CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11667-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-TRA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controiicorrente - avverso la sentenza n. 1812/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 1812 del 2019, la Corte d'appello di Milano ha accolto l'impugnazione dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, sull'assorbente profilo della prescrizione del credito, l'opposizione proposta dall' ing. [OSCURATO:PERSONA] - iscritto d'ufficio alla gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA] in quanto non soggetto alla iscrizione presso la Cassa professionale- avverso l'avviso di addebito notificato dall'Istituto per contributi non versati e relative sanzioni civili per l'anno 2008; la Corte d'appello ha ritenuto la pretesa contributiva dell'[OSCURATO:PERSONA] non prescritta in ragione, agli effetti della concreta possibilità di esigere il credito, del fatto che il professionista aveva omesso dolosamente la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; ciò aveva determinato la sospensione del decorso del termine prevista dall'art. 2941 n. 8 cod.civ., con l'effetto di impedire la prescrizione essendo il relativo termine, decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2009), rimasto sospeso dal 25 settembre 2009 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi e poi interrotto mediante notifica di avviso bonario avvenuta il 3 luglio 2014; Ric. 2020 n. 11667 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di censura, illustrati da successiva memoria; resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo del ricorso si denuncia (art. 360, comma primo, n.5 c.p.c.): omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti consistito nell'aver omesso l'esame e la valutazione circa la corretta denuncia effettuata dall'Ing. Tedesi del reddito professionale da questi maturato per l'anno 2008 mediante compilazione del riquadro "RE" della dichiarazione dei redditi presentata nel settembre del 2009; la detta circostanza sarebbe provata documentalmente (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], riprodotto sub All. B del "Fascicoletto") oltre che pacifica, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente previdenziale, così come sottolineato dall'Ing.Tedesi nella propria memoria difensiva in appello; con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 e dell'art. 2941 c.c., n. 8, assumendo l'erroneità della decisione impugnata per avere ritenuto sospeso il termine di prescrizione della contribuzione previdenziale dovuta alla gestione sperata, da calcolarsi sul reddito prodotto, e per avere valorizzato la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2010 per l'anno 2009; con il terzo motivo (art. 360, comma primo, n. 3. c.p.c.), si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e ss., della 1. 8 Ric. 2020 n. 11667 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- agosto 1995, n. 335, dell'art. 3 del d.lgs. 103/1996, dell'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modificazioni dalla 1. 15 luglio 2011, n. 111 nonché, in connessione con le predette disposizioni, dell'art. 3 della 1. 4 marzo 1958, n. 179, degli artt. 10 e 21 della 1. 3 gennaio 1981, n. 6 e degli artt. 7, 22 e 23 dello [OSCURATO:PERSONA], ritenendo il ricorrente illegittima l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata; con il quarto motivo si deduce (art. 360, co:mma primo, n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, 1. 388/2000 e si ribadisce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto l'Ing. Tedesi tenuto al pagamento delle sanzioni civili calcolate dall'[OSCURATO:PERSONA] secondo il regime dell'evasione contributiva e non dell'omissione, in difetto di prova della intenzione specifica di non versare i contributi; il quarto motivo del ricorso si riferisce a questione che questa sezione ha ritenuto rivestire rilievo nomofilattico (vd. Cass. n. 29120 del 2021 alle cui motivazioni qui si fa espresso rinvio), per cui non sussistono i presupposti per la definizione della causa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. P.Q.M. La Corte rimette la caus