CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Presa visione della memoria manoscritta fatta pervenire personalmente dal condannato attraverso l'amministrazione del carcere in cui è detenuto; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di impossibilità di individuazione di una volizione unitaria tra i reati oggetto dell'istanza, ed il ricorso si limita a sostenere che gli elementi offerti sarebbero stati, invece, sufficienti al fine dell'individuazione della stessa, così, in definitiva, contrapponendo la valutazione del ricorrente a quella del giudice del merito, senza, però, riuscire a spiegare perché la valutazione effettuata dal secondo dall'ordinanza impugnata debba essere ritenuta manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre