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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 21492/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1442/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101; -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] Portoghesi12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato ; -Intimato - Avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 545/2024 depositata in data08/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per la correzione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA] la correzione dell’ordinanza n. 545 /202 4 , con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, con condanna della stessa parte al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], omettendo però di disporne la distrazione in favore degli avv.ti Alunni e Abbate, i quali, in controricorso, si erano dichiarati procuratori antistatari.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

2. Il ricorso è fondato.

Il controricorso, infatti , reca l’istanza di distrazione, per cui va disposta la correzione dell’ordinanza n. 545/2024 di questa Corte, con l’aggiunta, in dispositivo (pag. 5), dopo le parole “accessori di legge.”, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”.

P.Q.M. la Corte ordinala correzione della propria ordinanza n. 545/2024, con l’aggiunta, in dispositivo (pag. 5), dopo le parole “accessori di legge.”, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”.

Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1442/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101; -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] Portoghesi12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato ; -Intimato - Avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 545/2024 depositata in data08/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per la correzione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA] la correzione dell’ordinanza n. 545 /202 4 , con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, con condanna della stessa parte al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], omettendo però di disporne la distrazione in favore degli avv.ti Alunni e Abbate, i quali, in controricorso, si erano dichiarati procuratori antistatari. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. 2. Il ricorso è fondato. Il controricorso, infatti , reca l’istanza di distrazione, per cui va disposta la correzione dell’ordinanza n. 545/2024 di questa Corte, con l’aggiunta, in dispositivo (pag. 5), dopo le parole “accessori di legge.”, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”. P.Q.M. la Corte ordinala correzione della propria ordinanza n. 545/2024, con l’aggiunta, in dispositivo (pag. 5), dopo le parole “accessori di legge.”, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sentenza Cassazione n. 21492/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris