Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05541/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che udita le parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura venerale dello Stato, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, depositate congiuntamente alla nota-spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Gela del 10 giugno 2020 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per vari reati allo stesso ascritti.

In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi 6), 9), 18), 19) e 21), nonché dichiarava non doversi procedere perché estinti per prescrizione per i reati di cui al capo 5) commessi sino al 21 agosto 2012 e di cui al capo 14), e per l'effetto riduceva la pena per le residue imputazioni in anni tre, mesi nove e giorni venti di reclusione e revocava le statuizioni civili per il capo 18).

All'esito del giudizio di appello era quindi confermata la condanna del Primo per i reati di cui ai capi 3)(artt. 81 e 319 cod. pen.), 5)(artt. 110, 81, 615-ter cod. pen. commesso il 4 settembre 2021), 13)(artt. 110, 81, 615-ter cod. pen.), 16)(art. 319 -quater cod. pen.) e 20 (artt. 2 e 7

I. 497 del 1974, rectius

I. n. 895 del 1967).

In sintesi, all'imputato era stato contestato: - di aver in qualità di Maresciallo dei Carabinieri (capo 3) ricevuto benefici ed utilità (quali forniture di carburante, autovetture in prestito, l'uso di un'utenza telefonica, un telefono mobile, la disponibilità di locali) dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per commettere atti contrari a favore di [OSCURATO:PERSONA], consistiti in servizi di staffetta a protezione dei mezzi di trasporto della impresa di costui, per evitare controlli su strada, accessi abusivi nelle banche-dati in uso alle forze di polizia o la consultazione di fascicoli di ufficio per estrapolare notizie di interesse da comunicare all'imprenditore, servizi di vigilanza sui beni aziendali e immobiliari dello Spadaro, pedinamenti, lettere anonime e minatorie per far porre fine ad una relazione non gradita allo Spadaro, interventi a favore dell'imprenditore per recuperare suoi crediti (reato commesso fino al settembre 2012); - di aver nella medesima qualità effettuato accessi abusivi al sistema informatico banca dati SDI delle Forze di Polizia, acquisendo notizie d'ufficio in favore di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5, reato commesso il 4 settembre 2012) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 13, reato commesso il 4 settembre 2012); - di aver indotto, abusando della medesima qualità, [OSCURATO:PERSONA]Andrea ad assumere [OSCURATO:PERSONA], profferendogli velate minacce (capo 16, reato commesso tra il 5 marzo e il 18 luglio 2012); - di aver detenuto illegalmente una pistola calibro 6,35 (capo 20, reato commesso fino al maggio 2014).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. (capo 3 della rubrica).

La Corte di appello, dopo aver dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i reati di cui ai capi 5), 6), 9), 13) 14) e 19), stante la pena edittale prevista per ognuno di essi, ha ritenuto erroneamente di non estendere tale effetto anche al reato di cui all'art. 319 cod. pen., posto che la relativa imputazione richiama i suddetti reati espressamente, in quanto collegati funzionalmente alla corruzione.

Collegamento riconosciuto anche dalla sentenza impugnata.

Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto in via congetturale, valorizzando in modo parcellizzato le dichiarazioni dello Spadaro, che l'imputato avesse ricevuto benefici economici da questi per la sua messa a disposizione, trascurando di valutare che si trattasse di attività commesse fuori dagli orari di ufficio e frutto di mera liberalità o di amicizia (di fatto precludendo che un militare possa effettuare favori personali ad un amico).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 7 CEDU e 615-ter cod. pen. (capo 5 della rubrica).

La Corte di appello non ha accolto la tesi difensiva secondo cui al momento del fatto non era prevedibile per l'uomo medio la illiceità dell'abusivo accesso, tenuto conto dell'evoluzione "in peius" della giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine alla condotta penalmente rilevante, così violando l'art. 7 CEDU.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 319-quater cod. pen. (capo 16 della rubrica).

