CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18622/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del Tribunale di CosenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI che ha concluso peril rigetto del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’incidente d’esecuzione proposto nell’interesse di Giacintoera stata inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza in data 8 maggio 2022,con detrazione anche del periodo di arresti domiciliari subìto dal26 settembre 2024 al 23gennaio 2025 per il procedimento n. 2660/2024 RGNR, così confermando il provvedimentoemesso dal Pubblico ministero in data 1 dicembre 2025 per l’esecuzione della residua penadi sei mesi e dodici giorni di reclusione (pena finale di un anno, dieci mesi e venti giorni direclusione; presofferto per il titolo in esecuzione di cinque mesi e venticinque giorni;fungibilità per la suddetta ordinanza cautelare dal 13 agosto 2024 al 25 settembre 2024 e dal24 gennaio 2025 al 17 settembre 2025).In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di fungibilità di un periododi arresti domiciliari subìti per una diversa condanna non ancora esecutiva in quanto, nelmedesimo periodo, il condannato era stato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità peraltro titolo definitivo, pena sostitutiva ritenuta incompatibile con la misura degli arrestidomiciliari.2. [OSCURATO:PERSONA] MANTUANO, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostitutoprocessuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamentodell’ordinanza impugnata poiché viziata da violazione di legge, in riferimento agli artt. 657 e300 cod. proc. pen., perché è stata erroneamente affermata l’impossibilità di detrarre comefungibile ex art. 657 cod. proc. pen. il detto periodo di arresti domiciliari subìti per unadiversa condanna non ancora esecutiva in quanto, nel ridetto periodo, il condannato erastato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità per altro titolo definitivo, pena sostitutivaerroneamente ritenuta incompatibile con la misura degli arresti domiciliari.Ad avviso della difesa, non vi è alcuna incompatibilità tra la misura degli arrestidomiciliari e lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità quando, come nel caso in esame, ilgiudice della cautela abbia espressamente autorizzato l’imputato a uscire dall’abitazione alpreciso scopo di eseguire la pena sostitutiva.Non rileva, secondo la difesa, la previsione dell’art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen.che riguarda la cessazione delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arrestidomiciliari nel caso di condanna alla pena sostitutiva, ma non anche il diverso caso delconcorso tra pena sostitutiva e una diversa misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Non risulta controverso che, nell'ambito del procedimento n. 2660/2024 RGNR, ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza abbia autorizzato, con ordinanzadel 20 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] MANTUANO ad allontanarsi dal luogo nel qualesi trovava agli arresti domiciliari per svolgere i lavori di pubblica utilità oggetto della sentenzan. 260/2024 pronunciata dal Tribunale di Cosenza.2.1. Tanto premesso, non appare seriamente dubitabile che la misura degli arrestidomiciliari sia stata effettivamente eseguita e applicata anche durante il periodo nel quale,per autorizzazione del giudice procedente, l’imputato è stato autorizzato ad allontanarsi daldomicilio per svolgere attività all'esterno e, in particolare, per effettuare i lavori di pubblicautilità, ai quali era tenuto in forza di una diversa sentenza.3. Non è esatto quanto afferma il giudice dell’esecuzione secondo il quale, accedendoalla tesi difensiva, il detto periodo di arresti domiciliari sarebbe ingiustamente computato duevolte in favore del condannato: la prima volta nell'ambito del procedimento, tuttora nondefinitivo, nel quale l'ordinanza cautelare è stata adottata e, per conseguenza della richiestadi fungibilità, ai fini della determinazione della pena da espiare per la sentenza di condannaoggetto dell’incidente di esecuzione; la seconda volta nell'ambito della esecuzione dei lavoridi pubblica utilità.Ciò che rileva, nel caso in esame, è verificare che il periodo di arresti domiciliari peraltra causa sia stato effettivamente sofferto e che rientri nei limiti stabiliti dall’art. 657 cod.proc. pen. per la fungibilità della pena.Tale condizione non può essere esclusa soltanto perché l‘imputato è stato autorizzatodal giudice cautelare ad allontanarsi dagli arresti domiciliari: il detto periodo è utilizzabile exart. 657 cod. proc. pen. rispetto a una pena inflitta per un reato anteriormente commesso.3.1. La compatibilità della misura cautelare con l’allontanamento dal domicilio è stata,infatti, oggetto della valutazione del giudice procedente, né il giudice che presidiava ai lavoridi pubblica utilità ha sollevato obiezioni di sorta, sicché non compete al giudicedell’esecuzione di effettuare una diversa valutazione.Ciò che rileva nel caso in esame è che il periodo gli arresti domiciliari sia utilizzato, perla fungibilità prevista dall'articolo 657 cod. proc. pen., unicamente e una sola volta rispetto auna pena detentiva, quale quella oggetto dell'incidente d'esecuzione.3.2. Non è, dall'altra parte, pertinente il richiamo, operato dal giudice dell’esecuzioneper respingere l’istanza, all'articolo 300, comma 4-bis, cod. proc. pen. poiché esso riguarda irapporti, nell’ambito del giudizio di cognizione, tra la misura cautelare e la sentenza dicondanna o di applicazione della pena che abbia applicato la pena pecuniaria sostitutiva o illavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.Tale regolamentazione, infatti, è unicamente volta a disciplinare i rapporti tra le misurecautelari applicate «a un determinato fatto» quando «per tale fatto» sono pronunciatedeterminate sentenze, sicché non è possibile farne applicazione ai «fatti» diversi da quelliespressamente indicati.4. L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio, dovendo il giudice dell’esecuzioneprocedere a nuovo esame, svolgendo, se del caso, gli opportuni accertamenti ex art. 666,comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cosenza.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]