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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29598/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., ritenuto più grave, e a numerosi altri i reati, in continuazione con esso, di cui all'art. 416, primo e quinto comma, cod. pen., all'art. 624-bis cod. pen., agli artt. 56 e 624- bis cod. pen., agli artt. 4, secondo comma, lett. a), e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e agli artt. 56 e 628 cod. pen.

Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., ritenuto più grave, e a numerosi altri i reati, in continuazione con esso, di cui all'art. 416, primo e quinto comma, cod. pen., all'art. 624-bis cod. pen., agli artt. 56 e 624- bis cod. pen., agli artt. 4, secondo comma, lett. a), e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e agli artt. 56 e 628 cod. pen. Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 29598/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris