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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 41793/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; irolil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t g ..dha concluso chiedendo fr—t~ /tini tyr — udito il difensore( Procedimento a trattazione scritta. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, in data 7 novembre 2022, ha condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro seicento di ammenda, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (artt. 4 legge n. 110 del 1975 e art. 697 cod. pen.) per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, sei coltelli di varie dimensioni, nonché per aver detenuto una cartuccia cal. 12, senza averne fatto denuncia all'Autorità. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

P. Spalluto, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale.

Con memoria difensiva depositata al giudice procedente, l'imputato aveva richiamato la novella legislativa con la quale (legge n. 134 del 2021) erano stati, di fatto, riaperti i termini per la sospensione del procedimento per messa alla prova, estendendo la disciplina ad ulteriori reati, con possibilità di chiedere la sospensione, personalmente, o per il tramite di procuratore speciale, entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore del decreto, comunque, depositando, entro il detto termine, nella Cancelleria del Giudice la richiesta in caso di mancata fissazione dell'udienza.

Quindi, la difesa con la citata memoria, aveva chiesto la sospensione del procedimento o, in via subordinata, il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo la riforma applicabile anche ai procedimenti in corso.

In ogni caso, si chiedeva di valutare la concessione di un rinvio, ai fini di beneficiare delle disposizioni favorevoli del d.

Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, stante l'entrata in vigore differita della norma, al 30 dicembre 2022, per effetto del d.l. n. 162 del 2022.

Si sottolineava, poi, la possibilità di fruire della previsione degli artt. 31, 38 e 39 della riforma, quanto al nuovo regime delle misure alternative.

A fronte delle richieste contenute nella descritta memoria, depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., si deduce l'assenza di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.

Si sottolinea che, alcuni giorni dopo la pronuncia della sentenza impugnata per saltum, era stata sollevata dal Tribunale di Siena questione di legittimità costituzionale, rispetto all'intervenuto differimento dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, sottolineando, comunque, l'esistenza di giurisprudenza di legittimità che, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata, ha ritenuto applicabili, medio tempore e nel periodo di vacatio legis, gli effetti in bonam partem di riforma legislativa (Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Rv. 276949, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, in tema di abolitio criminis).

Si sollevano, infine, dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt.76 e 77 Cost. circa l'adozione dello strumento del decreto-legge per modificare un decreto legislativo, con l'inserimento dell'art. 99-bis nel testo del d.

Igs. n. 150 del 2022, il giorno precedente all'entrata in vigore di questo, in assenza di ragioni di necessità ed urgenza e senza seguire la procedura indicata in sede di legge delega n. 134 del 2021.

Si riportano, poi, cinque motivi per i quali, sotto l'aspetto qui delineato si solleva questione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 6 del decreto- legge citato, nella parte in cui ha differito l'entrata in vigore del d. 1gs. n. 150 del 2022.

Si segnala, infine, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, nella parte in cui verrebbero violati gli artt. 3 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE, per soggetti, come Falanga, che avrebbero potuto beneficiare di istituti più favorevoli e che, invece, hanno visto inibire tale applicazione in loro favore, sino al 30 dicembre 2022.

In via del tutto gradata, si chiede formularsi quesito interpretativo alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, tenuto conto che la questione sottoposta al giudizio della Corte ha natura di questione di principio e può incidere sulla libertà personale, procedendo ai sensi delle Raccomandazioni all'attenzione dei Giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell'Unione europea, in relazione alla corretta applicazione dell' art. 49, Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, G. Casella, con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato. dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va preliminarmente rilevato che la dedotta omessa motivazione rispetto alle richieste svolte con memoria difensiva si riferisce ad atto, che dall'esame del fascicolo processuale (necessitato per la qualità dell'eccezione formulata), risulta depositato per l'udienza fissata (7 novembre 2022) per le conclusioni.

Sicché, la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, ex art. 464-bis cod. proc. pen. risulta, in sede di merito, avanzata tardivamente, tenuto conto che questa attiene a procedimento definito con il rito abbreviato, nel quale la richiesta di rito alternativo è avvenuta all'udienza del 6 giugno 2022, mentre quella di sospensione del procedimento per messa alla prova, per l'udienza di discussione, con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., sottoscritta in data 6 novembre 2022 (con la quale la difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA] produceva certificazione medica a dimostrazione del legittimo impedimento a comparire per l'udienza del 7 novembre, chiedeva il differimento della trattazione del processo al fine di giovarsi delle novità normative favorevoli introdotte con il d.

