CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 27103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11901/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso Pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso Pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2679/2022 depositata il 25/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la rinuncia al ricorso principale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. depositata in data 9.2.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; letta la rinuncia al ricorso incidentale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. depositata il 19.4.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; ritenuto che le rinunce, accettate, rispettivamente, dalla ricorrente incidentale e dalla ricorrente principale, hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; attesoche va disposta la compensa zione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, mentre va disposta la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; considerato, quanto al contributo unificato, che deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.); P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinuncia delle ricorrenti, principale e incidentale. Compensa tra l e ricorrent i , principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]