CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 21438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24325/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Udine N.479/2017depositata il 05/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chie se al Tribunale di Udine la liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - il Tribunale, con decreto del 10.12.2007, rigettò la domanda per manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio di merito e revocò il gratuito patrocinio; - in seguito al giudizio di opposizione propost o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Udine, in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento dell’ordinanza da parte di questa Corte per omessa integrazione del contraddittorio, ha nuovamente rigett ato l’opposizione avverso il decreto di revoca del gratuito patrocinio; - avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; - il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di extrapetizione poiché il Tribunale ha revocato il gratuito patrocinio in assenza di domanda, osservando che egli aveva agito per chiedere la liquidazione del compenso; - con il secondo mo tivo di ricorso, si deduce l’erroneità della pronuncia di revoca del gratuito patrocinio in quanto al giudice investito della istanza di liquidazione non sarebbe consentito valutare il fondamento della concessione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato; - con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art.136 DPR 117/2002 in quanto il potere di revoca non spetterebbe al giudice della liquidazione ma al giudice investito del merito del procedimento presupposto; - i motivi di ricorso attengono ai presupposti della revoca del gratuito patrocinio e sono stati proposti dal difensore e non dalla parte; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il DPR 115/2002, art. 93 e 99 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997); - il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere laliquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ma non può proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto direvoca, essendo carente di legittimazione ad agire ( Cassazione civ ile sez. VI, 11/09/2018, n. 21997;Cass. Civ., n. 1539 del 2015); - del resto, a subi re il pregiudizio in caso di revoca è la parte beneficiata e non il difensore, che può alla stessa chiedere il compenso in caso di revoca; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i pr esupposti di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dov