CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 12978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 5 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 29 marzo 2022, ha respinto la sua richiesta di riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha ritenuto provata la non regolarità della condotta nel semestre 01/06/2020-01/12/2020, valutato dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli e oggetto del reclamo, dall'ampia descrizione della condotta tenuta dal Garozzo nel periodo immediatamente precedente, riportata nel provvedimento del 13 luglio 2021 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato la cessazione della semilibertà concessa al detenuto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto presentato personalmente, con il quale lamenta la violazione del diritto di difesa per avergli il Tribunale di sorveglianza impedito di partecipare all'udienza di persona o in videoconferenza. Lamenta inoltre la manifesta illogicità della motivazione per non avere i giudici tenuto conto del provvedimento dello stesso Tribunale di sorveglianza, che solo pochi mesi prima aveva dichiarato la cessazione della semilibertà solo per la sopravvenuta incompatibilità con essa dell'attività lavorativa, senza revocare la misura stessa e quindi ritenendo corretta la condotta da lui tenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21.12.2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla lúce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 m