Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1288/2025
ECLI:EU:C:2025:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0277_RES
Causa C‑277/23
E.P.
contro
[OSCURATO:PERSONA] financija [OSCURATO:PERSONA] sektor za drugostupanjski upravni postupak
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavni sud)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2025
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Calcolo dell’importo della deduzione di base a carattere personale per il figlio a carico che ha beneficiato del sostegno alla mobilità a fini educativi nell’ambito del programma Erasmus + – Regolamento (UE) n. 1288/2013 – Tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità delle persone fisiche oggetto di detto regolamento – Restrizione della libera circolazione – Proporzionalità»
Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Calcolo dell’importo della deduzione di base a carattere personale per il figlio a carico – Normativa nazionale che tiene conto, ai fini di tale calcolo, del sostegno alla mobilità a fini educativi nell’ambito del programma Erasmus + percepito da tale figlio – Conseguenza – Perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione – Inammissibilità
[Artt. 6, comma 1, e), 20, 21 e 165, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1288/2013, considerando 40 e artt. 6, § 1, a), 12, comma 1, a), e 18, § 7]
(v. punti 34‑63 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’Ustavni sud [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Croazia), la Corte si pronuncia sulla mobilità degli studenti nell’ambito della normativa tributaria di uno Stato membro relativa al calcolo dell’importo di base a carattere personale per il figlio a carico che ha beneficiato della borsa Erasmus +.
E.P. cittadina croata, è debitrice dell’imposta sul reddito e beneficiaria di taluni vantaggi fiscali previsti dalla normativa nazionale applicabile (
1
). Uno dei suoi figli a carico ha percepito, per l’anno accademico 2014/2015, un aiuto alla mobilità a fini di istruzione nell’ambito del programma Erasmus + per il suo soggiorno di studio in un’università in Finlandia.
Per i periodi d’imposta precedenti il 2014. E.P. ha beneficiato di una maggiorazione della deduzione di base a carattere personale per un figlio a carico. Con avviso di accertamento del 27 luglio 2015, essa è stata informata che doveva versare l’imposta di cui trattasi in quanto tale maggiorazione era stata soppressa per il periodo compreso tra il 1
o
gennaio e il 31 dicembre 2014. Nel corso di tale periodo essa aveva percepito importi superiori alla soglia fissata, a causa della riscossione, da parte di tale figlio, dell’aiuto alla mobilità.
E.P. ha presentato un reclamo contro tale avviso di accertamento presso il servizio autonomo incaricato del procedimento amministrativo di secondo livello. Poiché tale reclamo è stato respinto, essa ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi a un giudice amministrativo croato. In seguito al rigetto di tale ricorso, E.P. ha interposto appello dinanzi al Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello, Croazia), che l’ha respinto. Essa ha quindi proposto un ricorso costituzionale dinanzi al giudice del rinvio, affermando, in particolare, di essere svantaggiata, in violazione degli articoli 20 e 21 TFUE, a causa dell’esercizio, da parte del figlio a carico, del suo diritto di circolare e di soggiornare a fini educativi in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine.
Nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con il diritto dell’Unione europea, il giudice del rinvio ah adito la Corte in via pregiudiziale.
Giudizio della Corte
Innanzitutto, la Corte indica che il programma Erasmus + è fondato sugli articoli 165 e 166 TFUE e mira, in particolare, a promuovere la mobilità degli studenti all’interno dell’Unione e a consentire loro di iniziare o proseguire i loro studi in diversi Stati membri, indipendentemente dal loro luogo di origine, rafforzando in tal modo la dimensione europea dell’istruzione e della formazione. Orbene, l’attuazione di tale obiettivo può scontrarsi, tenuto conto dei mezzi economici di cui dispongono gli studenti e i loro genitori, con i costi supplementari che tale mobilità comporta. Il sostegno finanziario fornito, in particolare, attraverso borse destinate a facilitare la mobilità dei beneficiari di questo programma testimonia la volontà dell’Unione di contribuire a superare in modo concreto ed efficace tali ostacoli.
