Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17601/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avvis-We udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per due furti in appartamento, uno consumato e uno tentato, commessi a Milano il 22 dicembre 2021 e il 5 febbraio 2022.

Considerato che con l'unico motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il vizio dedotto, infatti, non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e neppure all'illegalità della pena.

Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere 5estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO(dato avvis-We udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per due furti in appartamento, uno consumato e uno tentato, commessi a Milano il 22 dicembre 2021 e il 5 febbraio 2022. Considerato che con l'unico motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il vizio dedotto, infatti, non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e neppure all'illegalità della pena. Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere 5estensore [OSCURATO:PERSONA]