CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10091 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta mandato speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]„ elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL] controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 495/02/2020, depositata in data 5 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 170/01/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Verona di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di liquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni con cui l'Ufficio - dopo avere rilevato che l'unità immobiliare, acquistata da quest'ultima, originata dalla fusione di tre unità immobiliari ad uso abitazione era da qualificare "di lusso" in quanto avente una superficie utile superiore al limite di 240 mq.- aveva revocato l'agevolazione c.d. prima casa (Iva al 4%), prevista dalla nota H bis all'art. 1, [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. 131/86, rideterminando la maggiore Iva dovuta con aliquota pari al 22% sul corrispettivo della compravendita; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D.M. 2.8.1969, 14 delle preleggi, 10 della legge n. 212/2000 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso in questione sul presupposto che, come si evinceva nella perizia asseverata prodotta dalla contribuente, dal calcolo della "superficie utile" andassero esclusi i muri perimetrali e quelli divisori nella loro totalità con conseguente metratura dell'immobile de quo inferiore al limite di legge (240 mq), ancorché, in base all'art. 6 cit., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (sono richiamate Cass. n. 19186/2019;17470/2019), dal calcolo della superficie utile possono essere esclusi soltanto i locali espressamente menzionati non anche le murature dell'abitazione (perimetrali e divisori); -in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al motivo di ricorso in esame in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di calcolo della superficie utile complessiva ai fini della qualificazione dell'abitazione come di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1072; - il motivo è fondato; - in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile [complessivamente superiore a mq. 240] va calcolata alla stregua del d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 1072 del 1969, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 801 del 1977, richiamato dall'art. 51 della I. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019). Si è al riguardo chiarito che l'articolo 6 d.m. 2/8/69, n. 1072 - ma questo vale anche per l'art. 5, enunciando il medesimo criterio di misurazione di superficie utile complessiva - va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l'intera superficie non calpestabile (Cass., Sez. 5 n. 8421 del 31/03/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019; Cass. n. 13117 del 2022); -nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi ritenendo scorretta la qualificazione dell'immobile in questione come abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del DM 2 agosto 1969, n. 1072 (applicabile ratione temporis trattandosi di atto di compravendita stipulato il 22.10.2013), essendo risultata, in base alla perizia tecnica asseverata prodotta dalla contribuente, la superficie utile complessiva dello stesso - con esclusione delle murature perimetrali e divisorie- pari a mq 217,90 ("Nel caso in esame la contribuente ha prodotto una perizia asseverata dalla quale si evince che, nel determinare la superficie dell'appartamento i tecnici dell'Agenzia del territorio non hanno considerato la presenza di strutture portanti e vani tecnici condominiali della superficie di 5,91 mq e le particolarità costruttive per cui la muratura perimetrale ha uno spessore di 62 cm. al terzo piano e 57 cm. al quarto sicuramente superiore a quella ordinaria. Tenuto conto delle predette criticità, la superficie complessiva risulta inferiore al limite di 240 mq stabilito dal dm 2.8.1969"); - in conclusione, ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso originario avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni in questione; - va, infine, rigettata l'istanza avanzata dalla controricorrente di applicazione d'ufficio, in sede di legittimità, in forza dell'art. 3 d.lgs. n. 472/1997, del principio del favor rei in relazione alle sanzioni in considerazione dei nuovi criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, modificato dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 26, comma 1, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ai fini del registro e l'art. 33 del D.Lgs n. 175/2014 ai fini dell'Iva) per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell'agevolazione "prima casa" che, ad avviso della contribuente, potrebbero spiegare effetti ai fini sanzionatori anche per il passato; invero, come chiarito da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza 4 /tA n. 13145 del 27/04/2022, "In tema di successione di norme, l'impianto sanzíonatorio in materia tributaria, seppure modellato, qualora indda sulle materie di competenza dell'Unione, dai principi unionall di adeguatezza, proporzionalità ed effettività, risponde a uno stampo penalistico che ha ormai ripudiato, ai fini delrabolitio criminis", il criterio della doppia punibilità in concreto secondo cui, per poter lasciare ferma la sanzione, si richiede che il fatto punito in base alla legge anteriore, lo sia anche in base a quella posteriore; ne consegue che, qualora, nonostante la modificazione normativa, l'imposta continui ad essere dovuta per il passato, restando fermo presupposto impositivo, anche la sanzione resta applicabile, segnando tale modificazione solo il passaggio tra due contesti giuridici con le correlate situazioni di fatto, cosicché estendere al primo il trattamento riservato al secondo, sia pure ai soli fini sanzionatori, si traduce in un'inammissibile applicazione della nuova norma ad un contesto diverso da quello al quale essa si riferisce"; -si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquida