CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16741/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Parma, via C. Rondani, 4 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 730 /201 9 , depositata il 6 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso Oggetto:contratti bancari la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositat a il 6 marzo 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Modena che, pronunciandosi sulla loro opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 578.288,62, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo di un conto corrente acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato essi ricorrenti, quali fideiussori della società debitrice, al p agamento della minor somma di euro 445.439.75, oltre interessi legali; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la pretesa creditoria della banca traeva origine dalla concessione in favore della società di due distinte aperturedi credito, di cui una per « anticip i sbf » , entrambe regolatesul conto corrente il cui saldo era oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo; -il giudice di appello ha riferito che nel corso del giudizio di primo grado la banca aveva dato atto dell’avvenuto pagamento da parte dei debitori ceduti della somma di euro 132.848,87 e, quindi, aveva provveduto alla conseguente rideterminazione del credito della banca medesima, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata; - ha, quindi, disatteso integralmente il gravame , riten endo priv i di fondamento i motivi cui lo stesso era articolato; -il ricorso è affidato a cinque motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] d ell’[OSCURATO:PERSONA] s .p.a. non spiega, invece, alcuna difesa; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2727 e 2909 cod. civ. e 115 e 116 3 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la banca avesse assolto all’onere di dimostrare il mancato buon fine delle cessioni dei crediti effettuata in suo favore dalla [OSCURATO:SOCIETA]; - evidenzia no , sul punto, che la banca aveva omesso di produrre le contabili successive alla chiusura del conto corrente e che era privo di rilevanza – in quanto a loro inopponibile – l’elemento, valorizzato dal giudice di appello, relativo all’intervenuta ammissione allo stato passivo del fallimento della società per un importo corrispondente a quello indicato dalla banca; -il motivo è inammissibile; -la Corte di appello, dopo aver affermato che è onere della banca che chiede la restituzione della somma anticipata al cliente in occasione dello sconto a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto fornire la prova di un siffatto inadempimento, ha ritenuto che, nel caso in esame, un siffatto onere era stato assolto, avuto riguardo all e risultanze della documentazione prodotta ( per l’esattezza , delle comunicazioni di addebitoe dell’ estratto del libro giornale dei crediti in sofferenza), nonché della consulenza tecnica d’ufficio espletata; -ciò posto, la doglianzacritica la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte di appello, ma una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - può, altresì, evidenziarsi che l'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non richiesta dai ricorrenti; - non concludente è la deduzione della violazione dell'art. 115 c od. proc. civ., nella parte in cui si lamenta la mancata considerazione del fatto notorio rappresentato dalla circostanza che, una volta chiuso il conto corrente, «gli eventuali insoluti sullo stock di sbf … sono documentati e “dirottati” su altro conto intestati alla banca medesima», in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla notorietà della circostanza allegata, la stessa risulta inidonea a dimostrare l’avvenuto pagamento di crediti ceduti da parte dei terzi; -quanto alla asserita violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. , si osserva che tale censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove –come nel caso in esame – si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è non ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non prospettata dai ricorrenti (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ., 644 cod. pen. e 2-4 l. 7 marzo 1996, n. 108, nonché l’apparenza della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in ordine all’insussistenza dell’eccepita natura usuraria degli interessi applicati benché quest’ultimo avesse proceduto a una valutazione della questione in via unita ria con riferimento ai due contratti di apertura di credito e non separata e senza offrire alcuna spiegazione in ordine alla contestata applicazione di una siffatta metodologia; -il motivo è inammissibile; - il giudice di appello ha dato atto che il consulente tecnico d’ufficio aveva chiarito che qualora si seguisse il(diverso) criterio invocato dagli appellanti –consistente nel tenere distinte le diverse linee di credito ai fini della valutazione del rispetto delle soglie previste dalla l.n. 108 del 1996– andrebbe calcola to in modo distinto anche il superamento della soglia usura per entrambe le linee, diversamente da quanto ritenuto dal consulente tecnico di parte; -ha, dunque, confermato le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, ritenendo, dunque, sia pure implicitamente, che anche l’adozione del criterio alternativo indicato dagli appellanti avrebbe dato analogo esito negativo in ordine al superamento dei tassi soglia; -la doglianza non si confronta con tale argomentazione, non cogliendo la ratio decidendi; - con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1325, n. 3, 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata respinto il motivo di gravame vertente sulla nullità per indeterminatezza della clausola avente a oggetto la commissione di massimo scoperto; - evidenziano, sul punto, che la motivazione face va espresso riferimento al tenore letterale della clausola presente in uno solo dei due contrattie che tale formulazione non contene va alcun riferimento alla periodicità dell’addebito;-il motivo è inammissibile; -quanto al primo aspetto, si osserva che la censura non è concludente , avuto riguardo alla mancata indicazione di elementi da cui evincere l’esistenza di una clausola relativa alla commissione di massimo scoperto dal contenuto diversonei due contratti; -quanto al secondo aspetto, la doglianza si risolve in una critica della interpretazione della clausolacui è giunto il giudice di merito e, dunque, dell’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto della clausola contrattuale il quale si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di meritoe censurabile per violazione di legge solo con riferimento all’inosservanza del canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.che, nel caso in esame, non risultano essere stati invocati; - con il quarto motivo i ricorrenti criticano la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 167, primo comma, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nella parte in cui ha disatteso il motivo di gravame vertente sulla reiezione della domanda di risarcimento dei danni per mancato utilizzo del denaro, patito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a causa di illegittimi addebiti operati dalla banca, senza considerare la mancata contestazione da parte della banca dell’esistenza degli allegatiillegittimi addebiti, il contenuto della perizia stragiudiziale prodotta in giudizio e la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d’ufficio avanzata sul punto algiudice di appello ; -il motivo è inammissibile; - la Corte territoriale ha affermato che « il danno da mancato utilizzo del denaro … è rimasto a livello di mera enunciazione, senza alcun ulteriore supporto probatorio, anche solo a livello indiziario, ed è comunque smentito dal fatto che, come già sopra detto, non vi sono addebiti illegittimi sul c/c bancario»; -la doglianza non si confronta con la motivazione del giudice di appello il quale ha espressamente escluso che la banca avesse operato addebiti illegittimi; - con riferimento, poi, alla dedotta mancata contestazione da parte della banca, la doglianza di presenta priva della necessaria specificità, mancando la specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi necessaria per consentire di valutare la fondatezza della censura; -con l’ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazionealla conferma del capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna degli appellanti alla rifusione integrale delle spese processuali; - si dolgono, in particolare, del fatto che il giudice di appello ha giustificato la mancata compensazione delle spese processuali, pur in presenza di una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo, con la circostanza del pagamento dei crediti ceduti da parte dei terzi solo successivamente all’emissione del decreto medesimo, senza considerare, tuttavia, che la cessione del credito ha efficacia immediatamente traslativa e la clausola salvo buon fine costituisce una condizione risolutiva; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con laconseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613); -la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra , dunque, nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (così, Cass.26 aprile 2019, n. 11329); -da ciò consegue che, nel caso in esame, la statuizione della Corte di appello non è sindacabile in questa sede, non potendosi ritenere che gli odierni ricorrenti siano stati interamente vittoriosi in primo grado per il mero fatto che il decreto ingiuntivo siastato revocato in ragione del pagamento parziale del debito; - infatti, l a valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente (cfr. Cass. 12 maggio 2015, n. 9587); -per le suindicate considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla deve disporsi in ordine delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa