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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23636/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Gi(" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen..

Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) ha affermato che: - non sussistevano dubbi circa l'attribuibilità all'imputato del fatto contestato, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiarito che era [OSCURATO:PERSONA] l'intestatario della carta postepay, su cui era stata effettuata la ricarica, in quanto, al momento dell'emissione della carta, egli aveva fornito i propri dati identificativi ed esibito un proprio documento in relazione al quale non pendeva alcuna denuncia di furto o smarrimento; - non poteva essere applicata l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., attesi i numerosi, gravi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato, per il quale non poteva quindi ritenersi sussistente la non abitualità, indefettibile presupposto per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, altresì, che per le stesse ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. la Corte territoriale ha implicitamente disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Gi(" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) ha affermato che: - non sussistevano dubbi circa l'attribuibilità all'imputato del fatto contestato, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiarito che era [OSCURATO:PERSONA] l'intestatario della carta postepay, su cui era stata effettuata la ricarica, in quanto, al momento dell'emissione della carta, egli aveva fornito i propri dati identificativi ed esibito un proprio documento in relazione al quale non pendeva alcuna denuncia di furto o smarrimento; - non poteva essere applicata l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., attesi i numerosi, gravi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato, per il quale non poteva quindi ritenersi sussistente la non abitualità, indefettibile presupposto per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, altresì, che per le stesse ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. la Corte territoriale ha implicitamente disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor