CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 1/4/2021 Dato atto che si è proceduto a trattaziorfe con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons. AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Castrovillari, determinando, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in gg. venti di reclusione la ,G9) sanzione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli ex artt. 633 e 639 bis cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico ed articolato motivo: 2.1 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo. La difesa lamenta che la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo senza tener conto che gli immobili in contestazione dovevano ritenersi acquisiti per usucapione dal momento che l'imputato li possiede pacificamente da epoca anteriore al 1980. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dell'art. 1158 cod.civ., trascurando l'azione intrapresa in sede civile e omettendo di considerare che l'usucapione può essere ritenuta a prescindere dall'avvenuto accertamento in sede giudiziaria. Aggiunge il difensore che l'acquisizione dei cespiti immobiliari in contestazione da parte dello Stato è avvenuta giusta decreto del Tribunale di Rossano del 21/3/2011, allorché l'imputato li occupava da oltre un ventennio senza alcuna contestazione da parte del curatore dell'eredità giacente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. All'imputato si addebita di aver invaso al fine di occuparlo parte di un immobile di attuale proprietà dello Stato, ubicato in [OSCURATO:PERSONA], in epoca anteriore al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte territoriale ha disatteso le censure difensive in punto di possesso ultratrentennale del bene e difetto di dolo argomentando che l'occupazione aveva avuto inizio nel 1980 senza alcun titolo legittimo, trattandosi di beni ricompresi nell'eredità giacente di tale [OSCURATO:PERSONA] e di tale circostanza il prevenuto era consapevole. Ha, altresì, evidenziato che "nel frattempo è intervenuto il legittimo acquisto da parte dello Stato, a cui sono stati devoluti definitivamente i beni in oggetto, con provvedimento emesso in data 21/3/2011 dal Tribunale di Rossano, così escludendo definitivamente l'acquisto per usucapione" (pag.2). 2.Le valutazioni della Corte di merito non sono condivisibili. La consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia ha chiarito che il reato di cui all'art. 633 cod.pen. può avere carattere sia istantaneo che permanente, a seconda che l'introduzione nel fondo sia seguita da un insediamento momentaneo o si protragga con una occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto (Sez. 2, n. 14183 del 14/05/1986, Bellassai, Rv. 174641; n. 7427 del 23/11/1987, D'Amore, Rv. 178731). La protrazione nel tempo dell'occupazione conferisce, dunque, al delitto natura permanente, la cui cessazione consegue all'allontanamento del soggetto dall'edificio o alla sentenza di condanna in primo grado. Dopo la pronuncia della sentenza la prosecuzione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione (Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692;Sez. 1, n. 29362 del 21/06/2001, Confl. comp. in proc. Licciardello, Rv. 219480; Sez. 2, n. 8799 del 17/01/1991, Iafrate, Rv. 188120; n. 3708 del 12/01/1990, Martino, Rv. 183716; nello stesso senso Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019). 2.1 Tanto premesso, rileva in questa sede che al momento dell'invasione l'immobile occupato dal ricorrente non avesse carattere pubblico né fosse destinato ad uso pubblico a norma dell'art. 639 bis cod.pen. e tale è rimasto fino al decreto di assegnazione del Tribunale di Rossano del Marzo 2011. In siffatto contesto emerge dalle sentenze di merito l'assenza di qualsivoglia atto di rivendicazione della curatela e soprattutto non risulta sporta la necessaria istanza punitiva in relazione alla fattispecie contestata. Il sopravvenuto riconoscimento della proprietà statuale degli immobili, intervenuto in sede giudiziaria ad oltre trent'anni dall'occupazione, senza alcuna interruzione del possesso del bene, non consente di collegare in via automatica il periodo d'occupazione pregressa alla successiva condotta, procedibile d'ufficio ex art. 639 bis cod.pen., difettando la materiale condotta di invasione, che sostanzia l'illecito. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione. Come già sopra cennato la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019; n. 40771 del 19/07/2018, Rv. 274458). Tuttavia, il principio relativo alla possibilità di prescindere dal requisito dell'invasione presuppone che la permanenza sia interrotta da una pronunzia giudiziaria, ovvero dall'accertamento del reato, per cui la protrazione dell'occupazione si pone quale frazione della condotta autonoma ma fattualrnente e giuridicamente derivata da quella già giudicata. Nella specie, il segmento temporale relativo all'invasione e all'occupazione in epoca antecedente la devoluzione dei beni allo Stato non è sorretto da istanza punitiva sicché difetta cum l'essenziale elemento di raccordo con la condotta officiosamente perseguibile ex art. 639 bis cod.pen. Inoltre, contrariamente a quanto assume la Corte di merito, è tutt'affatto indifferente ai fini della ravvisabilità dell'illecito in epoca successiva al marzo 2011 il maturato possesso ultraventennale, suscettibile di costituire un titolo originario di proprietà dei beni controversi, il cui accertamento è in corso in sede civile, alla stregua delle deduzioni difensive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, 11 marzo