CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 20682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Brescia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata quanto all'omessamotivazione circa la concessione dei benefici di legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 ottobre 2024 il Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Luigi AngeloPolliani, amministratore unico e socio accomandatario della "[OSCURATO:SOCIETA]. di PollianiLuigi Angelo", fallita il 2 marzo 2022, colpevole dei reati di bancarotta fraudolentaimpropria e bancarotta semplice, condannandolo, con le attenuanti genericheequivalenti all'aggravante contestata e la riduzione per il rito, alla pena di anni duee mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari per anni tre.La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 12 settembre 2025, ha ridottola pena ad anni due di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.2. Il difensore dell'imputato ricorre deducendo l'omessa motivazione sullarichiesta dei benefici di legge e, segnatamente, della sospensione condizionale,resa concedibile dalla riduzione della pena in appello e sollecitata anche dalProcuratore Generale presso la Corte territoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione alla sospensione condizionale della pena.2. Il giudice d'appello è tenuto a motivare il mancato esercizio dei poteri dicui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., laddove l'imputato, nel giudizio diappello, abbia formulato una richiesta specifica allegando dati astrattamenteidonei al suo accoglimento (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413-01; Sez.3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063-02).Nella specie, sebbene con l’appello si fosse fatto generico riferimento aibenefici di legge, da un lato il Procuratore Generale presso la Corte di appelloaveva sollecitato, una volta ridotta la pena ad anni due di reclusione, ilriconoscimento della sospensione condizionale, dall’altro l’appellante avevaevidenziato ragioni – età avanzata dell'imputato, assenza di condotte distrattive,tentativo di recupero dei crediti societari – potenzialmente idonee all’accoglimentodi tale istanza e in parte condivise dal giudice d’appello, tanto da aver comportatola detta riduzione di pena. L’omessa motivazione sul punto integra il viziodenunciato. La motivazione sul trattamento sanzionatorio non assorbe la distintavalutazione prognostica richiesta sulla sospensione condizionale della pena, tantopiù quando la stessa sentenza d'appello valorizza, per ridurla, elementi (quali lanon allarmante gravità del fatto, l'età avanzata dell'imputato, la limitata intensitàdel dolo) potenzialmente rilevanti anche in funzione del beneficio ex art. 164 cod.pen. In definitiva, la conferma "nel resto" della pronuncia di primo grado non èsufficiente a colmare l'omissione, poiché non fa comprendere se la domanda siastata realmente vagliata in senso negativo e per quali ragioni.3. S'impone, allora, l'annullamento della sentenza impugnata relativamentealla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale, con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Brescia, che procederà a nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]