Igs. n. 150 del 2022, in tema di sospensione del processo per messa alla prova e di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Invero, osserva il Collegio che alcune pronunce di legittimità ritengono alternativa la scelta tra il beneficio in parola e il rito abbreviato; di talché, una volta che l'imputato abbia formulato, dopo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, una domanda di giudizio abbreviato, egli non potrebbe più riproporre la prima richiesta, secondo il principio electa una via, non datur recursum ad alteram (Sez. 4, n. 42469 del 3/07/2018; Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017 ).Tanto anche se la giurisprudenza prevalente assume che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, Cano, Rv. 276793; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681; Sez. 3 n. 29622 del 15/02/2018, Capogrossi, Rv. 273174).

In ogni caso, si rimarca che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (Sez. 5, n. 2736 del 13/12/2019, Rv. 278302) che l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata anche nel giudizio abbreviato, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti e, qualora essa venga respinta, il processo deve proseguire nelle forme del rito speciale in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi che favorisce l'accesso a modalità alternative di definizione dei procedimenti che riducono i tempi processuali di trattazione rispetto alle forme ordinarie.

Tuttavia, nel caso al vaglio detta richiesta è stata avanzata dopo la pronunciata richiesta di rito speciale (già svolta all'udienza del 6 giugno 2022).

Inoltre, si rileva, quanto alla dedotta omessa motivazione sull'invocato riconoscimento della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. che questa può trarsi, implicitamente, dal complessivo tenore della pronuncia impugnata, nella parte in cui descrive la condotta accertata (reperimento di n. 6 coltelli portati a bordo dell'autocarro senza giustificato motivo, e di n. 1 cartuccia cal. 12 per fucile da caccia, oltre a petardi e rauti non oggetto di accertamento tecnico), nonché valorizza i precedenti penali dell'imputato.

Di qui l'irrilevanza per il caso al vaglio della prospettata carenza di motivazione.

Invero, è principio generale quello secondo il quale il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423).

1.2. Quanto alla dedotta questione di illegittimità costituzionale, deve, in primo luogo rilevarsi che non ne viene illustrata, compiutamente, per il giudizio in corso, la rilevanza, tenuto conto che la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. poteva essere applicata anche nella sua formulazione precedente, nel caso al vaglio, indipendentemente dall'entrata in vigore (poi differita) della modifica dell'istituto introdotta dalla cd. riforma Cartabia, considerata la pena edittale massima prevista per i reati per i quali si procede.

Del pari, anche la sospensione del processo per messa alla prova poteva essere chiesta e il vulnus sofferto, quanto alla richiesta di misure alternative, secondo la novella, è solo genericamente illustrato dal ricorrente, perché non si assume, ad esempio, che Falanga ave442/maturato, a suo carico, un cumulo più consistente e che, solo per effetto della differita entrata in vigore delle nuove norme, questi non ha potuto usufruire delle misure alternative, come riformate dal d.

Igs. n. 150 del 2022.

Inoltre, si rileva che alla data di entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022, anche come differita (30 dicembre 2022), il processo risulta pendente (ricorso per cassazione del 22 novembre 2022), con conseguente applicabilità dell'art. 95 disp. att. d.

Igs. n. 150 del 2022.

Per effetto di detta disposizione, le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano ai processi penali pendenti in primo grado o in grado di appello al 30 dicembre 2022.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, può presentare istanza d applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza.

Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge n. 689 del 1981, e del codice di rito relative alle pene sostitutive.

Dunque, non appare rinvenibile dal disposto differimento dell'entrata in vigore del d.

Igs. 150 del 2022 alcuna specifica limitazione per la posizione dell'odierno ricorrente, quanto all'astratta applicabilità in sede di esecuzione di istituti più favorevoli.

Inoltre, va notato che il d.

Igs. n. 150 del 2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 1° novembre 2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.

Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo sarebbe entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Ancora il Collegio rileva che il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore (in tal senso, Sez. 5, n. 45104 del 4 novembre 2022).

