CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27395/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/2/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palermo in data 21 febbraio 2020, in ordine al delitto di truffa. 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per l'omessa assoluzione dell'imputata fondata sull'errata valutazione del danno economico subito dalla persona offesa, ritenuto grave per le conseguenze subite dalla vittima - in termini di perdita di tempo per la presentazione della denuncia e per l'audizione nel corso del processo -, trattandosi di circostanze inerenti alla posizione della persona offesa; era stata, invece, pretermessa alcuna valutazione dell'assenza di comportamenti abituali e dell'obiettivo modestia del danno patrimoniale. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. La ricorrente, infatti, non si confronta integralmente con la motivazione della Corte territoriale che, al contrario di quanto rappresentato nell'atto d'impugnazione, ha valutato oltre alle conseguenze "secondarie" connesse alle attività necessarie per instaurare il procedimento penale, il carattere non irrisorio del danno subito dalla vittima (corrispondente all'importo di 135 euro versato sulla carta indicata dall'imputata, senza ottenere alcuna controprestazione) e il comportamento volto ad approfittare dell'impossibilità, per l'utente che effettui acquisti sulla rete internet, di apprestare cautele efficaci, stimandoli quali elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità; si tratta di giudizio coerente con i dati processuali e legittimo, poiché risulta condotto - come già più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte - con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 0; Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 Ud. (dep. 10/12/2018 ) Rv. 274647 - O). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d