CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto emesso il 13/7/2022 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta le conclusioni e la memoria integrativa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl.'94), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Firenze confermava la confisca di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti dei terzi interessati, avente ad oggetto: beni mobili (conti correnti, autovetture, investimenti finanziari); quote societarie e l'intero complesso aziendale delle società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; il 50% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il complesso aziendale della ditta individuale Dami. Pel. International di [OSCURATO:PERSONA]; l'immobile sito in Tenerife di proprietà del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso il proposto ed i terzi interessati, sollevando questioni in parte similari e concernenti l'assenza o mera apparenza della motivazione. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando sei motivi di impugnazione, cui è seguito il deposito di una memoria in replica alle conclusioni formulate dalla Procura generale. Nello specifico, il ricorrente deduce: omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti della pericolosità generica e specifica, rappresentando che la Corte di appello si sarebbe limitata alla acritica adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, senza rispondere alle puntuali doglianze sollevate con l'appello. Il decreto impugnato, infatti, si era limitato a dar atto della pendenza di un procedimento penale per plurimi reati (tra i quali usura, riciclaggio, false fatturazioni), peraltro aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte di appello non aveva neppure preso atto che la predetta aggravante era stata esclusa nei vari pronunciamenti resi dal Tribunale del riesame, tanto meno si era confrontata con le puntuali contestazioni sollevate anche con i motivi nuovi presentati in quella sede; omessa motivazione in relazione alla pretesa sproporzione reddituale, senza illustrare le ragioni dell'inattendibilità dei risultati della CT di parte prodotta ed, addirittura, non tenendo neppure conto di ingenti entrate (per oltre €500.000) derivanti dall'esito vittorio di un contezioso civile.Sostiene il ricorrente che era stata fornita la prova di una eccedenza positiva di reddito, rispetto alla quale la motivazione era meramente apparente, limitandosi a richiamare quanto affermato in primo grado; omessa motivazione in relazione alle censure difensive concernenti la determinazione del reddito e sulla base di indici Istat, utili ai fini di una rilevazione statistica, ma suscettibile di superamento ove l'interessato, come avvenuto nel caso di specie, fornisca elementi concreti dai quali desumere il maggior reddito; omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una confusione tra patrimoni personali e societari tra l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. International e la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], con riflessi in ordine all'accertamento della illecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto di un immobile. In particolare, si osserva come il mero dato - peraltro contestato - della confusione tra patrimonio personale e societario, non implica di per sé l'illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto immobiliare. Invero, già nel decreto del Tribunale di Firenze si ipotizzava una distrazione di fondi a danno dell'impresa individuale, omettendo di considerare che alcun reato è configurabile non essendone stato dichiarato il fallimento; omessa motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto delle società oggetto di confisca attribuita al ricorrente, atteso che la Corte di appello non aveva fatto alcun cenno alle questioni sul tema dedotte con il ricorso; omessa motivazione con riferimento alla confisca dell'immobile di Tenerife, stante la mancanza di una risposta specifica alle doglianze sollevate con l'appello circa l'individuazione e la provenienza lecita della provvista utilizza per l'acquisto immobiliare. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986), sono stati presentati quattro motivi di impugnazione, con i quali si deduce: omessa motivazione in ordine alla fittizia intestazione del 33,34% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl, senza in alcun modo prendere atto che la società era stata costituita dai quattro fratelli Stellitano nel 1995 e nel 1997 vi erano confluiti gli immobili aziendali originariamente di proprietà del padre dei predetti, il quale aveva in tal modo provveduto al riassetto della sua storica attività imprenditoriale, coinvolgendo direttamente i figli. Le quote sequestrate al ricorrente provenivano per il 25% dalla cessione da parte del padre [OSCURATO:PERSONA] (uno dei quattro fratelli che avevano costituito la [OSCURATO:PERSONA] srl). La restante parte era stata acquistata dal cugino Michele nel 2015. Più in generale, la società oggetto di confisca doveva ritenersi costituita con capitali leciti, peraltro accumulati in epoca di gran lunga precedente rispetto al periodo in cui è stata accertata la pericolosità sociale del proposto (2013-2016). In ogni caso, la Corte di appello non aveva considerato che nei suoi confronti non operava la presunzione relativa di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, essendo nipote non convivente del proposto. Né era corretta la tesi secondo cui il proposto avesse la disponibilità di fatto dell'intero capitale sociale, a prescindere dalla fittizia intestazione delle quote, essendo stati forniti plurimi elementi sulla cui base desumere l'autonoma gestione della partecipazione societaria; violazione di legge relativamente alla confisca disposta con riferimento a beni pervenuti nella disponibilità ricorrente in epoca precedente al periodo di accertata pericolosità (2013-2016); omessa motivazione in ordine alle ragioni sulla cui base il proposto è stato ritenuto quale unico soggetto avente la "disponibilità" della [OSCURATO:PERSONA]. srl. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fratello del proposto, è stato formulato un unico, articolato, motivo di impugnazione, con il quale si deduce l'omessa motivazione in relazione alla provenienza illecita del bene immobile intestato alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, si rappresenta che tale bene è quello originariamente appartenuto al padre [OSCURATO:PERSONA] e da questi trasferito, nel 1997, alla predetta società costituita tra i suoi quattro figli. La provenienza lecita, pertanto, sarebbe provata senza alcuna possibilità di ricondurre l'acquisto del bene a presunte fonti illecite di reddito prodotte da [OSCURATO:PERSONA] a distanza di quasi venti anni. Il ricorrente, inoltre, rappresentava che l'opificio originariamente appartenuto al padre è stato oggetto di una divisione bonaria tra i quattro fratelli con atto che, pur non avendo data certa, trova puntuali riscontri in successivi atti pubblici, mediante i quali si era data attuazione al predetto accordo. 6. Nell'interesse dei terzi [OSCURATO:PERSONA] (classe 1994), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figli del proposto), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (moglie legalmente separata del proposto), sono stati formulati cinque motivi di ricorso, con i quali si deduce: omessa motivazione e violazione dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla ritenuta provenienza illecita delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] assume, infatti, che la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare i brani del decreto impugnato ritenuti di maggior rilevanza, per poi limitarsi a recepirli, senza in alcun modo confrontarsi con gli specifici motivi di appello. In tal modo, è stata totalmente preternnessa la valutazione circa la provenienza dei beni dal padre del proposto, peraltro in epoca di gran lunga risalente rispetto al periodo di pericolosità accertato. La Corte di appello non avrebbe neppure dato conto di interventi migliorativi o accrescitivi dei beni inizialmente ceduti da [OSCURATO:PERSONA], tali da giustificare un aumento di valore derivante dal reimpiego di capitali illeciti. Neppure sarebbe stata data risposta alla censura concernente l'irrilevanza della mera "disponibilità" da parte del proposto di beni intestati a terzi, in assenza della dimostrazione della provenienza illecita dei beni medesimi; omessa motivazione in relazione all'intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:PERSONA] srl in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed insussistenza della posizione di dominus in capo al padre. La Corte di appello non avrebbe neppure esaminato le dichiarazioni rese dall'amministratore della società, depositate dalla difesa, idonee a sconfessare l'assunto posto a fondamento della tesi dell'intestazione fittizia delle quote al figlio, nonché la mancanza di un'effettiva partecipazione da parte dei restanti soci; omessa motivazione e violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in merito alla ritenuta "disponibilità" da parte del proposto della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; nonché omesso rilievo della circostanza che la suddetta società non aveva beneficiato di alcun apporto di capitali illecitamente prodotti; omessa motivazione in merito all'estraneità delle società, le cui quote erano state oggetto di confisca rispetto, alle attività illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale pendente a suo carico. Si rappresentava alla Corte di appello che, sulla base della mera contestazione, emergeva come le società sottoposte a confisca non erano state in alcun modo impiegate nelle false fatturazioni contestate al proposto, né vi era la prova che in esse erano confluiti cespiti di illecita provenienza; omessa motivazione in ordine alle ragioni giustificative della confisca della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], costituita tra Pasquale, Maria e [OSCURATO:PERSONA], difettando qualsivoglia elemento idoneo a suffragare la tesi che vi sarebbe stato un travaso di proventi illeciti dalle altre società oggetto di sequestro alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. A fronte dei plurimi rilievi sollevati sul punto con l'appello, il decreto impugnato si sarebbe limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti per il sequestro richiamando il decreto del Tribunale di Firenze, senza rispondere ai motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi destinatari del provvedimento di confisca sono accomunati da un elemento comune, che merita un esame unitario, anche perché concerne la complessiva tecnica di redazione del decreto impugnato. La Corte di appello di Firenze, infatti, ha distinto la posizione del proposto da quella dei terzi interessati, per poi richiamare i passaggi argomentativi del decreto di primo grado ritenuti idonei a fornire risposta ai motivi di impugnazione. Mediante la tecnica del richiamo recettizio e, quindi, della trascrizione di interi brani della motivazione di primo grado, la Corte di appello ha, in sostanza, omesso di compiere un effettivo vaglio dei motivi di impugnazione. In calce ai singoli passaggi richiamati, infatti, sono state aggiunte formule di stile, con le quali si è riconosciuto che il decreto impugnato avesse già offerto adeguata *risposta ai motivi di appello che il giudice di secondo grado si è limitato a "fare propria". A ben vedere, la motivazione è ancor meno che apparente, dovendosi dar atto della effettiva carenza di un qualsivoglia esame critico dei motivi di appello rispetto all'esito del giudizio di primo grado. A fronte di tale modalità argomentativa, i ricorrenti hanno puntualmente indicato i plurimi e specifici motivi rispetto ai quali il decreto appellato non ha sostanzialmente fornito risposta. 2.1. Né il vizio di omessa motivazione può ritenersi superabile richiamando i principi in tema di motivazione per relationem, atteso che tale tecnica di redazione dei provvedimenti giurisdizionali, pur ampiamente ammessa, soggiace a limiti ben precisi e non può risolversi in una sostanziale dichiarazione di adesione alla soluzione recepita nel provvedimento richiamato, senza che questa sia accompagnata da un momento di vaglio critico ed argomentato delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione. A tal riguardo, occorre evidenziare come la giurisprudenza abbia in più occasioni precisato che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi (Sez.5, n. 24460 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Foffo, Rv. 276770). In altra ipotesi, questa Corte ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice 6 di appello composta dalla riproduzione letterale di ampi stralci della sentenza appellata, in quanto inframmezzati da inserti contenenti l'esposizione delle censure formulate nell'atto di impugnazione e un'autonoma ed originale risposta alle stesse (Sez.6, n. 48428 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barone, Rv. 261248). In buona sostanza, la motivazione per relationem è consentita nella misura in cui rappresenti un metodo per sintetizzare e richiamare elementi espositivi, ma non può certamente surrogare l'onere motivazione che, nel caso dell'appello, impone al giudice di fornire un'adeguata risposta ai motivi specificamente sollevati con il gravame. In tal senso va richiamato il principio secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez.2, n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316). Il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez.2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719). 2.2. Quelli sopra richiamati sono principi generali, in quanto tali applicabili anche all'appello in tema di misure di prevenzione reali, dovendosi ritenere che sia affetta da nullità per difetto di motivazione il decreto adottato dalla Corte di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a richiamare per relationem alcuni stralci della motivazione di del decreto emesso in primo grado, limitandosi a dichiarare di aderire agli argomenti riportati, senza rispondere specificamente alle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello. Peraltro, l'onere motivazionale in materia di prevenzione dovrebbe essere ancor più attentamente assolto dal giudice di appello, in considerazione del fatto che nel successivo ricorso per cassazione non è consentito dedurre il vizio di motivazione, sicchè, una motivazione che non si confronti puntualmente con i motivi di gravame finisce per elidere in radice il controllo nel merito del decreto impugnato. 