CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. ORDINANZA sul ricorso 32264/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo Presidente e Consigliere [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - .29D.22 ‘Z-6 avverso la sentenza n. 342/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2001 [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la risoluzione, per loro inadempimento, di un contratto preliminare di compravendita del 21 gennaio 1981, integrato il 6 marzo 1981, relativo ad una unità immobiliare in Palau, per non avere mai i convenuti stipulato il contratto definitivo nonostante l'attrice avesse loro rivolto varie richieste per l'adempimento di tale obbligo o in alternativa per il rilascio dell'immobile; pertanto chiedeva anche la condanna al rilascio dell'immobile, il risarcimento dei danni per la detenzione sine titulo e il rimborso delle spese per il ripristino. I convenuti si costituivano, eccependo la prescrizione decennale come maturata per tutte le domande derivanti dal contratto preliminare, e in subordine contestando la prospettazione attorea. Il Tribunale, con sentenza del 30 aprile 2008, rigettata l'eccezione di prescrizione per l'esistenza di atti di costituzione in mora, dichiarava la risoluzione per inadempimento e condannava i convenuti al rilascio e a corrispondere la somma di euro 232.200, oltre interessi, per risarcimento del danno da mancato godimento del bene, e al rimborso delle spese di ripristino, da liquidarsi in separato giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, che la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava con sentenza del 6 novembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano allora ricorso per cassazione, da cui sortiva la sentenza di questa Suprema Corte n. 20493 del 17 giugno 2015, che cassava con rinvio la sentenza impugnata. Quale giudice di rinvio, la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 98/2017, accoglieva infine l'appello, dichiarando prescritta la domanda di risoluzione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2015, convenivano davanti alla Corte d'appello di Cagliari, ai sensi dell'articolo 389 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., perché fosse condannata al risarcimento dei danni; la convenuta resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dato atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2008 per tutti i capi che non sarebbero stati oggetto d'appello, cioè la condanna al risarcimento dei danni per euro 232.200 e la condanna al rimborso delle spese di ripristino. La corte territoriale, con sentenza del 10 aprile 2019, ha rigettato le domande di entrambe le parti, compensando le spese per un terzo e condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifonderne i due terzi a [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno presentato ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlia ed erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more. [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso includente ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 L'unico motivo del ricorso principale denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992. Si sostiene che la corte territoriale sia incorsa in "ultra ed extra petizione". Era stata infatti proposta domanda ex articolo 389 c.p.c. di risarcimento del danno derivato dalla privazione del bene, "dal cui legittimo godimento" gli attori "erano stati estromessi" tramite la esecuzione forzata della sentenza, poi cassata. Di qui appunto la domanda di restaurazione ex tunc della stessa situazione patrimoniale antecedente alla sentenza, "fondata sul criterio che, una volta annullato il titolo che ha causato la privazione del bene", chi ne è stato privato "ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione" in cui "si sarebbe trovato in mancanza di quella privazione". Pertanto, ad avviso delle ricorrenti, la domanda sarebbe stata prescindente dall'esistenza di un rapporto sostanziale tra le parti. Gli attori, comunque, "detenevano legittimamente" l'appartamento; tale quindi sarebbe "la situazione patrimoniale da restaurare". L'articolo 389 c.p.c., poi, tenderebbe al ripristino di una situazione di fatto, onde l'attore non dovrebbe provare un "diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso"; né rileverebbe l'elemento soggettivo - buona fede o malafede che sia - dell'accipiens. La corte territoriale, dunque, sarebbe incorsa in ultrapetizione ed extrapetizione "alterando i limiti obiettivi dell'azione" e andando oltre il potere- dovere del giudice di qualificare e interpretare la domanda. 1.2 Va premesso che nella rubrica del motivo è evidentemente privo di pertinenza (e quindi presumibilmente errore materiale, non essendo oggetto di argomentazione nella illustrazione del motivo stesso) il riferimento in rubrica all'articolo 57 d.lgs. n. 546/1992 - decreto, com'è ben noto, contenente le disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega n. 431/1991 -, per cui nel giudizio d'appello tributario non sono proponibili domande nuove ed eccezioni stricto sensu. 1.3 Esaminando allora l'effettivo contenuto dei motivo, esso, come ora si verrà a dimostrare - a prescindere dalle modalità della sua conformazione non dotate di adeguata specificità in ordine al contenuto della censura, le quali quindi già potrebbero renderlo inammissibile - risulta manifestamente meritevole di rigetto. È opportuno illustrare chiaramente, anzitutto, la posizione assunta dalla Corte d'appello di Cagliari sulla domanda degli attori Bianchi/[OSCURATO:PERSONA] e la motivazione su cui l'ha fondata. Espone la corte territoriale che, secondo gli attori, [OSCURATO:SOCIETA], avendo ottenuto il 1 dicembre 2008 in forza dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio del bene, e avendolo poi alienato, per cui più non potrebbe restituirlo, avrebbe dovuto pagare loro il controvalore dell'immobile, determinato dalla CTU svolta nel giudizio dinanzi a tale tribunale, e corrispondere loro altresì il suo valore locatizio dal 1 dicembre 2008 fino al pagamento del controvalore suddetto. Osserva la corte che l'azione ex articolo 389 c.p.c. è diretta a restaurare la "situazione patrimoniale" anteriore alla sentenza annullata. Riguardo allora al pagamento del controvalore del bene, rileva che gli attori lo detenevano come proprietari, ma in forza del contratto preliminare; e S.U. 7930/2008 insegna che nella promessa di vendita, quando si consegna il bene prima del contratto definitivo, non si anticipano gli effetti traslativi, giacché il promissario acquirente ha disponibilità in base a "un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare produttivo di effetti meramente obbligatori", per cui si esercita soltanto una "detenzione qualificata". Ne deduce la corte che gli attori non hanno diritto al controvalore del bene, non essendone proprietari, non avendo d'altronde proposto domanda di risarcimento per la impossibilità sopravvenuta di acquistare il bene stesso al prezzo pattuito, o comunque una domanda ex articolo 2932 c.c. Quanto poi alla domanda del valore locatizio dal r dicembre 2008 alla ricezione del suddetto controvalore, rimarca la corte che gli attori detenevano l'immobile per comodato e che più volte la società proprietaria ne aveva chiesto la restituzione; nel caso in esame, inoltre, la durata del comodato era collegata alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, mai effettuata. Richiama pertanto la corte l'articolo 1810 c.c. - "Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il L'S` comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede" - per derivarne che gli attori avrebbero dovuto rilasciare l'immobile fin dal ricevimento della missiva di controparte del 14 luglio 2000, e che "nulla possono pretendere a titolo risarcitorio", in quanto, vista la richiesta di restituzione del comodante, la detenzione "era ormai priva di titolo". 1.4 Dalla semplice lettura, allora, della sentenza impugnata, emerge ictu ocu/i che tutto il suo chiaro e lineare contenuto non è affatto censurabile come violazione dell'articolo 112 c.p.c., né tantomeno è diretto a mutare la qualificazione delle domande proposte dagli attori, consistendo invece proprio nel loro specifico esame alla luce degli elementi fattuali emersi dalla complessa vicenda, con successiva e conseguente applicazione delle norme ritenute pertinenti. In tali modalità di assoluta correttezza, che quindi non ha minimamente inciso sulla conformazione delle pretese attoree bensì le ha ben scrutinate così come le erano state sottoposte, è giunta la Corte d'appello, mediante una nitida illustrazione del proprio iter ragionativo, al rigetto delle domande avanzate dall'attuale parte ricorrente. Il ricorso principale, quindi, va respinto. 2.1 Il ricorso incidentale denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 2909 c.c., aggiungendo poi in rubrica la seguente frase: "Le eccezioni e le eccezioni riconvenzionali di [OSCURATO:SOCIETA]". L'esposizione del suo contenuto non può definirsi completamente lineare. L'incipit, infatti, è il seguente: "Al contrario in via pregiudiziale, in via di eccezione e anche di eccezione riconvenzionale di merito, eccepisce come ha già eccepito, in compensazione e comunque in via riconvenzionale a suo favore, l'entità e gli importi dei crediti che sono stati ad essa riconosciuti nei due Capi che sono passati in giudicato e che erano già stati confermati dalla Sentenza di primo grado." Tali crediti consisterebbero nella condanna dei coniugi Bianchi/[OSCURATO:PERSONA] a pagare euro 232.200, oltre interessi legali, e nella loro ulteriore condanna a „ rimborsare le spese di rimessione in pristino dell'immobile, da liquidarsi in separato giudizio. Poiché la giurisprudenza avrebbe ammesso che il soggetto gravato dell'obbligo restitutorio (qui peraltro "contestatissimo", sottolinea il ricorrente) possa eccepire in compensazione il credito riconosciuto in un capo confermato della sentenza di primo grado (si invoca Cass. 10393/1996) in quanto la compensazione giudiziale ex articolo 1243 c.c. presupporrebbe che sia lo stesso giudice ad accertare i reciproci debiti e crediti (Cass. 2480/2003), "[OSCURATO:SOCIETA] domanda, comunque e ad ogni buon fine, in via subordinata, la compensazione" dei due suddetti crediti con i contestati crediti di controparte. 2.2 Come si appalesa in modo evidente dal suo contenuto, il motivo è eccentrico e quindi inammissibile, dal momento che viene configurato con una assoluta mancanza di correlazione rispetto alla decisione impugnata, che pone come base la prescrizione del diritto risolutorio (motivazione, pagina 7: "infondata è la domanda formulata dalla società convenuta che ha chiesto sia dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per tutti i capi che non sono stato oggetto di appello ... capi che consistono nella condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 232.200,00, oltre interessi e al rimborso delle spese di rimessione in pristino... La condanna al risarcimento dei danni è, infatti, conseguente alla pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, e la relativa domanda è stata prescritta"). 3. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, alla reciproca soccombenza conseguendo la compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que