A tale proposito, è vero che il diritto dell’Unione non garantisce a un cittadino europeo che l’esercizio della sua libertà di circolazione sia neutro sotto il profilo fiscale. Tale principio si applica
a fortiori
in una situazione nella quale l’interessato si ritiene vittima di un trattamento sfavorevole a seguito dell’esercizio della libertà di circolazione di un suo familiare. Tuttavia, quando uno Stato membro partecipa al programma Erasmus +, esso deve garantire che le modalità di assegnazione di tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità dei beneficiari del programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.
La Corte constata, poi, che in tale contesto, disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale sono idonee a dissuadere cittadini dell’Unione dall’esercitare la loro libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato diverso dal loro Stato membro d’origine. Infatti, l’esercizio di tale libertà può incidere sul calcolo dell’imposta sul reddito dei genitori contribuenti e siffatte disposizioni possono quindi nuocere alla mobilità degli studenti all’interno dell’Unione nell’ambito del programma Erasmus +. Pertanto, la presa in considerazione dell’aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato nell’ambito di tale programma al fine di determinare l’importo della deduzione di base alla quale un genitore contribuente ha diritto per tale figlio, con conseguente perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito, può costituire una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno di cui godono i cittadini dell’Unione in forza dell’articolo 21 TFUE. L’esistenza di una siffatta restrizione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza, da un lato, che il figlio a carico, che ha esercitato la sua libertà di circolazione, non era egli stesso il contribuente che era stato privato di un diritto alla maggiorazione della deduzione e che, dall’altro lato, il genitore contribuente in tal modo svantaggiato non ha esercitato la sua libertà di circolazione.
In tali circostanze, possono avvalersi degli effetti di tale restrizione non solo il cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il cittadino dell’Unione che, ha a carico tale primo cittadino e che, di conseguenza, è direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione. In definitiva, alla luce dei legami economici che uniscono il figlio al genitore risultante dalla circostanza che tale figlio dipende dal genitore per sopperire alle proprie spese e che il legislatore nazionale ha scelto di tener conto dei redditi del figlio a carico per la determinazione della situazione fiscale di tale genitore, sia il figlio a carico sia il genitore contribuente possono, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, avvalersi dell’articolo 21 TFUE e delle disposizioni adottate per la sua applicazione.
Infine, la Corte ricorda che una restrizione del diritto della libertà soggiorno può essere giustificata alla luce del diritto dell’Unione solo se essa è fondata su considerazioni oggettive d’interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza degli interessati, ed è commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Da un lato, essa precisa che le disposizioni nazionali di cui trattasi mirano a prendere in considerazione la capacità contributiva reale dei genitori contribuenti all’imposta sul reddito, al fine di evitare che tale capacità sia sottovalutata, il che deve essere considerato un obiettivo di interesse generale.
Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, nei limiti in cui il programma Erasmus + ha l’obiettivo di favorire la mobilità degli studenti a fini educativi, in particolare nell’ambito dell’insegnamento universitario, e tenuto conto del livello degli importi degli aiuti alla mobilità a fini educativi nell’ambito di tale programma e del costo reale della vita nello Stato membro ospitante, tali aiuti sono intesi a contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, la riscossione di siffatti aiuti non porta a ridurre le spese dei genitori contribuenti nell’ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumenta la capacità contributiva di tali genitori sul piano fiscale. Il trattamento fiscale degli aiuti alla mobilità a fini educativi nell’ambito del programma Erasmus + di cui trattasi nel procedimento principale non è quindi idoneo a prendere in considerazione in modo coerente e sistematico la capacità contributiva reale dei genitori contribuenti all’imposta sul reddito che hanno a loro carico un figlio partecipante a tale programma. Nei limiti in cui tale trattamento può comportare oneri fiscali più gravosi per tali genitori contribuenti, senza che le risorse a loro disposizione siano state aumentate per farvi fronte, la normativa nazionale di cui trattasi è persino idonea a produrre effetti inversi.
La Corte conclude nel senso che gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, ostano alla normativa di uno Stato membro che, al fine di determinare l’importo della deduzione di base a carattere personale cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico, tenga conto del sostegno alla mobilità a fini educativi di cui il figlio ha beneficiato nell’ambito del programma Erasmus +, con la conseguente perdita, eventualmente, del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito.
(
1
) [OSCURATO:PERSONA] o porezu na dohodak (legge relativa all’imposta sul reddito), del 3 dicembre 2004 (NN 177/04).