3. Partendo dal richiamato principio, si pone unicamente l'ulteriore questione di verificare se i motivi di appello fossero o meno specifici e tali da richiedere un'adeguata risposta da parte del giudice di secondo grado. Invero, la specificità dei motivi di appello non appare in alcun modo confutabile, potendosi sinteticamente evidenziare una molteplicità di punti che avrebbero sicuramente meritato una autonoma motivazione. Posto che l'annullamento conseguente alla riconosciuta omessa motivazione non impone a questa Corte di indicare i principi di diritto cui la Corte di appello dovrà attenersi nel rinnovare il giudizio, vanno ugualmente evidenziate le tematiche rispetto alle quali la Corte di appello fornisce una motivazione meramente apparente. 3.1. In relazione al presupposto costituito dalla sproporzione reddituale del proposto e del suo nucleo familiare, la Corte di appello richiama quanto recepito nel decreto del Tribunale, secondo cui tale requisito non sarebbe stato adeguatamente contestato. Invero, in sede di appello il proposto aveva ampiamente dedotto l'esistenza di entrate sicuramente lecite (in particolare gli importi ottenuti a titolo di risarcimento danni in alcune controversie civili) e non adeguatamente valorizzate. Rispetto a tale dato - ferma restando l'impossibilità per questa Corte di una valutazione nel merito - si sarebbe resa necessaria un'adeguata risposta in sede di appello, atteso che l'importo - di sicura provenienza lecita - potrebbe in astratto incidere, favorevolmente per il proposto, nel senso di escludere o ridurre in maniera rilevante l'aspetto concernente la sproporzione reddituale. 3.2. Per quanto concerne l'acquisto dell'immobile sito in Tenerife, la Corte di appello omette, nella sostanza, di rispondere ai puntuali rilievi del ricorrente, limitandosi a richiamare il passaggio che dedica a tale aspetto il Tribunale, per poi dichiarare di aderire alle conclusioni ivi raggiunte. 3.3. Il decreto impugnato prosegue con l'esame delle censure concernenti le confische di beni di società pervenute nella disponibilità del proposto in epoca successiva al perimetro temporale dell'accertata pericolosità sociale (2013/2016). Anche in tal caso, la motivazione è del tutto assente, posto che la Corte di appello richiama un ampio stralcio del decreto impugnato, per poi aggiungere di aderire a tale ricostruzione. Invero, l'aspetto relativo alla confisca delle società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stato oggetto di puntuali rilievi in sede di appello (integralmente riportati nel ricorso per cassazione), rispetto ai quali non si ravvisa alcuna specifica argomentazione. A fronte di circostanziate contestazioni riguardanti, tra i vari aspetti, il fatto che tali società non fossero state in alcun modo coinvolte in attività illecite, che la loro costituzione e gestione (in particolare per la [OSCURATO:PERSONA]) non era direttamente ricollegabile al proposto, che non ricorresse alcun elemento concreto sulla cui base affermare che i capitali investiti erano di provenienza illecita, la Corte di appello ha sostanzialmente superato le doglianze richiamando quanto già affermato in primo grado. In tal modo sono state totalmente pretermesse questioni di sicuro rilievo quali, ad esempio, l'aspetto concernente il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] con risorse prelevate dall'impresa individuale del proposto. Su tale aspetto, era stata contestata la rilevanza della generica "confusione" dei patrimoni individuali e societari, nonché la provenienza illecita delle somme confluite nella società, senza che agli appellanti sia stata data alcuna risposta specifica. 3.4. Integra una motivazione apparente e, per tale ragione da ritenersi mancante, anche l'esame della questione - dedotta da tutti i ricorrenti - concernente la provenienza lecita dei cespiti patrimoniali confluiti nel 1997 nella [OSCURATO:PERSONA] srl, rispetto alla quale la Corte di appello spende alcune brevi considerazioni autonome ma, in concreto, inidonee a dare adeguata risposta ai motivi di appello (si veda pg.9 decreto impugnato). I ricorrenti, mediante una puntuale ricostruzione delle vicende societarie, hanno sottolineato come la [OSCURATO:PERSONA] srl era stata costituita dai quattro fratelli Stellitano per continuare l'attività familiare e, in quest'ottica, il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alla società l'opificio industriale ove già in Precedenza operava. Le successive vicende societarie, ivi compresa la ripartizione inizialmente paritaria delle quote e le cessioni di queste anche in favore di alcuni dei figli dei soci originari (in particolare [OSCURATO:PERSONA] c1.1986), sono state adeguatamente rappresentate al fine di dimostrare come il compendio aziendale si fosse costituito in epoca ampiamente superiore a quella di manifestazione della pericolosità sociale del proposto (2013/2016). Si tratta, evidentemente, di un aspetto centrale della vicenda, rispetto alla quale la risposta resa dalla Corte di appello è sostanzialmente mancatiMacendosi genericamente riferimento alla "confusione" dei patrimoni che, a prescindere dalla verifica dell'effettiva ricorrenza nel caso di specie, non rappresenta un elemento idoneo a supportare la confisca di prevenzione. La Corte di appello, oltre a richiamare quanto rilevato in primo grado, valorizza l'argomento relativo al fatto che la documentazione prodotta dalla difesa sarebbe priva di data certa. Si tratta di un'affermazione che si limita ad evidenziare un dato di per sé non assorbente delle ben più articolate doglianze sollevate in sede di appello, lì dove gli appellanti hanno espressamente preso posizione sulla ragione per cui anche le scritture private prive di data certa assumevano, in concreto, un valore probatorio, non fosse altro perché costituivano il precedente logico di atti successivi che, invece, avevano data certa. In definitiva, tutto l'aspetto concernente la genesi patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] srl e delle vicende relative all'intestazione delle quote sociali, richiedeva necessariamente un accurato esame dei motivi di appello, dovendosi superare il dato obiettivo costituito dal fatto che i beni aziendali e le quote societarie hanno una inconfutabile origine risalente ad epoca di molto precedente la ritenuta pericolosità del proposto. In quest'ottica, peraltro, i ricorrenti avevano già evidenziato in sede di appello che doveva tenersi conto del tipo di pericolosità accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalla commissione di reati in un ambito temporale limitato e non aventi quella propensione a far ritenere una più estesa. idoneità a produrre redditi illeciti, tale da poter consentire l'attrazione nella confisca di prevenzione di beni sicuramente antecedenti al periodo sospetto. 3.5. Venendo, infine, alla motivazione concernente la sussistenza della pericolosità - generica e specifica - del proposto, la Corte di appello ha dato atto dell'intervenuto rinvio a giudizio in ordine a reati produttivi di lucro, nonché della contestata aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, sottolineando, altresì, l'avvenuta sottoposizione a misura cautelare personale per tali fatti. Premesso che non è in contestazione il principio secondo cui ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali anche nel caso di processi non definiti con sentenza irrevocabile (Sez.1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv,. 266364), la questione è se la mera pendenza di un procedimento penale, anche accompagnato dall'applicazione di misure cautelari personali, possa esimere il giudice della prevenzione da qualsivoglia autonoma valutazione. Invero, il principio di autonomia tra i due procedimenti è sovente invocato al fine di riconoscere al giudice della prevenzione di valorizzare i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez.2, n. 33533 del 25/6/2021, Avorio, Rv. 281862). Da tale affermazione, tuttavia, non può dedursi l'ulteriore conclusione di un sostanziale esonero dalla verifica della pericolosità sociale nel caso di mero rinvio a giudizio, sia pur anticipato dall'adozione di misure cautelari. L'autonomia tra i presupposti della cautela penale e quelli dell'adozione delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, presuppongono necessariamente una specifica valutazione di queste ultime, rispetto alle quali l'accertamento penale può fungere da mero accertamento in fatto, salvo restando che il giudizio in tema di pericolosità va compiuto dal giudice della prevenzione, senza la possibilità di affidarsi a un sostanziale meccanismo di automatico riconoscimento della pericolosità ritenuta in sede cautelare penale. Fatta tale premessa, si ritiene che la Corte di appello si sia limitata ad una sostanziale presa d'atto delle conclusioni recepite in primo grado, omettendo di pronunciarsi sulle specifiche doglianze dedotte con l'appello quali, tra le altre, l'effettiva possibilità di riconoscere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che, secondo la deduzione difensiva, peraltro confermata anche nel decreto del Tribunale di Firenze, non sarebbe stata confermata in sede di riesame. Già solo il compiuto vaglio di tale aspetto - specie se letto in relazione all'incidenza in ordine all'attribuzione della pericolosità qualificata ex art. 4, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 - avrebbe meritato apposita motivazione che, invece, è stata ome