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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00431/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata disapplicazione della recidiva, sono inammissibili per genericità, in quanto reiterativi e versati in fatto; considerato che alla luce della ricostruzione della vicenda contenta in sentenza e della descrizione dei luoghi i giudici hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, atteso che l'imputato non era nell'abitazione all'atto del controllo e fu visto rientrare dopo dieci minuti, asseritamente provenendo dall'area condominiale, nella specie recintata, ma non chiusa, quindi, con accesso diretto sulla pubblica via (pag. 2-3); ritenuta corretta l'applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024, S., Rv. 286154), ma nella specie risulta già una precedente condanna per evasione ed altra intervenuta nelle more del presente giudizio (pag.3); ritenuta congrua la motivazione sulla recidiva qualificata e specifica ritenuta per la oggettiva continuità del reato con le precedenti condanne, non bilanciabile in termini più favorevoli con le attenuanti concesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es r-lsore Il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata disapplicazione della recidiva, sono inammissibili per genericità, in quanto reiterativi e versati in fatto; considerato che alla luce della ricostruzione della vicenda contenta in sentenza e della descrizione dei luoghi i giudici hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, atteso che l'imputato non era nell'abitazione all'atto del controllo e fu visto rientrare dopo dieci minuti, asseritamente provenendo dall'area condominiale, nella specie recintata, ma non chiusa, quindi, con accesso diretto sulla pubblica via (pag. 2-3); ritenuta corretta l'applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024, S., Rv. 286154), ma nella specie risulta già una precedente condanna per evasione ed altra intervenuta nelle more del presente giudizio (pag.3); ritenuta congrua la motivazione sulla recidiva qualificata e specifica ritenuta per la oggettiva continuità del reato con le precedenti condanne, non bilanciabile in termini più favorevoli con le attenuanti concesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es r-lsore Il r
Sentenza Cassazione n. 00431/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris