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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29574/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • JOVANOVICiagoda [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/09/2020 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 29/09/2020 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale 3avanovic Jagoda era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2.

Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di tre motivi: violazione di legge (artt. 420 ter co. 5 cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen., 111 Cost.) e vizio di motivazione per l'omesso accoglimento dell'istanza di difensore di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore a comparire per malattia; vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità; v - violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

4. Deve premettersi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con pec inviata in data odierna ha rappresentato di essere stato colto da improvviso malore, ostativo a recarsi fuori dal domicilio, nell'impossibilità di farsi sostituire dai colleghi di studio; ha richiesto la nomina in sua vece di un "sostituto prontamente reperibile, il quale potrà solamente riportarsi all'atto di impugnazione depositato".

Il ricorso va comunque trattato con contraddittorio orale, a seguito di richiesta tempestivamente pervenuta dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolta il successivo 15/06 e comunicata all'istante.

Sono state tuttavia acquisite oralmente soltanto le conclusioni del Procuratore Generale, in quanto: a) nel giudizio di cassazione, l'assenza del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (cfr. ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 8350 del 16/12/2010 - dep. 02/03/2011 - Rv. 249584); b) il dedotto malore non è stato documentato sì da valutare il legittimo impedimento e rinviare per tale ragione la trattazione, in assenza peraltro di specifica richiesta a riguardo del difensore.

5. Il primo motivo di ricorso - anch'esso incentrato sulla mancata partecipazione del difensore, nel caso di specie all'udienza di trattazione dell'appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - è generico perché non si confronta con la motivazione della corte territoriale che ha a riguardo disatteso un'istanza di rinvio per legittimo impedimento.

Sostiene il ricorrente di aver "inviato ben due istanze con le quali si rappresentava e si documentava un assoluto impedimento a comparire per malattia".

Orbene, a prescindere da un primo indice di genericità della deduzione - non è stata indicata la patologia, non sono state allegate al ricorso l'istanza e la documentazione di riferimento - dall'esame degli atti del processo di appello, consentito in sede di legittimità attesa la natura processuale dell'eccezione, si rileva che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] "istanza di rinvio dell'udienza di domani [OSCURATO:DATA_NASCITA]" deducendo di essere "contemporaneamente impegnato innanzi il Tribunale di Roma in un procedimento ...a carico di quattro imputati, tre dei quali ristretti in carcere".

La ragione del rinvio, pertanto, non era basata su insorgenze sanitarie - come sostenuto in ricorso, "la malattia" - ma su un impedimento di carattere professionale e la motivazione del diniego a riguardo risulta puntuale (per il procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario di Roma non era stato allegato l'avviso ricevuto da difensore diverso da quello di fiducia della appellante, in quel processo gli imputati erano assistiti da un secondo difensore di fiducia ed il rinvio era successivo a quello disposto nel processo in esame, il difensore non aveva spiegato il motivo per cui non avrebbe potuto essere sostituito in uno dei due processi); motivazione articolata con la quale il ricorrente - appunto - non si confronta.

6. La doppia pronuncia conforme di condanna ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti della contravvenzione ex art. 707 cod. pen., con riferimento alla prova della condotta dell'imputata (il possesso illecito di arnesi atti allo scasso, in assenza di qualsiasi giustificazione circa la loro detenzione) ed ai precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

7. Il diniego di circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputata, compromessa da numerosi precedenti penali; i rilievi sull'entità della pena sono generici, estranei peraltro all'appello.

8. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • JOVANOVICiagoda [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/09/2020 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29/09/2020 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale 3avanovic Jagoda era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di tre motivi: violazione di legge (artt. 420 ter co. 5 cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen., 111 Cost.) e vizio di motivazione per l'omesso accoglimento dell'istanza di difensore di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore a comparire per malattia; vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità; v - violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 4. Deve premettersi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con pec inviata in data odierna ha rappresentato di essere stato colto da improvviso malore, ostativo a recarsi fuori dal domicilio, nell'impossibilità di farsi sostituire dai colleghi di studio; ha richiesto la nomina in sua vece di un "sostituto prontamente reperibile, il quale potrà solamente riportarsi all'atto di impugnazione depositato". Il ricorso va comunque trattato con contraddittorio orale, a seguito di richiesta tempestivamente pervenuta dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolta il successivo 15/06 e comunicata all'istante. Sono state tuttavia acquisite oralmente soltanto le conclusioni del Procuratore Generale, in quanto: a) nel giudizio di cassazione, l'assenza del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (cfr. ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 8350 del 16/12/2010 - dep. 02/03/2011 - Rv. 249584); b) il dedotto malore non è stato documentato sì da valutare il legittimo impedimento e rinviare per tale ragione la trattazione, in assenza peraltro di specifica richiesta a riguardo del difensore. 5. Il primo motivo di ricorso - anch'esso incentrato sulla mancata partecipazione del difensore, nel caso di specie all'udienza di trattazione dell'appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - è generico perché non si confronta con la motivazione della corte territoriale che ha a riguardo disatteso un'istanza di rinvio per legittimo impedimento. Sostiene il ricorrente di aver "inviato ben due istanze con le quali si rappresentava e si documentava un assoluto impedimento a comparire per malattia". Orbene, a prescindere da un primo indice di genericità della deduzione - non è stata indicata la patologia, non sono state allegate al ricorso l'istanza e la documentazione di riferimento - dall'esame degli atti del processo di appello, consentito in sede di legittimità attesa la natura processuale dell'eccezione, si rileva che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] "istanza di rinvio dell'udienza di domani [OSCURATO:DATA_NASCITA]" deducendo di essere "contemporaneamente impegnato innanzi il Tribunale di Roma in un procedimento ...a carico di quattro imputati, tre dei quali ristretti in carcere". La ragione del rinvio, pertanto, non era basata su insorgenze sanitarie - come sostenuto in ricorso, "la malattia" - ma su un impedimento di carattere professionale e la motivazione del diniego a riguardo risulta puntuale (per il procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario di Roma non era stato allegato l'avviso ricevuto da difensore diverso da quello di fiducia della appellante, in quel processo gli imputati erano assistiti da un secondo difensore di fiducia ed il rinvio era successivo a quello disposto nel processo in esame, il difensore non aveva spiegato il motivo per cui non avrebbe potuto essere sostituito in uno dei due processi); motivazione articolata con la quale il ricorrente - appunto - non si confronta. 6. La doppia pronuncia conforme di condanna ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti della contravvenzione ex art. 707 cod. pen., con riferimento alla prova della condotta dell'imputata (il possesso illecito di arnesi atti allo scasso, in assenza di qualsiasi giustificazione circa la loro detenzione) ed ai precedenti specifici per reati contro il patrimonio. 7. Il diniego di circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputata, compromessa da numerosi precedenti penali; i rilievi sull'entità della pena sono generici, estranei peraltro all'appello. 8. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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