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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 29860/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza depositata in data 4.2.2021 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 1.7.2019 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 189 commi 1 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, cod. proc.pen. per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] stesso era stato tratto a giudizio in p 1aZfl un incidente stradalel~ un'autovettura Fiat 600 avvenuto in Mentana (RM) il 12.01.2016 nel quale rimanevano feriti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali non veniva prestata assistenza.

Mentre per il giudice di primo grado la circostanza che l'imputato non fosse stato indicato da alcuno dei testimoni come conducente dell'autovettura che aveva cagionato il sinistro e si era poi allontanato dal luogo del fatto non impediva di affermarne la responsabilità, il giudice d'appello invece ha ritenuto che '..non può quindi escludersi con certezza che altri e non il Sopa, pur intestatario dell'autoveicolo BMW indicato nell'imputazione e pur non rintracciato nella sua abitazione la notte dell'incidente si trovassero nella sua autovettura rendendosi autori del reato per il quale è processo".

2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. laddove ha assolto l'imputato per non aver ritenuto sufficientemente provato che lo stesso fosse alla guida della sua autovettura al momento del sinistro.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il motivo proposto, pur censurando la motivazione della sentenza impugnata sotto l'aspetto della sua manifesta illogicità, in realtà si sostanzia in una diffusa critica alla valutazione delle prove, in particolare della valenza della prova indiziaria, da parte del giudice di appello in ordine all'individuazione del proprietario dell'autovettura, profilo che attenendo tipicamente al giudizio di merito é precluso in sede di legittimità.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammi ibile il ricorso.

Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] glp s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata in data 4.2.2021 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 1.7.2019 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 189 commi 1 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con sospensione condizionale della pena, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto ex art. 530, comma 2, cod. proc.pen. per non aver commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] stesso era stato tratto a giudizio in p 1aZfl un incidente stradalel~ un'autovettura Fiat 600 avvenuto in Mentana (RM) il 12.01.2016 nel quale rimanevano feriti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali non veniva prestata assistenza. Mentre per il giudice di primo grado la circostanza che l'imputato non fosse stato indicato da alcuno dei testimoni come conducente dell'autovettura che aveva cagionato il sinistro e si era poi allontanato dal luogo del fatto non impediva di affermarne la responsabilità, il giudice d'appello invece ha ritenuto che '..non può quindi escludersi con certezza che altri e non il Sopa, pur intestatario dell'autoveicolo BMW indicato nell'imputazione e pur non rintracciato nella sua abitazione la notte dell'incidente si trovassero nella sua autovettura rendendosi autori del reato per il quale è processo". 2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. laddove ha assolto l'imputato per non aver ritenuto sufficientemente provato che lo stesso fosse alla guida della sua autovettura al momento del sinistro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il motivo proposto, pur censurando la motivazione della sentenza impugnata sotto l'aspetto della sua manifesta illogicità, in realtà si sostanzia in una diffusa critica alla valutazione delle prove, in particolare della valenza della prova indiziaria, da parte del giudice di appello in ordine all'individuazione del proprietario dell'autovettura, profilo che attenendo tipicamente al giudizio di merito é precluso in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammi ibile il ricorso. Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] glp s
Sentenza Cassazione n. 29860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris