CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05333/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13/12/2023, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] dal luglio 2020 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione" (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681; Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto sempre al di sopra dei 3 mq pro capite, e sulla base delle informazioni assunte dalla direzione del carcere in ordine agli interventi periodicamente effettuati di disinfestazione, imbiancatura e manutenzione ordinaria; Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire, se non in modo generico ed assertivo, il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così