento espresso dal giudice di merito circa l'importanza ed il valore delle pratiche trattate dal professionista legale, il pregio dell'opera da lui svolta, i risultati ed i vantaggi conseguiti dal cliente, ai fini della determinazione dell'onorario, si sottrae al sindacato di legittimità, quando la Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -3-motivazione sia immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 8865/19879).

Sulla stessa linea di pensiero è stato anche precisato che in tema di valutazione delle spese processuali, rientra nella valutazione del giudice del merito, basata essenzialmente su accertamenti di fatto sindacabili in sede di legittimità, lo stabilire se una causa presenti o non ex art. 5 D.M. 22 giugno 1982 straordinaria importanza, e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari per la cui liquidazione non è indispensabile un analitico esame delle singole voci, potendo essi essere liquidati globalmente nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti nella tariffa (Cass. n. 3715/1989; n. 2869/1995).

Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello ha riconosciuto che «dalla traduzione degli atti del procedimento avanti ai giudici tedeschi, emerge che la controversia riguardava la "incommerciabilità del vino" stoccato in "20 cisterne e munite dei portelli fabbricati dalla convenuta" e, dunque, si incentrava sull'accertamento di eventuali difetti degli stessi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice tedesco e la prescrizione della domanda risarcitoria, deducendo nel merito che le cisterne in cui era stato conservato il vino non erano equipaggiate con portelli forniti dalla convenuta e che le analisi di parte avevano comunque rilevato la presenza - nelle guarnizioni di chiusura - dell'accelerante della vulcanizzazione [...] entro i limiti di legge, di tal che doveva escludersi ogni responsabilità della società convenuta.

Conseguentemente, l'attività difensiva non aveva richiesto lo studio approfondito o specifico dell'invocata disciplina settoriale, né la complessità della causa poteva ricondursi alla durata del procedimento (dovuta a proroghe e rinvii d'ufficio) ovvero a dedotto impegno profuso nella fase istruttoria (sostanziatasi nell'esperimento nella sola prova testimoniale finalizzata a riscontrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione con Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -4-particolare riguardo al momento della conoscenza del danno), né nella fase di impugnazione, avendo questa avuto una durata contenuta in ragione della prima pronuncia di improbabilità di accoglimento emessa dalla Corte di Koblenz [...] poi confermata con decreto [...].

Per tali motivi si ritiene ingiustificato il richiamo da parte dell'appellante all'articolo 4, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del D.M. 127/2004, dal momento che sia l'assistenza prestata avanti alla giurisdizione tedesca sia i benefici conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha evitata alla società la condanna al pagamento di € 202.093,32, hanno trovato pieno riconoscimento nell'applicazione - da parte del primo giudice - dei massimi tariffari dello scaglione di riferimento».

L'insieme di tali considerazioni, letteralmente trascritte, con le quali il giudice d'appello ha dato congrua e adeguata motivazione della decisione adottata, in quanto immuni da vizi logici o giuridici, esprimono un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.

Si rileva ancora che la Corte d'appello — nel rilevare in via prioritaria che la parcella, corredata dal parere del Consiglio dell'ordine, non è vincolante nella fase di opposizione — ha fatto corretta applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità: la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti (Cass. n. 5321/2003).

Pertanto, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta (Cass. n. 712/2018; n. 40633/2021).

Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -5-2.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.

È oggetto di censura la compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado e confermata in appello solo in forza della considerazione che la pretesa, fatta valere con l'ingiunzione, era stata ridotta a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione.

Si sostiene che le spese di lite, sia della fase monitoria, sia della fase di opposizione, avrebbero dovuto essere regolate quanto meno in misura proporzionale alla reciproca soccombenza.

Nella stessa misura la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda, proposta dell'attuale ricorrente, di condanna delle controparti per responsabilità processuale aggravata. 2.1 n motivo è infondato.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (Cass. n. 19120/2009).

Del resto, è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - in relazione al Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -6-principio di causalità - anche la parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113/2018; n. 1268/2020).

In questo senso, la censura investe un aspetto sottratto al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017).

È ugualmente sottratta al sindacato di legittimità la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017; n. 14459/2021).

Consegue dai rilievi che precedono la palese infondatezza dell'ulteriore censura mossa con il motivo in esame, riguardante il rigetto della domanda, proposta dall'attuale ricorrente, di riconoscimento della responsabilità processuale aggravata della controparte, che è situazione incompatibile con la reciproca soccombenza: «La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (Cass. n. 7409/2016; n. 24158/2917)».

È stato anche chiarito che la sentenza con la quale il giudice del merito compensi fra le parti le spese di lite contiene una Ric. 2017 m 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -7-implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, non è censurabile per omessa pronunzia sull'istanza di risarcimento di quel danno (Cass. n. 4804/1993; n. 3876/2000).

Pertanto, le considerazioni della Corte d'appello, la quale ha rigettato tale domanda per carenza del presupposto della totale soccombenza, sono perfettamente in linea con tali principi.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Roma, 05 MAG 1021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliata in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA] 1, rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al controricorso, insieme all'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ' ,, 2 (;•/u`,r-ry cyje e e ' i - controricorrenti-avverso la sentenza n. 1129/2017 della Corte d'appello di Milano, depositata il 16 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (Laveggi), ingiunzione di pagamento dell'importo di € 18.632,71, preteso a saldo degli onorari professionali maturati in relazione ad attività giudiziale svolta in favore della Laveggi dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca. Proposta opposizione da parte della cliente, il giudizio si svolgeva anche nei confronti della Compagnia di assicurazioni AXA, chiamata in causa dall'opponente per essere garantita in caso di soccombenza. Il Tribunale di Milano accoglieva in parte l'opposizione, riconoscendo il residuo credito professionale nella minore somma di € 3.475,00. Esso accoglieva la domanda di garanzia, condannando la compagnia a tenere indenne la cliente della condanna in favore del legale; compensava fra cliente e professionista le spese di lite. La Corte d'appello di Milano, adita dal legale, confermava la sentenza. Si riconosceva che il primo giudice aveva liquidato gli importi dovuti in base allo scaglione applicabile in relazione al valore della causa e in assenza di ragioni che potessero giustificare una liquidazione di importi superiori secondo il d.m. 127 del 2004. La corte di merito riconosceva che l'esito del giudizio di opposizione vedeva le parti in posizione di soccombenza reciproca, tale da giustificare la compensazione delle spese disposta dal primo giudice; compensava inoltre le spese del grado fra cliente e professionista, che condannava al pagamento delle spese del grado in favore di Axa. Per la cassazione della sentenza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -2-[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del d.m. 127 del 2004. È oggetto di censura la decisione della Corte d'appello nella parte in cui è stata confermata la riduzione della pretesa del professionista. Invero, tenuto conto della natura e del pregio dell'opera prestata, si giustificava ampiamente la liquidazione del doppio degli onorari massimi stabiliti per lo scaglione determinato in base al valore della causa. Conseguentemente, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere che il metodo seguito dal professionista, di richiedere gli onorari stabiliti per lo scaglione di valore maggiore, era sostanzialmente corretto, perché gli importi ottenuti erano comunque inferiori a quelli liquidabili in base a una corretta applicazione dei criteri che presiedono alla liquidazione a carico del cliente. Tali criteri, inoltre, erano stati avallati dal Consiglio dell'ordine, dal cui parere i giudici di merito non avevano ragione di discostarsi. 1.1. Il motivo è infondato. Infatti, il ricorrente non denuncia né un errore nell'identificazione dello scaglione, né la violazione dei limiti tariffari, che sono gli unici profili oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. n. 4782/2020; n. 6110/2021). In verità, il professionista si duole della mancata liquidazione dell'importo richiesto, in base all'assunto che esso si giustificava ampiamente in considerazione dell'attività svolta. La censura, in questi termini formulata, non tiene conto del principio che il convincimento espresso dal giudice di merito circa l'importanza ed il valore delle pratiche trattate dal professionista legale, il pregio dell'opera da lui svolta, i risultati ed i vantaggi conseguiti dal cliente, ai fini della determinazione dell'onorario, si sottrae al sindacato di legittimità, quando la Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -3-motivazione sia immune da vizi logici o giuridici (Cass. n. 8865/19879). Sulla stessa linea di pensiero è stato anche precisato che in tema di valutazione delle spese processuali, rientra nella valutazione del giudice del merito, basata essenzialmente su accertamenti di fatto sindacabili in sede di legittimità, lo stabilire se una causa presenti o non ex art. 5 D.M. 22 giugno 1982 straordinaria importanza, e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari per la cui liquidazione non è indispensabile un analitico esame delle singole voci, potendo essi essere liquidati globalmente nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti nella tariffa (Cass. n. 3715/1989; n. 2869/1995). Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello ha riconosciuto che «dalla traduzione degli atti del procedimento avanti ai giudici tedeschi, emerge che la controversia riguardava la "incommerciabilità del vino" stoccato in "20 cisterne e munite dei portelli fabbricati dalla convenuta" e, dunque, si incentrava sull'accertamento di eventuali difetti degli stessi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice tedesco e la prescrizione della domanda risarcitoria, deducendo nel merito che le cisterne in cui era stato conservato il vino non erano equipaggiate con portelli forniti dalla convenuta e che le analisi di parte avevano comunque rilevato la presenza - nelle guarnizioni di chiusura - dell'accelerante della vulcanizzazione [...] entro i limiti di legge, di tal che doveva escludersi ogni responsabilità della società convenuta. Conseguentemente, l'attività difensiva non aveva richiesto lo studio approfondito o specifico dell'invocata disciplina settoriale, né la complessità della causa poteva ricondursi alla durata del procedimento (dovuta a proroghe e rinvii d'ufficio) ovvero a dedotto impegno profuso nella fase istruttoria (sostanziatasi nell'esperimento nella sola prova testimoniale finalizzata a riscontrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione con Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -4-particolare riguardo al momento della conoscenza del danno), né nella fase di impugnazione, avendo questa avuto una durata contenuta in ragione della prima pronuncia di improbabilità di accoglimento emessa dalla Corte di Koblenz [...] poi confermata con decreto [...]. Per tali motivi si ritiene ingiustificato il richiamo da parte dell'appellante all'articolo 4, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del D.M. 127/2004, dal momento che sia l'assistenza prestata avanti alla giurisdizione tedesca sia i benefici conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha evitata alla società la condanna al pagamento di € 202.093,32, hanno trovato pieno riconoscimento nell'applicazione - da parte del primo giudice - dei massimi tariffari dello scaglione di riferimento». L'insieme di tali considerazioni, letteralmente trascritte, con le quali il giudice d'appello ha dato congrua e adeguata motivazione della decisione adottata, in quanto immuni da vizi logici o giuridici, esprimono un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede. Si rileva ancora che la Corte d'appello — nel rilevare in via prioritaria che la parcella, corredata dal parere del Consiglio dell'ordine, non è vincolante nella fase di opposizione — ha fatto corretta applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità: la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti (Cass. n. 5321/2003). Pertanto, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta (Cass. n. 712/2018; n. 40633/2021). Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -5-2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. È oggetto di censura la compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado e confermata in appello solo in forza della considerazione che la pretesa, fatta valere con l'ingiunzione, era stata ridotta a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione. Si sostiene che le spese di lite, sia della fase monitoria, sia della fase di opposizione, avrebbero dovuto essere regolate quanto meno in misura proporzionale alla reciproca soccombenza. Nella stessa misura la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda, proposta dell'attuale ricorrente, di condanna delle controparti per responsabilità processuale aggravata. 2.1 n motivo è infondato. Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (Cass. n. 19120/2009). Del resto, è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - in relazione al Ric. 2017 n. 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -6-principio di causalità - anche la parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113/2018; n. 1268/2020). In questo senso, la censura investe un aspetto sottratto al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017). È ugualmente sottratta al sindacato di legittimità la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017; n. 14459/2021). Consegue dai rilievi che precedono la palese infondatezza dell'ulteriore censura mossa con il motivo in esame, riguardante il rigetto della domanda, proposta dall'attuale ricorrente, di riconoscimento della responsabilità processuale aggravata della controparte, che è situazione incompatibile con la reciproca soccombenza: «La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (Cass. n. 7409/2016; n. 24158/2917)». È stato anche chiarito che la sentenza con la quale il giudice del merito compensi fra le parti le spese di lite contiene una Ric. 2017 m 24297 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -7-implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, non è censurabile per omessa pronunzia sull'istanza di risarcimento di quel danno (Cass. n. 4804/1993; n. 3876/2000). Pertanto, le considerazioni della Corte d'appello, la quale ha rigettato tale domanda per carenza del presupposto della totale soccombenza, sono perfettamente in linea con tali principi. 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Roma, 05 MAG 1021
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