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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 15675/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16038/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E BELLI - intimata - Avverso la sentenza n. 7084/67/14 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, depositata il 22/12/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate-Direzione di Cremona notificò all'Associazione sportiva dilettantistica Sani e Belli, denominata [OSCURATO:PERSONA], due avvisi di accertamento, con cui determinò, per gli anni 2005 e 2006, maggiori imposte, oltre sanzioni e interessi.

Impugnati i predetti atti, con distinti ricorsi, dalla contribuente, la C.T.P. di Cremona, previa loro riunione, li rigettò con sentenza n. 154 del 11/10/2012, la quale fu parzialmente riformata, limitatamente alla detraibilità dell',Iva, cori sentenza n. 7084/67/14 depositata il 22/12/2014, dalla C.T.R. per i M adita dalla medesima contribuente sul presupposto che i giudici di primo grado, tenuti a vagliare la sussistenza dell'obbligo di denuncia al fine del riconoscimento del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avessero omesso di pronunciarsi sulla proposta eccezione di decadenza dal potere impositivo quanto al 2005, avessero ritenuto legittimo l'accertamento sulla base della sola autorizzazione del Procuratore della Repubblica consegnata per l'accesso, sebbene priva dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio e della richiesta di autorizzazione contenente i gravi indizi, avessero deciso sulla base delle sole dichiarazioni di alcuni associati prive di riscontri, avessero disconosciuto l'associazione sportiva sulla base di circostante fattuali non dedotte in giudizio o non contestate e avesse disconosciuto la detraibilità dell'Iva a credito benché fosse stata richiesta l'Iva a debito.

2. Contro la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 19-ter, 25 e 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. 2 / / affermato che, una volta accertata l'attività commerciale svolta dalla contribuente, fosse possibile detrarre dall'Iva a debito l'Iva a credito (ossia quella corrisposta sugli acquisti).

Ad avviso dell'Ufficio, l'erroneità della decisione derivava dal fatto che, in caso di accertamento di operazioni attive non contabilizzate per le quali sussista un obbligo di versamento Iva, non è ammissibile la compensazione con l'Iva versata sugli acquisti in assenza di dichiarazione annuale da parte del contribuente, di liquidazioni periodiche e di registrazione delle fatture, sicché, non avendo la contribuente ritualmente presentato la dichiarazione annuale Iva, né effettuato le liquidazioni periodiche, né registrato le fatture, come dalla stessa neppure confutato in giudizio, l'Iva doveva considerarsi indetraibile.

2. Il motivo è ittfondato Secondo quanto sostenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per l'esercizio del diritto alla detrazione, non potendo questo essere negato se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che gli acquisti siano stati compiuti da un soggetto passivo d'imposta in possesso di fattura, siano assoggettati ad IVA e siano finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez.

U, 8/9/2016, n. 17757).

Pertanto, il contribuente, anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta, purché siano rispettati sia i requisiti sostanziali per poter fruire del relativo diritto (Cass., Sez. 5, 17/03/2017, n. 6921), sia il termine biennale di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972 (in tal senso, Cass., Sez. 5, 23/02/2018, n. 4392; Cass., Sez. 5, 28/7/2015, n. 14767; Cass., Sez. 5, 3/3/2017, n. 5401), identificabile in ,_%_-,------2 termini di «rilievo generale e interno» che governa l'esercizio del diritto alla detrazione (in questi termini Cass., Sez.

U, 8/9/2016, n. 17757), la cui sussistenza esclude la rilevanza dell'assenza dei requisiti formali di controllo, sanciti dall'art. 22 della Direttiva e diretti ad assicurare l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria ed a scongiurare il pericolo di frodi (vedi Cass., Sez. 5, 24/9/2015, n. 18924; Corte giustizia sent. 21.10.2010, causa C- 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 50, con riferimento alla direttiva n. 112/2006), fatto salvo il caso in cui ciò «implichi un rischio di perdite di entrate fiscali» o sottenda un'operazione inficiata da frode fiscale, od integrante uso abusivo delle nonne comunitarie (cfr.

Corte giustizia sentenza del 8.5.2008, cause riunite C- 95 e 96107, [OSCURATO:SOCIETA]., punti 63,69 e 71; id. sentenza 12.7.2012, causa C-284/11, EMS [OSCURATO:PERSONA] 00D, punto 68; id. sent. 20.6.2013, causa C-259112, Rodopi M91 ODD, punti 31, 32 e 38; id. sentenza 27.9.2007, causa C-146/05, Collee, punto

31. Vedi in questi termini Cass., Sez. 5, 24/9/2015, n. 18924, cit.; Cass., Sez. 5, 21/5/2014, n. 11168) ovvero impedisca che sia fornita la prova certa che i requisiti sostanziali_ sono stati soddisfatti (cfr.

Corte giustizia sentenza 27.9.2007, causa C446/05, Collèe, punto 31; id. sent. 8.5.2008 cause riunite C- 95 e 96107, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 64; id. sent. 22.12.2010, causa C-438109, Dankowski, punto 29 e 35; id. sent. 12.7.2012, causa C-284111, EMS [OSCURATO:PERSONA] 00D, punto 71-72; Id. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.).

Il problema che deriva dalla violazione formale, ad avviso della Corte, è dunque di natura prevalentemente probatoria, non solo perché l'infrazione può essere emendata quando si disponga comunque delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (vedi Cass., Sez. 5, 23/02/2018, n. 4392; Cass., Sez. 5, 17/3/2017, n. 6921), ma anche perché è lo stesso riparto dell'onere della prova ad essere inciso da tale violazione, atteso che, in tal caso, è il contribuente a dover provare la sussistenza dei requisiti sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta, mentre, in caso di adempimento dei requisiti sostanziali, spetta all'Amministrazione fiscale provare la mancata corrispondenza della realtà effettuale da quella rappresentata dalle scritture (in questi termini Cass., Sez. 5, 21/5/2014, n. 11168; Cass., Sez. 5, 17/3/2017, n. 6921).

Orbene, nonostante, nella specie, non sorga un problema di prova, essendosi l'Ufficio limitato a contestare l'assenza del requisito formale dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, senza porre in dubbio, invece, l'esistenza del credito, ossia dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione, deve evidenziarsi come la C.T.R. non abbia comunque fatto buon governo dei principi sopra espressi, essendosi limitata a osservare come, una volta riconosciuta la natura commerciale dell'associazione, insorga sia l'obbligo di versamento dell'Iva, sia il corrispondente diritto alla detrazione di imposta, non potendosi esigere dalla stessa la registrazione di fatture e la presentazione della dichiarazione Iva fin dal periodo temporale in cui aveva operato quale ente non commerciale, senza però in alcun modo esaminare se il contribuente avesse rispettato il termine biennale di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972 per far valere, a pena di decadenza, il suo diritto alla detrazione (si veda C.G.U.E. sent. 8.5.2008 cause riunite C- 95 e 96107, [OSCURATO:SOCIETA]., par. 69; Idexx; recentemente, Id. sentenza 28 luglio 2016, in C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]), profilo questo rilevabile d'ufficio, trattandosi di decadenza a favore dell'Amministrazione finanziaria e attenendo a situazione non disponibile, sempreché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio e non vi sia giudicato interno (ex plurimis, Cass., Sez. 5, 08/03/2013, n. 5862; Cass., Sez. 6-5, 22/01/2015, n. 1230; Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14767; Cass., Sez. 6-5, 26/09/2017, n. 22399).

Ne consegue, dunque, lacrdatezza della 9loglianr, cp, t.p /144A4 av CA.

A k ()-4-4.-1,)+0 eal_ 4-.4) ,A*Z-e1+-n- _

3. In conclusione, dichiarata la fondatezza dell'unico motivo di ricorso, la IJTAgztir v‘,9(.(:a sentenza deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. per tu che, in diversa composizione, deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

M .(a Lowit'-)aroUa cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16038/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E BELLI - intimata - Avverso la sentenza n. 7084/67/14 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, depositata il 22/12/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate-Direzione di Cremona notificò all'Associazione sportiva dilettantistica Sani e Belli, denominata [OSCURATO:PERSONA], due avvisi di accertamento, con cui determinò, per gli anni 2005 e 2006, maggiori imposte, oltre sanzioni e interessi. Impugnati i predetti atti, con distinti ricorsi, dalla contribuente, la C.T.P. di Cremona, previa loro riunione, li rigettò con sentenza n. 154 del 11/10/2012, la quale fu parzialmente riformata, limitatamente alla detraibilità dell',Iva, cori sentenza n. 7084/67/14 depositata il 22/12/2014, dalla C.T.R. per i M adita dalla medesima contribuente sul presupposto che i giudici di primo grado, tenuti a vagliare la sussistenza dell'obbligo di denuncia al fine del riconoscimento del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avessero omesso di pronunciarsi sulla proposta eccezione di decadenza dal potere impositivo quanto al 2005, avessero ritenuto legittimo l'accertamento sulla base della sola autorizzazione del Procuratore della Repubblica consegnata per l'accesso, sebbene priva dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio e della richiesta di autorizzazione contenente i gravi indizi, avessero deciso sulla base delle sole dichiarazioni di alcuni associati prive di riscontri, avessero disconosciuto l'associazione sportiva sulla base di circostante fattuali non dedotte in giudizio o non contestate e avesse disconosciuto la detraibilità dell'Iva a credito benché fosse stata richiesta l'Iva a debito. 2. Contro la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 19-ter, 25 e 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. 2 / / affermato che, una volta accertata l'attività commerciale svolta dalla contribuente, fosse possibile detrarre dall'Iva a debito l'Iva a credito (ossia quella corrisposta sugli acquisti). Ad avviso dell'Ufficio, l'erroneità della decisione derivava dal fatto che, in caso di accertamento di operazioni attive non contabilizzate per le quali sussista un obbligo di versamento Iva, non è ammissibile la compensazione con l'Iva versata sugli acquisti in assenza di dichiarazione annuale da parte del contribuente, di liquidazioni periodiche e di registrazione delle fatture, sicché, non avendo la contribuente ritualmente presentato la dichiarazione annuale Iva, né effettuato le liquidazioni periodiche, né registrato le fatture, come dalla stessa neppure confutato in giudizio, l'Iva doveva considerarsi indetraibile. 2. Il motivo è ittfondato Secondo quanto sostenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per l'esercizio del diritto alla detrazione, non potendo questo essere negato se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che gli acquisti siano stati compiuti da un soggetto passivo d'imposta in possesso di fattura, siano assoggettati ad IVA e siano finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. U, 8/9/2016, n. 17757). Pertanto, il contribuente, anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta, purché siano rispettati sia i requisiti sostanziali per poter fruire del relativo diritto (Cass., Sez. 5, 17/03/2017, n. 6921), sia il termine biennale di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972 (in tal senso, Cass., Sez. 5, 23/02/2018, n. 4392; Cass., Sez. 5, 28/7/2015, n. 14767; Cass., Sez. 5, 3/3/2017, n. 5401), identificabile in ,_%_-,------2 termini di «rilievo generale e interno» che governa l'esercizio del diritto alla detrazione (in questi termini Cass., Sez. U, 8/9/2016, n. 17757), la cui sussistenza esclude la rilevanza dell'assenza dei requisiti formali di controllo, sanciti dall'art. 22 della Direttiva e diretti ad assicurare l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria ed a scongiurare il pericolo di frodi (vedi Cass., Sez. 5, 24/9/2015, n. 18924; Corte giustizia sent. 21.10.2010, causa C- 385/09, [OSCURATO:PERSONA] BV, punto 50, con riferimento alla direttiva n. 112/2006), fatto salvo il caso in cui ciò «implichi un rischio di perdite di entrate fiscali» o sottenda un'operazione inficiata da frode fiscale, od integrante uso abusivo delle nonne comunitarie (cfr. Corte giustizia sentenza del 8.5.2008, cause riunite C- 95 e 96107, [OSCURATO:SOCIETA]., punti 63,69 e 71; id. sentenza 12.7.2012, causa C-284/11, EMS [OSCURATO:PERSONA] 00D, punto 68; id. sent. 20.6.2013, causa C-259112, Rodopi M91 ODD, punti 31, 32 e 38; id. sentenza 27.9.2007, causa C-146/05, Collee, punto 31. Vedi in questi termini Cass., Sez. 5, 24/9/2015, n. 18924, cit.; Cass., Sez. 5, 21/5/2014, n. 11168) ovvero impedisca che sia fornita la prova certa che i requisiti sostanziali_ sono stati soddisfatti (cfr. Corte giustizia sentenza 27.9.2007, causa C446/05, Collèe, punto 31; id. sent. 8.5.2008 cause riunite C- 95 e 96107, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 64; id. sent. 22.12.2010, causa C-438109, Dankowski, punto 29 e 35; id. sent. 12.7.2012, causa C-284111, EMS [OSCURATO:PERSONA] 00D, punto 71-72; Id. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C-590/13, [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.). Il problema che deriva dalla violazione formale, ad avviso della Corte, è dunque di natura prevalentemente probatoria, non solo perché l'infrazione può essere emendata quando si disponga comunque delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (vedi Cass., Sez. 5, 23/02/2018, n. 4392; Cass., Sez. 5, 17/3/2017, n. 6921), ma anche perché è lo stesso riparto dell'onere della prova ad essere inciso da tale violazione, atteso che, in tal caso, è il contribuente a dover provare la sussistenza dei requisiti sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta, mentre, in caso di adempimento dei requisiti sostanziali, spetta all'Amministrazione fiscale provare la mancata corrispondenza della realtà effettuale da quella rappresentata dalle scritture (in questi termini Cass., Sez. 5, 21/5/2014, n. 11168; Cass., Sez. 5, 17/3/2017, n. 6921). Orbene, nonostante, nella specie, non sorga un problema di prova, essendosi l'Ufficio limitato a contestare l'assenza del requisito formale dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, senza porre in dubbio, invece, l'esistenza del credito, ossia dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione, deve evidenziarsi come la C.T.R. non abbia comunque fatto buon governo dei principi sopra espressi, essendosi limitata a osservare come, una volta riconosciuta la natura commerciale dell'associazione, insorga sia l'obbligo di versamento dell'Iva, sia il corrispondente diritto alla detrazione di imposta, non potendosi esigere dalla stessa la registrazione di fatture e la presentazione della dichiarazione Iva fin dal periodo temporale in cui aveva operato quale ente non commerciale, senza però in alcun modo esaminare se il contribuente avesse rispettato il termine biennale di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972 per far valere, a pena di decadenza, il suo diritto alla detrazione (si veda C.G.U.E. sent. 8.5.2008 cause riunite C- 95 e 96107, [OSCURATO:SOCIETA]., par. 69; Idexx; recentemente, Id. sentenza 28 luglio 2016, in C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]), profilo questo rilevabile d'ufficio, trattandosi di decadenza a favore dell'Amministrazione finanziaria e attenendo a situazione non disponibile, sempreché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio e non vi sia giudicato interno (ex plurimis, Cass., Sez. 5, 08/03/2013, n. 5862; Cass., Sez. 6-5, 22/01/2015, n. 1230; Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14767; Cass., Sez. 6-5, 26/09/2017, n. 22399). Ne consegue, dunque, lacrdatezza della 9loglianr, cp, t.p /144A4 av CA. A k ()-4-4.-1,)+0 eal_ 4-.4) ,A*Z-e1+-n- _ 3. In conclusione, dichiarata la fondatezza dell'unico motivo di ricorso, la IJTAgztir v‘,9(.(:a sentenza deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. per tu che, in diversa composizione, deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M .(a Lowit'-)aroUa cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 15675/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris