Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione UDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12156/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iva “I Girasoli” sia avvenuta mediante uno strumento privatistico,connotante un rapporto tipicamente paritario tra il soggetto privato el’Amministrazione quale è, per l’appunto, la convenzione, richiedendosi invecedi stabilire se l’attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica,all’espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico,sia pure nella forma di “corrispettivo” e non di contributo, si iscriva nell’ambitodella realizzazione di obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico deiquali l’Amministrazione è chiamata a farsi carico.2.10.

La soluzione a quest’ultimo quesito non può che essere positiva ove siconsideri, come già evidenziato dal giudice contabile, la cornice normativa nellaquale si inquadra la concreta fattispecie, rappresentata dal d. lgs n. 142 del 2015(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza deirichiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello statusdi protezione internazionale), che già nell’enunciato di cui all’art. 1 comma 1,che recita, Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza deicittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedentiprotezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e lerelative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusinella domanda di protezione internazionale, colloca la materia regolata fra quelleconcernenti interessi di obiettivo rilievo pubblicistico in quanto connessiall’esercizio della potestà statuale relativa all’ingresso e “gestione” sul territorionazionale di soggetti richiedenti protezione internazionale non appartenentiall’Unione europea.2.11.

Per quel che più direttamente rileva in questa sede, vale sottolineareche il d. lgs n. 142/2015 cit. prevede un sistema di accoglienza fondato su diversilivelli di governo “secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale dicui all'articolo 16”, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nellestrutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza dispostanelle strutture di cui all'articolo

14. (art. 8).

In particolare, l’art. 9 (Misure diNumero registro generale 7299/2024Numero sezionale 392/2025Numero di raccolta generale 12156/2026Data pubblicazione 30/04/2026prima accoglienza) al comma 2, stabilisce che La gestione dei centri di cui alcomma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzidi comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza airichiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo leprocedure di affidamento dei contratti pubblici.

La possibilità legislativamenteprevista per gli enti privati di essere affidatari, in alternativa agli enti locali, dellagestione dei centri di accoglienza, dà contezza del fatto che detti enti (ed i relativiamministratori) devono ritenersi inseriti a pieno titolo nell’ambito dell’apparatoorganizzativo, latu sensu inteso, della P.A. in quanto concorrenti allarealizzazione dei medesimi interessi di natura pubblicistica a carico del soggettopubblico, essendo assoggettati alla medesima disciplina regolatrice, inparticolare in tema di modalità di accoglienza (art. 10) e di condizioni ditrattamento (art. 7) dei richiedenti protezione internazionale.2.12.

Per definizione legislativa, quindi, l’affidamento a soggetti privati dellagestione dei centri in questione concerne un’ accoglienza per così dire completa,nel senso che non viene in rilievo la prestazione di singoli servizi o la fornituradi determinati beni ma un’attività complessiva di carattere generale, che deveessere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti enell’osservanza oltre che della legge ordinaria dei principi costituzionali ecomunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.2.12.

Le considerazioni che precedono consentono di configurare in relazioneal servizio di accoglienza affidato alla cooperativa ed a prescindere dallostrumento privatistico adottato, un rapporto di servizio temporaneo tra ilsoggetto privato affidatario della gestione del centro di assistenza e la pubblicaamministrazione e quindi la sussistenza del presupposto in diritto al quale èancorata la responsabilità amministrativa.

Tanto esclude ogni rilievo all’asseritoerrore nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere inserita nelleconvenzione stipulata dalla cooperativa “ I Girasoli” la clausola I servizidevono essere resi dall’affidatario in stretto raccordo con la [OSCURATO:PERSONA] la Prefettura UTG di Lecco che si riservano di emanare direttive, … ”, cheparte ricorrente assume presente nei solo contratti stipulati da altraassociazione.Numero registro generale 7299/2024Numero sezionale 392/2025Numero di raccolta generale 12156/2026Data pubblicazione 30/04/20262.13.

In relazione all’ulteriore doglianza formulata dagli odierni ricorrenti alfine di contestare il radicamento della giurisdizione contabile, doglianzaincentrata sul tipo di danno azionato dal Procuratore generale presso la Cortedei conti, non è fondato l’assunto secondo il quale tale danno rivestirebbe icaratteri del tipico danno civilistico da inadempimento di obbligazionecontrattuale.2.14.

Si premette che il Procuratore Generale della Corte dei Conti, nellapromozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale,rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi,rappresentando l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblicidipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interessedirettamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspettigenerali ed indifferenziati (Cass., Sez.

Un., 18 dicembre 2014, n. 26659) e nonanche l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cuisi articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascunodi essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo (Corte cost. n.104/1989,(Cass., Sez.

Un., 18 dicembre 2014, n. 26659).2.15.

Il danno fatto valere nel presente giudizio appartiene alla primacategoria posto che ciò che si rimprovera al soggetto privato e da cui scaturiscela relativa responsabilità contabile è in sintesi, la lesione dell’interesse generalea realizzare un adeguato sistema di accoglienza dei richiedenti protezioneinternazionale, lesione realizzata mediante la distrazione per altri scopi dellerisorse pubbliche a tal fine erogate.

Ciò a prescindere dal concreto rilievo chepuò assumere nell’ambito del rapporto paritario con la P.A. l’inadempimento aglispecifici obblighi convenzionalmente assunti.2.16.

In base alle considerazioni che precedono, confermata la sussistenzadella giurisdizione contabile, il ricorso deve essere respinto.3.

La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generalepresso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale - di organopropulsore dell'attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, al quale sonopartecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma qualeNumero registro generale 7299/2024Numero sezionale 392/2025Numero di raccolta generale 12156/2026portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico - escludeData pubblicazione 30/04/2026l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali ( cfr. tra le tante, Cass.,Sez.

Un.., 2 aprile 2003, n. 5105; Cass. Sez.

Un. 8 maggio 2017, n. 11139;Cass., Sez.

Un. 30 aprile 2019, n. 11502, Cass., Sez.

Un. 28 febbraio 2020 n.5589) .

