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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40190/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtttg le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. peny depositata dal difensore ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen. mediante plico raccomandato, avverso l'ordinanza del 10 marzo 2021, con la quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva in via provvisoria applicato nei confronti del condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett. d), legge 26 luglio 1975, n. 354 e aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.

Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che il ricorso in opposizione non risultava inviato all'indirizzo PEC indicato nell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), così come previsto dal comma 6-ter del medesimo articolo, e non risultava provvisto di firma digitale, così come prescritto a pena di inammissibilità dal comma 6-sexies del medesimo articolo.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 137 del 2020 non avrebbe mai abrogato le norme generali relative alla modalità di deposito dell'impugnazioni, tra cui quella relativa alla spedizione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 583 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova evidenziare che, prima dell'introduzione della normativa emergenziale di cui al d.l. n. 137 del 2020, l'unica modalità prevista per il deposito a distanza delle impugnazioni era quella indicata dall'art. 583 cod. proc. pen., secondo il quale «le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma 1».

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, era conforme nel ritenere inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., erano tassative ed inderogabili (Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906).

Con l'introduzione della citata normativa, il legislatore, considerate le condizioni emergenziali dovute alla pandemia da Covid-19, ha previsto ulteriori e diverse modalità di deposito degli atti penali, disciplinando nell'art. 24 del citato decreto legge le disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.

La nuova procedura speciale relativa al deposito delle impugnazioni in via telematica di cui all'art. 24, commi 6-bis e seguenti, del citato decreto legge, però, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, non ha espressamente previsto la sua applicazione a pena di inammissibilità, né ha disposto l'abrogazione delle regole generali del diritto penale in materia di modalità di deposito delle impugnazioni, tra '<quali l'art. 583 cod. proc. pen.

Questa conclusione è confermata dal tenore letterale dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, il quale al comma 1 non prevede le impugnazioni tra gli atti per i quali sia «esclusivamente» ammesso il deposito.

Anche al comma 6-bis il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione degli artt. 581, 582, comma 1, e 583 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, pertanto, come ha correttamente precisato il Procuratore generale, l'istanza avrebbe potuto essere depositata con le modalità tradizionali, ossia il deposito personale o tramite un incaricato in cancelleria o la trasmissione a mezzo posta, atteso che gli artt. 582 e 583 cod. pen. non risultano derogati espressamente dalla nuova disciplina.

2. Sussistendo il vizio denunciato, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtttg le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. peny depositata dal difensore ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen. mediante plico raccomandato, avverso l'ordinanza del 10 marzo 2021, con la quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva in via provvisoria applicato nei confronti del condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett. d), legge 26 luglio 1975, n. 354 e aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che il ricorso in opposizione non risultava inviato all'indirizzo PEC indicato nell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), così come previsto dal comma 6-ter del medesimo articolo, e non risultava provvisto di firma digitale, così come prescritto a pena di inammissibilità dal comma 6-sexies del medesimo articolo. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 137 del 2020 non avrebbe mai abrogato le norme generali relative alla modalità di deposito dell'impugnazioni, tra cui quella relativa alla spedizione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 583 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare che, prima dell'introduzione della normativa emergenziale di cui al d.l. n. 137 del 2020, l'unica modalità prevista per il deposito a distanza delle impugnazioni era quella indicata dall'art. 583 cod. proc. pen., secondo il quale «le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma 1». La giurisprudenza di legittimità, pertanto, era conforme nel ritenere inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., erano tassative ed inderogabili (Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906). Con l'introduzione della citata normativa, il legislatore, considerate le condizioni emergenziali dovute alla pandemia da Covid-19, ha previsto ulteriori e diverse modalità di deposito degli atti penali, disciplinando nell'art. 24 del citato decreto legge le disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze. La nuova procedura speciale relativa al deposito delle impugnazioni in via telematica di cui all'art. 24, commi 6-bis e seguenti, del citato decreto legge, però, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, non ha espressamente previsto la sua applicazione a pena di inammissibilità, né ha disposto l'abrogazione delle regole generali del diritto penale in materia di modalità di deposito delle impugnazioni, tra '<quali l'art. 583 cod. proc. pen. Questa conclusione è confermata dal tenore letterale dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, il quale al comma 1 non prevede le impugnazioni tra gli atti per i quali sia «esclusivamente» ammesso il deposito. Anche al comma 6-bis il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione degli artt. 581, 582, comma 1, e 583 cod. proc. pen. Nel caso di specie, pertanto, come ha correttamente precisato il Procuratore generale, l'istanza avrebbe potuto essere depositata con le modalità tradizionali, ossia il deposito personale o tramite un incaricato in cancelleria o la trasmissione a mezzo posta, atteso che gli artt. 582 e 583 cod. pen. non risultano derogati espressamente dalla nuova disciplina. 2. Sussistendo il vizio denunciato, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv
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