La motivazione sulla penale responsabilità per tale reato è affetta da carenze argomentative e da intrinseca irrazionalità, alla stregua delle evidenze processuali e delle deduzioni difensive, apoditticamente rigettate.

La Corte di appello ha basato la prova della condotta induttiva sulla base di una captazione, che tuttavia andava esaminata attentatamene e rigorosamente per eliminare ogni diversa risultanza idonea a invalidare il costrutto logico della tesi accusatoria.

Al contrario in modo automatico la Corte di appello ha interpretato la prospettazione di un litigio in caso di rifiuto alla proposta come abuso di qualità.

In ogni caso, la prova è stata anche travisata avendo il ricorrente prospettato il contrario al D'Andrea ovvero che non voleva discutere o litigare ma soltanto avere chiarezza e non ricevere "brutte azioni", stante il loro rapporto amicale, e avendo l'imprenditore nel verbale (sottoposto all'esame della Corte distrettuale con l'appello insieme a quello delle dichiarazioni della Carrera) dichiarato di non essere stato pressato dall'imputato.

Nessun valore poteva avere lo sfogo di impulso manifestato il giorno prima alla Carrera, posto che non era presente l'imprenditore, mentre il giorno dopo a mente fredda l'imputato aveva utilizzato con l'imprenditore toni moderati e assolutamente leciti.

Distonica poi alla tesi accusatoria è la circostanza dell'immediato licenziamento della Carrera, che la Corte di appello non ha valutato.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., art. 7 CEDU, 2 e 7

I. 497 del 1974 (capo 20 della rubrica).

La Corte di appello ha omesso di considerare che l'arma era stata regalata da un collega due giorni prima e che, stante il possesso della licenza di porto di armi, il termine per denunciare era quello di 72 ore dalla ricezione (art. 38 T.U.L.P.S.)

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt. 132, 133 e 125 cod. proc. pen.

La motivazione sul trattamento sanzionatorio è carente sull'impiego dei criteri ex art. 133 cod. pen., tenuto conto della pena-base (tre anni) che si discostava in maniera sostanziale dal minimo edittale del reato ritenuto più grave (il capo 16) e dell'aumento di un mese di reclusione per la continuazione per il reato di corruzione.

La sentenza di primo grado aveva richiamato ai fini della personalità dell'imputato le testimonianze (allegate) di appartenenti all'Arma che ne avevano tessuto le lodi sia dal punto di vista personale che professionale.

Andavano poi considerati l'effettivo disvalore del fatto, collegato a fatto endogeno e contingente, e la lealtà e correttezza processuale (che avevano giustificato la concessione delle attenuanti generiche). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo in parte, nei termini di seguito precisati, risultando per il resto inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Quanto alle captazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - si riferisce all'accertamento di quei reati che, pur connessi ex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per i quali l'autorizzazione era stata disposta ab origine, non rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).

Nel caso in esame, proprio la struttura del reato di corruzione, rendeva irrilevante provare il compimento effettivo da parte del ricorrente dell'atto contrario ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Rv. 261406; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, Rv. 227099). - In tal senso la soluzione della Corte di appello è ineccepibile e sul punto iyj ricorrente si limita ad una mera opposizione, priva di argomenti giuridici.2.2.

La questione della collocazione dei servigi e delle controprestazioni in un ambito privato e amicale, fuori cioè dal servizio, è aspecifica, posto che la Corte di appello, che di essa ha dato atto ampiamente in premessa, ha rilevato come il quadro probatorio dimostrasse la messa a disposizione del militare in favore dello Spadaro, nella quale erano sicuramente contenuti atti contrari ai doveri di ufficio, quali gli abusivi accessi alla banca-dati di ufficio nell'interesse del predetto (la cui materialità, come ha evidenziato la Corte territoriale, non era stata neppure contestata in fatto, ma solo in diritto nell'appello).

3. Il secondo motivo è generico e aspecifico, mirando soltanto ad una mera reiterazione della tesi sostenuta in appello, senza alcuna argomentazione che si contrapponga criticamente alle ampie ed articolate argomentazioni, giuridicamente corrette, spese dalla Corte di appello per rigettare sul punto il gravame.

Segnatamente, la Corte di appello ha chiarito che la sentenza da ultimo intervenuta delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061) non abbia operato un "imprevedibile overruling" interpretativo sulla norma sostanziale, ovvero una sostanziale modificazione dell'esegesi precedente, citando al riguardo il costante orientamento di legittimità che ha aderito a tale tesi (Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Rv. 273876; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Rv. 274406).

Esegesi che, è appena il caso di aggiungere, ha trovato una costante e pacifica applicazione nel panorama giurisprudenziale di questa Corte (da ultimo, tra tante, Sez. 5, n. 25683 del 30/04/2021).

4. Il terzo motivo articola censure che attengono al merito della valutazione delle prove, mentre dalla sentenza impugnata non emergono vizi rilevabili in questa sede.

La lettura delle captazioni, come esposta nella sentenza impugnata, non evidenzia infatti passaggi argomentativi manifestamente apodittici o salti logici, né sono riscontrabili vizi nella tenuta logica della motivazione quanto al quadro probatorio offerto (che ben può sorreggersi soltanto su captazioni).

La Corte di appello ha riportato invero i passaggi decisivi delle conversazioni che dimostravano la condotta induttiva e la strumentalizzazione da parte del ricorrente della sua qualità pubblica, così rendendo irrilevanti le "dichiarazioni acquiescenti" rese dal destinatario delle pressioni.

In modo non illogico, la Corte di appello ha utilizzato la captazione avvenuta il giorno precedente tra il ricorrente e la Carrera per dimostrare la tenuta logica della lettura della conversazione che già conteneva di per sé un contenuto di pressione sul D'Andrea.Introduce una questione di merito, non consentita in questa sede, la censura volta a sostenere una lettura diversa del "significato" del compendio probatorio, posto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto utilizzati a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra tante, Sez. 6, n. 47204 dei 07/10/2015, Rv. 265482).

Va rammentato che il vizio del travisamento della prova, ex art. 606 cod. proc. pen., deve avere un oggetto non opinabile ed incontestabile e non denunciare - come nella specie - errori commessi dal giudice nella valutazione del significato probatorio della prova medesima (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).

Infine, va rilevato che la Corte di appello ha spiegato adeguatamente e senza incorrere in vizi logici- e lo aveva già fatto anche il primo giudice - la irrilevanza del successivo licenziamento della Carrera (attribuibile alle complesse vicende societarie dell'azienda dello Spadaro, a seguito della separazione di linee aziendali facenti capo al D'Andrea e ad altri soci).

5. Fondato è invece il quarto motivo relativo al capo 20).

Effettivamente con l'appello, con riferimento al reato previsto dagli artt. 2 e 7

I. n. 895 del 1967, il ricorrente aveva richiamato la tesi difensiva, rappresentata con le sue dichiarazioni rese in dibattimento, secondo cui l'acquisizione dell'arma era avvenuta soltanto "un paio di giorni prima" del momento del suo arresto e che era sua intenzione "regolarizzare" la detenzione nei termini di legge.

La Corte di appello ha del tutto trascurato tale questione, limitandosi a ribadire che l'imputato, non avendo fatto la denuncia, si era reso autore del reato.

Non è stato pertanto considerato quanto dispone l'art. 38 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella versione vigente all'epoca dei fatti (maggio 2014), secondo cui l'obbligo di denuncia andava soddisfatto "entro 72 ore successive alla acquisizione della materiale disponibilità" dell'arma da fuoco.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento di tale reato, che va disposto senza rinvio in quanto, dall'esame delle sentenze di merito, non emergono elementi da valutare per la dimostrazione della sussistenza del fatto addebitato.

E' infatti la stessa Corte territoriale a rilevare, per inciso, che la polizia giudiziaria non era stata in grado di ricostruire i passaggi di proprietà e quindi il momento in cui l'arma era stata acquisita dal ricorrente.

Questa Corte è inoltre in grado di eliminare la pena inflitta per il suddetto reato, in quanto la sentenza di primo grado (pag. 46) indica la relativa pena (quale aumento a titolo di continuazione) in mesi due di reclusione, confermata in sede di appello (pag. 58).

6. Inammissibile è infine l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto la motivazione della sentenza impugnata appare all'evidenza immune da censure.

La Corte di appello ha fatto riferimento, quanto alla pena per il reato sub 16), non solo alla gravità del fatto, ma significativamente anche alla personalità negativa del ricorrente, che aveva dimostrato la tendenza a strumentalizzare sistematicamente l'ufficio pubblico ricoperto a proprio profitto personale.

Ad analoghi parametri la Corte di appello ha fatto riferimento per confermare i pur contenuti aumenti per fatti pur di indubbia gravità.

In tal modo, la motivazione della sentenza impugnata veniva a superare le deduzioni difensive, reiterate anche in questa sede.

E' principio più volte affermato che, anche il giudice di appello, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, in una visione globale di ogni particolarità del caso, dia indicazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le tante, Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880; Sez. 3, n. 37588 del 06/10/2020; cfr. anche Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

A ciò va aggiunto, per inciso, che il corretto comportamento processuale era già stato valutato in primo grado per la determinazione della pena.

6. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo 20) perché il fatto non sussiste con la eliminazione della relativa pena pari a mesi due di reclusione.

Per il resto e per i restanti capi il ricorso è inammissibile (con l'effetto di precludere per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano dichiarati inammissibili, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, cfr. Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

L'esito del presente procedimento di impugnazione non incide sulle statuizioni civili e va pertanto disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore delle parti civili costituite, liquidate come indicato nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 20), perché il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena pari a 2 mesi di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e, per l'effetto, ridetermina la pena per gli altri reati in complessivi 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Ministero dell'Interno e Ministero della difesa, spese che liquida in complessivi tremila euro.