Peraltro, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore (come avvenuto per la materia della sicurezza alimentare, con abrogazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, di una serie di reati, ma che, prima della sua entrata in vigore, il 26 marzo 2021, l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ne ha rispristinati alcuni compresi tra quelli destinati all'abrogazione) vicenda rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi (nel caso preso in esame, sostenendo che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. n. 27 del 2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. n. 42 del 2021, che ha modificato l'art. 1.8 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 : cfr. Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365).

In ogni caso, osserva it Collegio che, a prescindere da tali argomentazioni, si deve rilevare che il caso in esame non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il d.

Igs. n. 150 del 2022, lo scorso 10 novembre 2022.

L'inapplicabilità di tale d.

Igs. discende, infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge, dunque, ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 cit.

Sicché, il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio, volto a permettere la conoscenza della nuova norma, deve essere considerato non conferente rispetto al differimento sancito dal decreto- legge n. 162 del 2022 con l'art. 6 cit., della cui costituzionalità si dubita.

Nel caso in esame, infatti, questo Collegio evidenzia che è stato lo stesso il legislatore a prevedere un differimento temporale dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice è chiamato ad applicare.

1.3. Peraltro, non si vede come possa ricorrere, nella specie, la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. dedotta, tenuto conto proprio del contenuto della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, ove il differimento disposto dalla disposizione censurata è stato ritenuto dal Governo imposto "dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo (n.d.r., n. 150 del 2022), che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti".

Pur diffondendosi il ricorso, in via generale, sulle caratteristiche del decreto-legge ad oggetto plurimo, non appare, comunque, sufficientemente illustrato il dedotto carattere disomogeneo o eccentrico del disposto differimento, rispetto ad altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, posto che detta norma deve essere inserita in una complessiva finalità, propria del d.l. n. 162 del 2022, in vista della necessità ravvisata ed illustrata dal Governo, di assicurare l'ordinata immissione dei contenuti del d.