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le speseAi sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre2025Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iva “I Girasoli” sia avvenuta mediante uno strumento privatistico,connotante un rapporto tipicamente paritario tra il soggetto privato el’Amministrazione quale è, per l’appunto, la convenzione, richiedendosi invecedi stabilire se l’attività del soggetto privato, persona fisica o giuridica,all’espletamento della quale risulta finalizzata la erogazione di danaro pubblico,sia pure nella forma di “corrispettivo” e non di contributo, si iscriva nell’ambitodella realizzazione di obiettivi di interesse generale e di rilievo pubblicistico deiquali l’Amministrazione è chiamata a farsi carico.2.10. La soluzione a quest’ultimo quesito non può che essere positiva ove siconsideri, come già evidenziato dal giudice contabile, la cornice normativa nellaquale si inquadra la concreta fattispecie, rappresentata dal d. lgs n. 142 del 2015(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza deirichiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello statusdi protezione internazionale), che già nell’enunciato di cui all’art. 1 comma 1,che recita, Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza deicittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedentiprotezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e lerelative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusinella domanda di protezione internazionale, colloca la materia regolata fra quelleconcernenti interessi di obiettivo rilievo pubblicistico in quanto connessiall’esercizio della potestà statuale relativa all’ingresso e “gestione” sul territorionazionale di soggetti richiedenti protezione internazionale non appartenentiall’Unione europea.2.11. Per quel che più direttamente rileva in questa sede, vale sottolineareche il d. lgs n. 142/2015 cit. prevede un sistema di accoglienza fondato su diversilivelli di governo “secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale dicui all'articolo 16”, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nellestrutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza dispostanelle strutture di cui all'articolo 14. (art. 8). In particolare, l’art. 9 (Misure diNumero registro generale 7299/2024Numero sezionale 392/2025Numero di raccolta generale 12156/2026Data pubblicazione 30/04/2026prima accoglienza) al comma 2, stabilisce che La gestione dei centri di cui alcomma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzidi comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza airichiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo leprocedure di affidamento dei contratti pubblici. La possibilità legislativamenteprevista per gli enti privati di essere affidatari, in alternativa agli enti locali, dellagestione dei centri di accoglienza, dà contezza del fatto che detti enti (ed i relativiamministratori) devono ritenersi inseriti a pieno titolo nell’ambito dell’apparatoorganizzativo, latu sensu inteso, della P.A. in quanto concorrenti allarealizzazione dei medesimi interessi di natura pubblicistica a carico del soggettopubblico, essendo assoggettati alla medesima disciplina regolatrice, inparticolare in tema di modalità di accoglienza (art. 10) e di condizioni ditrattamento (art. 7) dei richiedenti protezione internazionale.2.12. Per definizione legislativa, quindi, l’affidamento a soggetti privati dellagestione dei centri in questione concerne un’ accoglienza per così dire completa,nel senso che non viene in rilievo la prestazione di singoli servizi o la fornituradi determinati beni ma un’attività complessiva di carattere generale, che deveessere modulata nel rispetto di standard normativamente previsti enell’osservanza oltre che della legge ordinaria dei principi costituzionali ecomunitari, primo fra tutti quelli in tema di tutela della dignità delle persona.2.12. Le considerazioni che precedono consentono di configurare in relazioneal servizio di accoglienza affidato alla cooperativa ed a prescindere dallostrumento privatistico adottato, un rapporto di servizio temporaneo tra ilsoggetto privato affidatario della gestione del centro di assistenza e la pubblicaamministrazione e quindi la sussistenza del presupposto in diritto al quale èancorata la responsabilità amministrativa. Tanto esclude ogni rilievo all’asseritoerrore nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere inserita nelleconvenzione stipulata dalla cooperativa “ I Girasoli” la clausola I servizidevono essere resi dall’affidatario in stretto raccordo con la [OSCURATO:PERSONA] la Prefettura UTG di Lecco che si riservano di emanare direttive, … ”, cheparte ricorrente assume presente nei solo contratti stipulati da altraassociazione.Numero registro generale 7299/2024Numero sezionale 392/2025Numero di raccolta generale 12156/2026Data pubblicazione 30/04/20262.13. In relazione all’ulteriore doglianza formulata dagli odierni ricorrenti alfine di contestare il radicamento della giurisdizione contabile, doglianzaincentrata sul tipo di danno azionato dal Procuratore generale presso la Cortedei conti, non è fondato l’assunto secondo il quale tale danno rivestirebbe icaratteri del tipico danno civilistico da inadempimento di obbligazionecontrattuale.2.14. Si premette che il Procuratore Generale della Corte dei Conti, nellapromozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale,rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi,rappresentando l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblicidipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interessedirettamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspettigenerali ed indifferenziati (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26659) e nonanche l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cuisi articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascunodi essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo (Corte cost. n.104/1989,(Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26659).2.15. Il danno fatto valere nel presente giudizio appartiene alla primacategoria posto che ciò che si rimprovera al soggetto privato e da cui scaturiscela relativa responsabilità contabile è in sintesi, la lesione dell’interesse generalea realizzare un adeguato sistema di accoglienza dei richiedenti protezioneinternazionale, lesione realizzata mediante la distrazione per altri scopi dellerisorse pubbliche a tal fine erogate. Ciò a prescindere dal concreto rilievo chepuò assumere nell’ambito del rapporto paritario con la P.A. l’inadempimento aglispecifici obblighi convenzionalmente assunti.2.16. In base alle considerazioni che precedono, confermata la sussistenzadella giurisdizione contabile, il ricorso deve essere respinto.3. La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generalepresso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale - di organopropulsore dell'attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, al quale sonopartecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma qualeNumero registro generale 7299/2024Numero sezionale 392/2025Numero di raccolta generale 12156/2026portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico - escludeData pubblicazione 30/04/2026l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali ( cfr. tra le tante, Cass.,Sez. Un.., 2 aprile 2003, n. 5105; Cass. Sez. Un. 8 maggio 2017, n. 11139;Cass., Sez. Un. 30 aprile 2019, n. 11502, Cass., Sez. Un. 28 febbraio 2020 n.5589) . P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla per le speseAi sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre2025Il PresidentePasquale D’Ascola