Manda alla Cancelleria per le comunicaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che udita le parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura venerale dello Stato, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, depositate congiuntamente alla nota-spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Gela del 10 giugno 2020 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per vari reati allo stesso ascritti. In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi 6), 9), 18), 19) e 21), nonché dichiarava non doversi procedere perché estinti per prescrizione per i reati di cui al capo 5) commessi sino al 21 agosto 2012 e di cui al capo 14), e per l'effetto riduceva la pena per le residue imputazioni in anni tre, mesi nove e giorni venti di reclusione e revocava le statuizioni civili per il capo 18). All'esito del giudizio di appello era quindi confermata la condanna del Primo per i reati di cui ai capi 3)(artt. 81 e 319 cod. pen.), 5)(artt. 110, 81, 615-ter cod. pen. commesso il 4 settembre 2021), 13)(artt. 110, 81, 615-ter cod. pen.), 16)(art. 319 -quater cod. pen.) e 20 (artt. 2 e 7 I. 497 del 1974, rectius I. n. 895 del 1967). In sintesi, all'imputato era stato contestato: - di aver in qualità di Maresciallo dei Carabinieri (capo 3) ricevuto benefici ed utilità (quali forniture di carburante, autovetture in prestito, l'uso di un'utenza telefonica, un telefono mobile, la disponibilità di locali) dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per commettere atti contrari a favore di [OSCURATO:PERSONA], consistiti in servizi di staffetta a protezione dei mezzi di trasporto della impresa di costui, per evitare controlli su strada, accessi abusivi nelle banche-dati in uso alle forze di polizia o la consultazione di fascicoli di ufficio per estrapolare notizie di interesse da comunicare all'imprenditore, servizi di vigilanza sui beni aziendali e immobiliari dello Spadaro, pedinamenti, lettere anonime e minatorie per far porre fine ad una relazione non gradita allo Spadaro, interventi a favore dell'imprenditore per recuperare suoi crediti (reato commesso fino al settembre 2012); - di aver nella medesima qualità effettuato accessi abusivi al sistema informatico banca dati SDI delle Forze di Polizia, acquisendo notizie d'ufficio in favore di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5, reato commesso il 4 settembre 2012) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 13, reato commesso il 4 settembre 2012); - di aver indotto, abusando della medesima qualità, [OSCURATO:PERSONA]Andrea ad assumere [OSCURATO:PERSONA], profferendogli velate minacce (capo 16, reato commesso tra il 5 marzo e il 18 luglio 2012); - di aver detenuto illegalmente una pistola calibro 6,35 (capo 20, reato commesso fino al maggio 2014). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. (capo 3 della rubrica). La Corte di appello, dopo aver dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i reati di cui ai capi 5), 6), 9), 13) 14) e 19), stante la pena edittale prevista per ognuno di essi, ha ritenuto erroneamente di non estendere tale effetto anche al reato di cui all'art. 319 cod. pen., posto che la relativa imputazione richiama i suddetti reati espressamente, in quanto collegati funzionalmente alla corruzione. Collegamento riconosciuto anche dalla sentenza impugnata. Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto in via congetturale, valorizzando in modo parcellizzato le dichiarazioni dello Spadaro, che l'imputato avesse ricevuto benefici economici da questi per la sua messa a disposizione, trascurando di valutare che si trattasse di attività commesse fuori dagli orari di ufficio e frutto di mera liberalità o di amicizia (di fatto precludendo che un militare possa effettuare favori personali ad un amico). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 7 CEDU e 615-ter cod. pen. (capo 5 della rubrica). La Corte di appello non ha accolto la tesi difensiva secondo cui al momento del fatto non era prevedibile per l'uomo medio la illiceità dell'abusivo accesso, tenuto conto dell'evoluzione "in peius" della giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine alla condotta penalmente rilevante, così violando l'art. 7 CEDU. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 319-quater cod. pen. (capo 16 della rubrica). La motivazione sulla penale responsabilità per tale reato è affetta da carenze argomentative e da intrinseca irrazionalità, alla stregua delle evidenze processuali e delle deduzioni difensive, apoditticamente rigettate. La Corte di appello ha basato la prova della condotta induttiva sulla base di una captazione, che tuttavia andava esaminata attentatamene e rigorosamente per eliminare ogni diversa risultanza idonea a invalidare il costrutto logico della tesi accusatoria. Al contrario in modo automatico la Corte di appello ha interpretato la prospettazione di un litigio in caso di rifiuto alla proposta come abuso di qualità. In ogni caso, la prova è stata anche travisata avendo il ricorrente prospettato il contrario al D'Andrea ovvero che non voleva discutere o litigare ma soltanto avere chiarezza e non ricevere "brutte azioni", stante il loro rapporto amicale, e avendo l'imprenditore nel verbale (sottoposto all'esame della Corte distrettuale con l'appello insieme a quello delle dichiarazioni della Carrera) dichiarato di non essere stato pressato dall'imputato. Nessun valore poteva avere lo sfogo di impulso manifestato il giorno prima alla Carrera, posto che non era presente l'imprenditore, mentre il giorno dopo a mente fredda l'imputato aveva utilizzato con l'imprenditore toni moderati e assolutamente leciti. Distonica poi alla tesi accusatoria è la circostanza dell'immediato licenziamento della Carrera, che la Corte di appello non ha valutato.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., art. 7 CEDU, 2 e 7 I. 497 del 1974 (capo 20 della rubrica). La Corte di appello ha omesso di considerare che l'arma era stata regalata da un collega due giorni prima e che, stante il possesso della licenza di porto di armi, il termine per denunciare era quello di 72 ore dalla ricezione (art. 38 T.U.L.P.S.) 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt. 132, 133 e 125 cod. proc. pen. La motivazione sul trattamento sanzionatorio è carente sull'impiego dei criteri ex art. 133 cod. pen., tenuto conto della pena-base (tre anni) che si discostava in maniera sostanziale dal minimo edittale del reato ritenuto più grave (il capo 16) e dell'aumento di un mese di reclusione per la continuazione per il reato di corruzione. La sentenza di primo grado aveva richiamato ai fini della personalità dell'imputato le testimonianze (allegate) di appartenenti all'Arma che ne avevano tessuto le lodi sia dal punto di vista personale che professionale. Andavano poi considerati l'effettivo disvalore del fatto, collegato a fatto endogeno e contingente, e la lealtà e correttezza processuale (che avevano giustificato la concessione delle attenuanti generiche). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte, nei termini di seguito precisati, risultando per il resto inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Quanto alle captazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - si riferisce all'accertamento di quei reati che, pur connessi ex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per i quali l'autorizzazione era stata disposta ab origine, non rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Nel caso in esame, proprio la struttura del reato di corruzione, rendeva irrilevante provare il compimento effettivo da parte del ricorrente dell'atto contrario ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Rv. 261406; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, Rv. 227099). - In tal senso la soluzione della Corte di appello è ineccepibile e sul punto iyj ricorrente si limita ad una mera opposizione, priva di argomenti giuridici.2.2. La questione della collocazione dei servigi e delle controprestazioni in un ambito privato e amicale, fuori cioè dal servizio, è aspecifica, posto che la Corte di appello, che di essa ha dato atto ampiamente in premessa, ha rilevato come il quadro probatorio dimostrasse la messa a disposizione del militare in favore dello Spadaro, nella quale erano sicuramente contenuti atti contrari ai doveri di ufficio, quali gli abusivi accessi alla banca-dati di ufficio nell'interesse del predetto (la cui materialità, come ha evidenziato la Corte territoriale, non era stata neppure contestata in fatto, ma solo in diritto nell'appello). 3. Il secondo motivo è generico e aspecifico, mirando soltanto ad una mera reiterazione della tesi sostenuta in appello, senza alcuna argomentazione che si contrapponga criticamente alle ampie ed articolate argomentazioni, giuridicamente corrette, spese dalla Corte di appello per rigettare sul punto il gravame. Segnatamente, la Corte di appello ha chiarito che la sentenza da ultimo intervenuta delle Sezioni unite (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061) non abbia operato un "imprevedibile overruling" interpretativo sulla norma sostanziale, ovvero una sostanziale modificazione dell'esegesi precedente, citando al riguardo il costante orientamento di legittimità che ha aderito a tale tesi (Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Rv. 273876; Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Rv. 274406). Esegesi che, è appena il caso di aggiungere, ha trovato una costante e pacifica applicazione nel panorama giurisprudenziale di questa Corte (da ultimo, tra tante, Sez. 5, n. 25683 del 30/04/2021). 4. Il terzo motivo articola censure che attengono al merito della valutazione delle prove, mentre dalla sentenza impugnata non emergono vizi rilevabili in questa sede. La lettura delle captazioni, come esposta nella sentenza impugnata, non evidenzia infatti passaggi argomentativi manifestamente apodittici o salti logici, né sono riscontrabili vizi nella tenuta logica della motivazione quanto al quadro probatorio offerto (che ben può sorreggersi soltanto su captazioni). La Corte di appello ha riportato invero i passaggi decisivi delle conversazioni che dimostravano la condotta induttiva e la strumentalizzazione da parte del ricorrente della sua qualità pubblica, così rendendo irrilevanti le "dichiarazioni acquiescenti" rese dal destinatario delle pressioni. In modo non illogico, la Corte di appello ha utilizzato la captazione avvenuta il giorno precedente tra il ricorrente e la Carrera per dimostrare la tenuta logica della lettura della conversazione che già conteneva di per sé un contenuto di pressione sul D'Andrea.Introduce una questione di merito, non consentita in questa sede, la censura volta a sostenere una lettura diversa del "significato" del compendio probatorio, posto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto utilizzati a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra tante, Sez. 6, n. 47204 dei 07/10/2015, Rv. 265482). Va rammentato che il vizio del travisamento della prova, ex art. 606 cod. proc. pen., deve avere un oggetto non opinabile ed incontestabile e non denunciare - come nella specie - errori commessi dal giudice nella valutazione del significato probatorio della prova medesima (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). Infine, va rilevato che la Corte di appello ha spiegato adeguatamente e senza incorrere in vizi logici- e lo aveva già fatto anche il primo giudice - la irrilevanza del successivo licenziamento della Carrera (attribuibile alle complesse vicende societarie dell'azienda dello Spadaro, a seguito della separazione di linee aziendali facenti capo al D'Andrea e ad altri soci). 5. Fondato è invece il quarto motivo relativo al capo 20). Effettivamente con l'appello, con riferimento al reato previsto dagli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, il ricorrente aveva richiamato la tesi difensiva, rappresentata con le sue dichiarazioni rese in dibattimento, secondo cui l'acquisizione dell'arma era avvenuta soltanto "un paio di giorni prima" del momento del suo arresto e che era sua intenzione "regolarizzare" la detenzione nei termini di legge. La Corte di appello ha del tutto trascurato tale questione, limitandosi a ribadire che l'imputato, non avendo fatto la denuncia, si era reso autore del reato. Non è stato pertanto considerato quanto dispone l'art. 38 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella versione vigente all'epoca dei fatti (maggio 2014), secondo cui l'obbligo di denuncia andava soddisfatto "entro 72 ore successive alla acquisizione della materiale disponibilità" dell'arma da fuoco. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento di tale reato, che va disposto senza rinvio in quanto, dall'esame delle sentenze di merito, non emergono elementi da valutare per la dimostrazione della sussistenza del fatto addebitato. E' infatti la stessa Corte territoriale a rilevare, per inciso, che la polizia giudiziaria non era stata in grado di ricostruire i passaggi di proprietà e quindi il momento in cui l'arma era stata acquisita dal ricorrente. Questa Corte è inoltre in grado di eliminare la pena inflitta per il suddetto reato, in quanto la sentenza di primo grado (pag. 46) indica la relativa pena (quale aumento a titolo di continuazione) in mesi due di reclusione, confermata in sede di appello (pag. 58). 6. Inammissibile è infine l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio, in quanto la motivazione della sentenza impugnata appare all'evidenza immune da censure. La Corte di appello ha fatto riferimento, quanto alla pena per il reato sub 16), non solo alla gravità del fatto, ma significativamente anche alla personalità negativa del ricorrente, che aveva dimostrato la tendenza a strumentalizzare sistematicamente l'ufficio pubblico ricoperto a proprio profitto personale. Ad analoghi parametri la Corte di appello ha fatto riferimento per confermare i pur contenuti aumenti per fatti pur di indubbia gravità. In tal modo, la motivazione della sentenza impugnata veniva a superare le deduzioni difensive, reiterate anche in questa sede. E' principio più volte affermato che, anche il giudice di appello, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, in una visione globale di ogni particolarità del caso, dia indicazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le tante, Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Rv. 244880; Sez. 3, n. 37588 del 06/10/2020; cfr. anche Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). A ciò va aggiunto, per inciso, che il corretto comportamento processuale era già stato valutato in primo grado per la determinazione della pena. 6. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo 20) perché il fatto non sussiste con la eliminazione della relativa pena pari a mesi due di reclusione. Per il resto e per i restanti capi il ricorso è inammissibile (con l'effetto di precludere per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano dichiarati inammissibili, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). L'esito del presente procedimento di impugnazione non incide sulle statuizioni civili e va pertanto disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore delle parti civili costituite, liquidate come indicato nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 20), perché il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena pari a 2 mesi di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e, per l'effetto, ridetermina la pena per gli altri reati in complessivi 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Ministero dell'Interno e Ministero della difesa, spese che liquida in complessivi tremila euro. Manda alla Cancelleria per le comunicaz
Sentenza Cassazione n. 05541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris