CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli haconfermato la condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 marzo2024, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione nei confronti dell'odiernoricorrente per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., con viziodi motivazione quanto all'utilizzo di motivazione per relationem rispetto allasentenza di primo grado – primo motivo; violazione degli artt. 125, comma 3,cod. proc. pen., 111 Cost. in relazione al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. – secondo motivo) è inammissibileperché generico e versato in fatto (primo motivo), nonché riproduttivo dell'attodi appello e comunque manifestamente infondato con riferimento al dedotto viziodi motivazione che non si ricava dalla mera lettura del provvedimento censurato.Rilevato, infatti, quanto al diniego della causa di non punibilità (v. p. 4) chenon si richiamano, quanto l'abitualità del comportamento, almeno due precedentiper reati della stessa indole secondo l'insegnamento pacifico delle Sezioni Unitedi questa Corte; tuttavia la causa di non punibilità è negata in radice, conragionamento completo ed immune da illogicità manifesta, per la non minimagravità dell'offesa, tenuto conto che il Giudice di merito valuta la duratadell'allontanamento e la qualità di questo tenuto conto che l'imputato si è ancheallontanato dal Comune.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]