Igs. n. 150 del 2022 e dei necessari adempimenti da garantire da parte degli uffici giudiziari. 1.4.Infine, è appena il caso di osservare, quanto alla richiesta di investire la CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, che le argomentazioni del ricorrente risultano generiche e tali da non superare il vaglio di ammissibilità, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria.2.Segue il rigetto del ricorso e la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; irolil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t g ..dha concluso chiedendo fr—t~ /tini tyr — udito il difensore( Procedimento a trattazione scritta. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, in data 7 novembre 2022, ha condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro seicento di ammenda, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (artt. 4 legge n. 110 del 1975 e art. 697 cod. pen.) per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, sei coltelli di varie dimensioni, nonché per aver detenuto una cartuccia cal. 12, senza averne fatto denuncia all'Autorità. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. P. Spalluto, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale. Con memoria difensiva depositata al giudice procedente, l'imputato aveva richiamato la novella legislativa con la quale (legge n. 134 del 2021) erano stati, di fatto, riaperti i termini per la sospensione del procedimento per messa alla prova, estendendo la disciplina ad ulteriori reati, con possibilità di chiedere la sospensione, personalmente, o per il tramite di procuratore speciale, entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore del decreto, comunque, depositando, entro il detto termine, nella Cancelleria del Giudice la richiesta in caso di mancata fissazione dell'udienza. Quindi, la difesa con la citata memoria, aveva chiesto la sospensione del procedimento o, in via subordinata, il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo la riforma applicabile anche ai procedimenti in corso. In ogni caso, si chiedeva di valutare la concessione di un rinvio, ai fini di beneficiare delle disposizioni favorevoli del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, stante l'entrata in vigore differita della norma, al 30 dicembre 2022, per effetto del d.l. n. 162 del 2022. Si sottolineava, poi, la possibilità di fruire della previsione degli artt. 31, 38 e 39 della riforma, quanto al nuovo regime delle misure alternative. A fronte delle richieste contenute nella descritta memoria, depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., si deduce l'assenza di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen. Si sottolinea che, alcuni giorni dopo la pronuncia della sentenza impugnata per saltum, era stata sollevata dal Tribunale di Siena questione di legittimità costituzionale, rispetto all'intervenuto differimento dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, sottolineando, comunque, l'esistenza di giurisprudenza di legittimità che, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata, ha ritenuto applicabili, medio tempore e nel periodo di vacatio legis, gli effetti in bonam partem di riforma legislativa (Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Rv. 276949, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, in tema di abolitio criminis). Si sollevano, infine, dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt.76 e 77 Cost. circa l'adozione dello strumento del decreto-legge per modificare un decreto legislativo, con l'inserimento dell'art. 99-bis nel testo del d. Igs. n. 150 del 2022, il giorno precedente all'entrata in vigore di questo, in assenza di ragioni di necessità ed urgenza e senza seguire la procedura indicata in sede di legge delega n. 134 del 2021. Si riportano, poi, cinque motivi per i quali, sotto l'aspetto qui delineato si solleva questione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 6 del decreto- legge citato, nella parte in cui ha differito l'entrata in vigore del d. 1gs. n. 150 del 2022. Si segnala, infine, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, nella parte in cui verrebbero violati gli artt. 3 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE, per soggetti, come Falanga, che avrebbero potuto beneficiare di istituti più favorevoli e che, invece, hanno visto inibire tale applicazione in loro favore, sino al 30 dicembre 2022. In via del tutto gradata, si chiede formularsi quesito interpretativo alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, tenuto conto che la questione sottoposta al giudizio della Corte ha natura di questione di principio e può incidere sulla libertà personale, procedendo ai sensi delle Raccomandazioni all'attenzione dei Giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell'Unione europea, in relazione alla corretta applicazione dell' art. 49, Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, G. Casella, con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato. dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va preliminarmente rilevato che la dedotta omessa motivazione rispetto alle richieste svolte con memoria difensiva si riferisce ad atto, che dall'esame del fascicolo processuale (necessitato per la qualità dell'eccezione formulata), risulta depositato per l'udienza fissata (7 novembre 2022) per le conclusioni. Sicché, la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, ex art. 464-bis cod. proc. pen. risulta, in sede di merito, avanzata tardivamente, tenuto conto che questa attiene a procedimento definito con il rito abbreviato, nel quale la richiesta di rito alternativo è avvenuta all'udienza del 6 giugno 2022, mentre quella di sospensione del procedimento per messa alla prova, per l'udienza di discussione, con memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., sottoscritta in data 6 novembre 2022 (con la quale la difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA] produceva certificazione medica a dimostrazione del legittimo impedimento a comparire per l'udienza del 7 novembre, chiedeva il differimento della trattazione del processo al fine di giovarsi delle novità normative favorevoli introdotte con il d. Igs. n. 150 del 2022, in tema di sospensione del processo per messa alla prova e di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Invero, osserva il Collegio che alcune pronunce di legittimità ritengono alternativa la scelta tra il beneficio in parola e il rito abbreviato; di talché, una volta che l'imputato abbia formulato, dopo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, una domanda di giudizio abbreviato, egli non potrebbe più riproporre la prima richiesta, secondo il principio electa una via, non datur recursum ad alteram (Sez. 4, n. 42469 del 3/07/2018; Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017 ).Tanto anche se la giurisprudenza prevalente assume che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, Cano, Rv. 276793; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681; Sez. 3 n. 29622 del 15/02/2018, Capogrossi, Rv. 273174). In ogni caso, si rimarca che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (Sez. 5, n. 2736 del 13/12/2019, Rv. 278302) che l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata anche nel giudizio abbreviato, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti e, qualora essa venga respinta, il processo deve proseguire nelle forme del rito speciale in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi che favorisce l'accesso a modalità alternative di definizione dei procedimenti che riducono i tempi processuali di trattazione rispetto alle forme ordinarie. Tuttavia, nel caso al vaglio detta richiesta è stata avanzata dopo la pronunciata richiesta di rito speciale (già svolta all'udienza del 6 giugno 2022). Inoltre, si rileva, quanto alla dedotta omessa motivazione sull'invocato riconoscimento della previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. che questa può trarsi, implicitamente, dal complessivo tenore della pronuncia impugnata, nella parte in cui descrive la condotta accertata (reperimento di n. 6 coltelli portati a bordo dell'autocarro senza giustificato motivo, e di n. 1 cartuccia cal. 12 per fucile da caccia, oltre a petardi e rauti non oggetto di accertamento tecnico), nonché valorizza i precedenti penali dell'imputato. Di qui l'irrilevanza per il caso al vaglio della prospettata carenza di motivazione. Invero, è principio generale quello secondo il quale il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423). 1.2. Quanto alla dedotta questione di illegittimità costituzionale, deve, in primo luogo rilevarsi che non ne viene illustrata, compiutamente, per il giudizio in corso, la rilevanza, tenuto conto che la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. poteva essere applicata anche nella sua formulazione precedente, nel caso al vaglio, indipendentemente dall'entrata in vigore (poi differita) della modifica dell'istituto introdotta dalla cd. riforma Cartabia, considerata la pena edittale massima prevista per i reati per i quali si procede. Del pari, anche la sospensione del processo per messa alla prova poteva essere chiesta e il vulnus sofferto, quanto alla richiesta di misure alternative, secondo la novella, è solo genericamente illustrato dal ricorrente, perché non si assume, ad esempio, che Falanga ave442/maturato, a suo carico, un cumulo più consistente e che, solo per effetto della differita entrata in vigore delle nuove norme, questi non ha potuto usufruire delle misure alternative, come riformate dal d. Igs. n. 150 del 2022. Inoltre, si rileva che alla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, anche come differita (30 dicembre 2022), il processo risulta pendente (ricorso per cassazione del 22 novembre 2022), con conseguente applicabilità dell'art. 95 disp. att. d. Igs. n. 150 del 2022. Per effetto di detta disposizione, le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano ai processi penali pendenti in primo grado o in grado di appello al 30 dicembre 2022. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, può presentare istanza d applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge n. 689 del 1981, e del codice di rito relative alle pene sostitutive. Dunque, non appare rinvenibile dal disposto differimento dell'entrata in vigore del d. Igs. 150 del 2022 alcuna specifica limitazione per la posizione dell'odierno ricorrente, quanto all'astratta applicabilità in sede di esecuzione di istituti più favorevoli. Inoltre, va notato che il d. Igs. n. 150 del 2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 1° novembre 2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d. Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo sarebbe entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Ancora il Collegio rileva che il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore (in tal senso, Sez. 5, n. 45104 del 4 novembre 2022). Peraltro, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore (come avvenuto per la materia della sicurezza alimentare, con abrogazione, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, di una serie di reati, ma che, prima della sua entrata in vigore, il 26 marzo 2021, l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ne ha rispristinati alcuni compresi tra quelli destinati all'abrogazione) vicenda rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi (nel caso preso in esame, sostenendo che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. n. 27 del 2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. n. 42 del 2021, che ha modificato l'art. 1.8 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 : cfr. Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365). In ogni caso, osserva it Collegio che, a prescindere da tali argomentazioni, si deve rilevare che il caso in esame non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il d. Igs. n. 150 del 2022, lo scorso 10 novembre 2022. L'inapplicabilità di tale d. Igs. discende, infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge, dunque, ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 cit. Sicché, il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio, volto a permettere la conoscenza della nuova norma, deve essere considerato non conferente rispetto al differimento sancito dal decreto- legge n. 162 del 2022 con l'art. 6 cit., della cui costituzionalità si dubita. Nel caso in esame, infatti, questo Collegio evidenzia che è stato lo stesso il legislatore a prevedere un differimento temporale dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice è chiamato ad applicare. 1.3. Peraltro, non si vede come possa ricorrere, nella specie, la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. dedotta, tenuto conto proprio del contenuto della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, ove il differimento disposto dalla disposizione censurata è stato ritenuto dal Governo imposto "dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo (n.d.r., n. 150 del 2022), che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti". Pur diffondendosi il ricorso, in via generale, sulle caratteristiche del decreto-legge ad oggetto plurimo, non appare, comunque, sufficientemente illustrato il dedotto carattere disomogeneo o eccentrico del disposto differimento, rispetto ad altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, posto che detta norma deve essere inserita in una complessiva finalità, propria del d.l. n. 162 del 2022, in vista della necessità ravvisata ed illustrata dal Governo, di assicurare l'ordinata immissione dei contenuti del d. Igs. n. 150 del 2022 e dei necessari adempimenti da garantire da parte degli uffici giudiziari. 1.4.Infine, è appena il caso di osservare, quanto alla richiesta di investire la CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, che le argomentazioni del ricorrente risultano generiche e tali da non superare il vaglio di ammissibilità, come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria.2.Segue il rigetto del ricorso e la
Sentenza Cassazione n. 41793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris