CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 31549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento o comunque la declaratoria di prescrizione el reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 9 dicembre 2019, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.) e che lo aveva assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di tentativo di induzione indebita, perché il fatto non sussiste. Quanto al reato oggetto di condanna, secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, avrebbe rivelato a [OSCURATO:PERSONA]Atti, Preside della facoltà di Economia di Bari, e al padre di questi, [OSCURATO:PERSONA]Atti, già professore ordinario e all'epoca incaricato dalla medesima facoltà, la notizia coperta da segreto dell'esistenza di indagini preliminari pendenti presso la Procura di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per falsa testimonianza in un processo civile che vedeva [OSCURATO:PERSONA]Atti come controparte del denunciante. In ordine al reato oggetto di assoluzione, la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva inammissibile il motivo di gravame per carenza di interesse. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 530 e 568, comma 5, cod. proc. pen. in ordine alla mancata conversione dell'appello in ricorso per cassazione. La Corte di appello avrebbe dovuto convertire l'appello relativo alla formula assolutoria per il capo A) in ricorso per cassazione, anziché dichiarare l'impugnazione inammissibile. In primo luogo, sussisteva l'interesse dell'imputato ad una più ampia formula di proscioglimento e in ogni caso l'inappellabilità della sentenza andava risolta con la conversione del gravame, posto che erano denunciati vizi di legittimità. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello ha accertato che il ricorrente aveva tenuto la condotta rivelativa non a fini di profitto ma soltanto per acquisire dati di conoscenza per valutare la sua astensione, ritenendo tuttavia che avrebbe dovuto sentire le parti private formalmente o acquisire il fascicolo del giudizio civile - peraltro, in tal modo avrebbe compiuto atti di indagine, quando stava valutando di astenersi. Quello che andava verificato piuttosto è se l'imputato avesse agito per svelare il segreto d'ufficio o per un fine lecito, essendo in tal ultimo caso soltanto incorso in una condotta colposa. Difetta inoltre l'offensività della condotta, non avendo la stessa arrecato alcun nocumento concreto ed effettivo all'indagine. Il ragionamento sul punto della Corte di appello è erroneo (l'essere il destinatario della rivelazione la controparte de giudizio civile in cui era stata resa la falsa testimonianza, posto che la rivelazione avrebbe influito a favore del Dell'Atti al più nel giudizio civile). 2.3. Intervenuta prescrizione medio tempore del reato. 2.4. Violazione di lege e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. La offensività del reato andava valutata in termini oggettivi ovvero che non solo non vi è stato il rischio paventato, ma si è giunti all'estremo opposto, avendo gli stessi destinatari presentato un esposto. Andava comunque considerata la motivazione che ha spinto l'imputato alla rivelazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile perché difetta in ogni caso l'interesse all'impugnazione. Il reato di tentativo di induzione indebita, commesso tra il 21 e il 22 dicembre 2011, per il quale l'imputato è stato assolto sin dal primo grado, era comunque già prescritto alla data in cui il ricorrente ha proposto la presente impugnazione (5 gennaio 2022), tenuto conto anche dei periodi di sospensione di cui si dà atto nel ricorso (cfr. sub terzo motivo) e non vi era pertanto spazio alcuno per l'ulteriore trattazione del tema in sede penale, risultando allo stato più favorevole l'attuale formula di proscioglimento nel merito. 3. Il secondo motivo propone censure manifestamente infondate. Il dolo del reato di cui all'art. 326, primo comma, cod. pen. è generico e consiste nella mera coscienza e volontà di rivelare la conoscenza di notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete: pertanto, è irrilevante il movente ovvero la finalità della condotta e non può aver alcun valore esimente l'eventuale errore sui limiti dei propri e degli altrui poteri e doveri in ordine a dette notizie (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani). Né sussisteva nel caso in esame una situazione tutelata dall'ordinamento che poteva giustificare la rivelazione. Infatti, come ha spiegato la Corte di appello, il dovere ex art. 52 cod. proc. pen. del P.M. di astensione (nella specie, in ordine al processo a carico della Dell'Atti) in presenza di gravi ragioni di convenienza verrebbe ogni volta a determinare incontrollate fughe di notizie riservate a fini meramente "esplorativi", incompatibili con i doveri di ufficio. Il dovere di astensione invero anche ai soli fini disciplinari sorge nel momento in cui "emergano" le gravi situazioni di convenienza. Pertanto, la tesi difensiva appare manifestamente infondata: o l'imputato era già in una situazione che imponeva la sua astensione e quindi non occorreva attingere altre notizie o non era in tale situazione e quindi non poteva compiere l'attività indicata dalla Corte di appello per acquisire, senza incorrere nella rivelazione illecita, le informazioni del caso. Quanto all'offensività della condotta, è principio pacifico che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271). Con tale arresto la Suprema Corte ha precisato che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute, fermo restando per tali ultime persone il limite della non conoscibilità dell'evoluzione della notizia oltre i termini dell'apporto da esse fornito. Secondo le Sezioni Unite, in definitiva le ipotesi di non punibilità del reato di cui all'art. 326 cod. pen. per inoffensività del fatto risultano comunque limitate a casi assai circoscritti, essendo stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che: - il reato di rivelazione di segreti di ufficio si configura anche quando il fatto coperto dal segreto sia già conosciuto in un ambito limitato di persone e la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di diffonderlo in un ambito più vasto; - gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice in oggetto si intendono lesi allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo; - quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto. Proprio nel caso deciso dalle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha evidenziato che, in relazione ai fatti divulgati, l'obbligo del segreto era precipuamente previsto dalla legge e non poteva pertanto sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità di produrre nocumento, a mezzo della notizia da tenere segreta, alla pubblica amministrazione o ad un terzo.Declinati questi principi al caso in esame, è chiaro che nella specie si versa in tale ultima ipotesi e quindi, al di là delle motivazioni rese dalla Corte di appello, la questione sollevata dal ricorrente è del tutto priva di pregio. 4. Il punto relativo al diniego della applicazione della causa di non punibilità è immune da censure rilevabili in questa sede, avendo la Corte di appello effettuato un giudizio sulla non lievità del fatto (attesa la completezza delle informazioni rivelate ai Dell'Atti sul procedimento penale) né manifestamente illogico né viziato da errori di diritto. E' appena il caso di rilevare inoltre che con l'appello il ricorrente si era limitato alla sola richiesta — per nulla argomentata - di emettere sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la dedotta prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle