CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], accordandogli invece la detenzione domiciliare, già concessa in via provvisoria e, infine, confermando le prescrizioni già in vigore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Erra il Tribunale di sorveglianza, laddove ritiene che il condannato non si sia assunto alcuna responsabilità, in ordine ai reati commessi; non risultano assunte, inoltre, le necessarie informazioni, in ordine all'attività lavorativa espletata dal soggetto, né è stato consultato, infine, il centro psicosociale che lo ha in carico. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, del tutto privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato non si sia assunto alcuna responsabilità, in ordine ai gravi fatti commessi; a ciò si aggiunga, prosegue il provvedimento avversato, l'impossibilità di procedere a compiuta verifica, in ordine alla dedotta attività lavorativa. Evidenzia il Tribunale di sorveglianza, quindi, come l'invocata misura dell'affidamento in prova appaia al momento troppo ampia, apparendo invece preferibile il mantenimento della più contenitiva misura della detenzione domiciliare. L'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'impugnata ordinanza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ge