CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 29226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24723-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro 1784 pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 164/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • RILEVATO che, con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire, in ragione del transito da assistente di [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo civile ex art. 75, d.lgs. n. 443/1992 con il profilo di coadiutore ed assegnazione alla Casa circondariale di Camerino, l'assegno mensile, non riassorbibile e non rivalutabile, attribuito e poi revocato dal Ministero datore, nella sua misura piena; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere invalso, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, che ha coinvolto il personale civile del Ministero di appartenenza e così, all'atto del transito in quel ruolo, anche il Montedoro, il principio della riassorbibilità dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, escludendo così che l'assegno ad personam che, ai fini del mantenimento del più favorevole trattamento economico anche nel nuovo ruolo possa restare integro a fronte di successivi aumenti di stipendio salva previsione ad hoc, da ritener di carattere eccezionale, della contrattazione collettiva; che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Montedoro, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero; che, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, privo dell'accettazione della controparte, rinuncia di cui il Collegio all'odierna udienza dava atto, dichiarando l'estinzione del giudizio e compensando tra le parti le spese di lite P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del