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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42730/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2016 del TRIBUNALE di NOLA Fa-to a-vviso alle parti ;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 29/09/2016 il Tribunale di Noia ha dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 17, 18, 63, 64 e 65, 71 d.lgs 81/2008 e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato (con atto depositato il 21.10.2016) è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.

Osservato che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2016 del TRIBUNALE di NOLA Fa-to a-vviso alle parti ;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 29/09/2016 il Tribunale di Noia ha dichiarato l'attuale ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 17, 18, 63, 64 e 65, 71 d.lgs 81/2008 e lo ha condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda; il proposto appello da parte dell'imputato (con atto depositato il 21.10.2016) è stato convertito in ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. Osservato che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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