CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3775/23 BALZANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere cloglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo alle censure riguardanti la configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso