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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05071/2024

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ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l numer o 3985 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria, a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] c redit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Roma n. 1483/19, pubblicata il 1 Oggetto: Banca-[OSCURATO:PERSONA] trimestrale – Violazione del litisconsorzio processuale.RG n3985/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore marzo 2019, nonché di quella definitiva della medesima Corte n. 6926/19, pubblicata in data 13 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: - emerge dalle sentenze impugnate che [OSCURATO:SOCIETA] italiano, poi rinominata [OSCURATO:SOCIETA], chiese e ottenne nei confronti dei propri correntisti [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto a questi ultimi due quali fideiussori della società,e quindi per tale qualità in solido con la debitrice principale, un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme corrispondenti ai saldi a novembre 1997 dei conti correnti di cui erano rispettivamente titolari; - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la legittimità dei tassi degli interessi passivi, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto e i due fideiussori disconobbero anche le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni; - in esito alla consulenza calligrafica disposta su istanza di verificazione della banca, che accertò l’autenticità delle sottoscrizioni, e alla successiva consulenza contabile, [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso deducendo l’abusivo riempimento dei contratti fideiussori e la falsità delle firme, che fu dichiarata inammissibile; - il Tribunale di Roma dichiarò l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e, in esito a un’ulteriore consulenza contabile e al relativo supplemento, [OSCURATO:PERSONA] propose una seconda querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pagina 3di 3 RG n3985/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, appellata dinanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, rigettò la censura concernente la declaratoria d’inammissibilità, ma accolse il motivo di appello concernente l’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi dovuti; - in esito all’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio la corte territoriale, con la sentenza definitiva pure indicata in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con la società e con [OSCURATO:PERSONA], a pagare gli importi, come determinati dal c.t.u., corrispondenti ai saldi debitori dei conti correnti di cui erano titolari; - contro entrambe le sentenze [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso, pure corredato di memoria; - il ricorrente presenta altresì istanza per la rimessione in termini per la notifica del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Considerato che: - occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, poiché si verte in un’ipotesi di litisconsorzio processuale ex art. 331 c.p.c.

Per questi motivi la Corte assegna al ricorrente termine di giorni 90 dalla comunicazione per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in propri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l numer o 3985 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria, a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] c redit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Roma n. 1483/19, pubblicata il 1 Oggetto: Banca-[OSCURATO:PERSONA] trimestrale – Violazione del litisconsorzio processuale.RG n3985/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore marzo 2019, nonché di quella definitiva della medesima Corte n. 6926/19, pubblicata in data 13 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - emerge dalle sentenze impugnate che [OSCURATO:SOCIETA] italiano, poi rinominata [OSCURATO:SOCIETA], chiese e ottenne nei confronti dei propri correntisti [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto a questi ultimi due quali fideiussori della società,e quindi per tale qualità in solido con la debitrice principale, un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme corrispondenti ai saldi a novembre 1997 dei conti correnti di cui erano rispettivamente titolari; - [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la legittimità dei tassi degli interessi passivi, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto e i due fideiussori disconobbero anche le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni; - in esito alla consulenza calligrafica disposta su istanza di verificazione della banca, che accertò l’autenticità delle sottoscrizioni, e alla successiva consulenza contabile, [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso deducendo l’abusivo riempimento dei contratti fideiussori e la falsità delle firme, che fu dichiarata inammissibile; - il Tribunale di Roma dichiarò l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e, in esito a un’ulteriore consulenza contabile e al relativo supplemento, [OSCURATO:PERSONA] propose una seconda querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pagina 3di 3 RG n3985/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, appellata dinanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, rigettò la censura concernente la declaratoria d’inammissibilità, ma accolse il motivo di appello concernente l’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi passivi dovuti; - in esito all’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio la corte territoriale, con la sentenza definitiva pure indicata in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con la società e con [OSCURATO:PERSONA], a pagare gli importi, come determinati dal c.t.u., corrispondenti ai saldi debitori dei conti correnti di cui erano titolari; - contro entrambe le sentenze [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso, pure corredato di memoria; - il ricorrente presenta altresì istanza per la rimessione in termini per la notifica del ricorso a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Considerato che: - occorre integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, poiché si verte in un’ipotesi di litisconsorzio processuale ex art. 331 c.p.c. Per questi motivi la Corte assegna al ricorrente termine di giorni 90 dalla comunicazione per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in propri
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