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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22070/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso proposto nell'interesse di Guillermo de [OSCURATO:PERSONA] è stata impugnata l'ordinanza n. 127/2025 della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., con la quale il giudice di merito, pur riconoscendo il diritto all'indennizzo, ne ha limitato la liquidazione al solo periodo di restrizione sofferto in Italia.

2. Dalla documentazione allegata alla domanda di riparazione e richiamata nel ricorso per cassazione risulta che il ricorrente, cittadino colombiano, veniva arrestato in Spagna il 10 agosto 2022, all'aeroporto di Madrid, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, e ristretto presso il carcere di Soto del Real sino al 6 ottobre 2022, data della consegna alle autorità italiane.

3. Trasferito in Italia, veniva tradotto dapprima presso la casa circondariale di Rebibbia e, quindi, presso quella di Catanzaro, ove rimaneva ristretto sino al 20 dicembre 2022, allorché, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Catanzaro pronunciava sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata liberazione.

4. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale risultava, dunque, pari a 132 giorni, dei quali una parte rilevante sofferta all'estero in forza della medesima misura cautelare.

5. Con il primo motivo di ricorso l'interessato ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 722-bis cod. proc. pen., nonché agli artt. 10 e 13 Cost. e all'art. 5 CEDU, assumendo che l'ordinanza impugnata avesse illegittimamente escluso dal computo indennitario il periodo di custodia cautelare sofferto in Spagna, nonostante la chiara previsione normativa e la pacifica riferibilità di tale detenzione alla medesima vicenda restrittiva.

6. Il ricorrente ha, segnatamente, sottolineato che la documentazione prodotta - scheda SiReNe, formulario di arresto, certificato di detenzione estera e verbale di consegna - attestava senza incertezze l'unitarietà della sequenza custodiale e l'effettiva durata complessiva della detenzione, sì che la limitazione 1operata dalla Corte territoriale ai soli 75 giorni di restrizione sofferti in Italia si risolveva in una non consentita amputazione del periodo indennizzabile.

7. Con il secondo motivo è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice distrettuale, dopo avere dato atto della durata complessiva della detenzione e della sua piena ingiustizia, aveva, poi, senza adeguata spiegazione, ridotto l'arco temporale rilevante ai fini della liquidazione, così introducendo una frattura insanabile tra premesse fattuali e conclusioni giuridiche.

8. Il ricorso ha inoltre richiamato, a sostegno della necessità di una valutazione piena ed effettiva del pregiudizio indennizzabile, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di natura equitativa della riparazione e di necessaria considerazione delle concrete modalità della restrizione.

9. Con il terzo motivo, articolato in due punti, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la mancanza di motivazione per l'omesso scrutinio dei pregiudizi ulteriori addotti.

Il ricorrente censura il capo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha inteso glissare lo scrutinio concernente la domanda di ristoro avanzata dallo stesso a fronte di una articolata domanda del ricorrente.

La Corte di appello ha ritenuto di basare il proprio convincimento su uno sbrigativo format espositivo passibile di un impiego generale offrendo una motivazione generica e superficiale, a pagina 5 dell'ordinanza.

Pertanto, la riparazione per ingiusta detenzione si è esaurita nell'impiego di un parametro aritmetico giornaliero moltiplicato per i soli giorni di detenzione senza tenere conto degli effetti sullo stato di salute a seguito della custodia carceraria, come esposto in certificati medici e cartella clinica, nella sottrazione alla propria libertà di vita e ai suoi familiari e affetti, nonché per la durezza del regime carcerario subito presso la casa di reclusione di Rebibbia e di Catanzaro.

10. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

11. L'avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha depositato memoria concludendo per la conferma e la condanna alle spese. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Il primo motivo, che investe la legittimità del perimetro temporale assunto dalla Corte territoriale ai fini della liquidazione dell'indennizzo, è fondato.

3. E' pacifico, jn fatto, e del resto espressamente riconosciuto dall'ordinanza impugnata, che Guillermo de [OSCURATO:PERSONA] sia stato arrestato in Spagna il 10 agosto 2022 in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, che sia rimasto detenuto presso il carcere di Soto del Real sino al 6 ottobre 2022 e che, una volta consegnato alle autorità italiane, abbia proseguito senza soluzione di continuità la restrizione della libertà personale in Italia sino al 20 dicembre 2022.

4. Muovendo da tale premessa storica, il motivo coglie nel segno là dove censura l'ordinanza impugnata per avere estromesso dal computo indennitario l'intero segmento detentivo sofferto all'estero.

5. L'art. 722-bis cod. proc. pen. stabilisce, in termini univoci, che la custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi previsti dall'art. 314 cod. proc. pen.; si tratta di disposizione che, per ratio e struttura, esclude ogni artificiosa distinzione tra detenzione interna e detenzione estera, quando entrambe costituiscano esecuzione della medesima vicenda cautelare.

6. Ne discende che, una volta accertata - come nella specie è incontestato - la riferibilità del periodo sofferto in Spagna alla misura coercitiva emessa dall'autorità giudiziaria italiana, il giudice della riparazione non può legittimamente sottrarre tale segmento alla base di calcolo dell'indennizzo.

7. La Corte di appello, pur dando atto che il ricorrente era rimasto in stato di detenzione all'estero dal 10 agosto al 6 ottobre 2022, ha nondimeno circoscritto l'indennizzo ai soli 75 giorni di detenzione sofferti in Italia, così operando una restrizione del periodo indennizzabile che non trova alcun fondamento nel dato normativo.8.

In tali termini, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, poiché l'omesso computo del periodo custodiale estero integra una violazione di legge che incide in radice sul procedimento di liquidazione e comporta la necessità di rinnovare integralmente la valutazione demandata al giudice della riparazione.

9. L'accoglimento del primo motivo consente, altresì, di mettere a fuoco il rapporto con il secondo che, infatti, si fonda sulla denunciata contraddittorietà del ragionamento decisorio, per avere la Corte territoriale dapprima riconosciuto la durata complessiva della detenzione e, poi, utilizzato ai fini liquidatori un segmento temporale più ristretto.

10. La censura, in sé considerata, individua un effettivo difetto di coerenza interna della motivazione, poiché la decisione impugnata dà atto della detenzione sofferta all'estero e della sua derivazione dal mandato di arresto europeo, ma omette poi di spiegare in termini giuridicamente plausibili per quale ragione tale periodo debba restare estraneo al computo dell'indennizzo.

11. Nondimeno, la rilevata illegittimità del criterio normativo applicato dalla Corte territoriale esaurisce la ragione decisiva di annullamento del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo resta, pertanto, assorbito nell'accoglimento del primo, poiché il giudice del rinvio, dovendo rideterminare ex novo l'indennizzo sulla base dell'intero periodo detentivo, sarà tenuto a riesaminare il tema della quantificazione alla luce del corretto parametro temporale, con conseguente superamento della denunciata contraddittorietà.

12. In sede di rinvio la Corte di appello dovrà, dunque, attenersi al seguente principio: ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione della medesima misura restrittiva emessa dall'autorità giudiziaria italiana deve essere integralmente computato nella determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 722-bis cod. proc. pen. 13.

Anche in ordine al terzo motivo di ricorso spetterà, quindi, al giudice del rinvio procedere a una nuova valutazione della domanda di riparazione, assumendo come base l'intero arco della privazione della libertà personale sofferta dal ricorrente e rideterminando e motivando conseguentemente i parametri della liquidazione in relazione al caso concreto e non genericamente.

414. Si rimette alla Corte di rinvio anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto nell'interesse di Guillermo de [OSCURATO:PERSONA] è stata impugnata l'ordinanza n. 127/2025 della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., con la quale il giudice di merito, pur riconoscendo il diritto all'indennizzo, ne ha limitato la liquidazione al solo periodo di restrizione sofferto in Italia. 2. Dalla documentazione allegata alla domanda di riparazione e richiamata nel ricorso per cassazione risulta che il ricorrente, cittadino colombiano, veniva arrestato in Spagna il 10 agosto 2022, all'aeroporto di Madrid, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, e ristretto presso il carcere di Soto del Real sino al 6 ottobre 2022, data della consegna alle autorità italiane. 3. Trasferito in Italia, veniva tradotto dapprima presso la casa circondariale di Rebibbia e, quindi, presso quella di Catanzaro, ove rimaneva ristretto sino al 20 dicembre 2022, allorché, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Catanzaro pronunciava sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata liberazione. 4. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale risultava, dunque, pari a 132 giorni, dei quali una parte rilevante sofferta all'estero in forza della medesima misura cautelare. 5. Con il primo motivo di ricorso l'interessato ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 722-bis cod. proc. pen., nonché agli artt. 10 e 13 Cost. e all'art. 5 CEDU, assumendo che l'ordinanza impugnata avesse illegittimamente escluso dal computo indennitario il periodo di custodia cautelare sofferto in Spagna, nonostante la chiara previsione normativa e la pacifica riferibilità di tale detenzione alla medesima vicenda restrittiva. 6. Il ricorrente ha, segnatamente, sottolineato che la documentazione prodotta - scheda SiReNe, formulario di arresto, certificato di detenzione estera e verbale di consegna - attestava senza incertezze l'unitarietà della sequenza custodiale e l'effettiva durata complessiva della detenzione, sì che la limitazione 1operata dalla Corte territoriale ai soli 75 giorni di restrizione sofferti in Italia si risolveva in una non consentita amputazione del periodo indennizzabile. 7. Con il secondo motivo è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il giudice distrettuale, dopo avere dato atto della durata complessiva della detenzione e della sua piena ingiustizia, aveva, poi, senza adeguata spiegazione, ridotto l'arco temporale rilevante ai fini della liquidazione, così introducendo una frattura insanabile tra premesse fattuali e conclusioni giuridiche. 8. Il ricorso ha inoltre richiamato, a sostegno della necessità di una valutazione piena ed effettiva del pregiudizio indennizzabile, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di natura equitativa della riparazione e di necessaria considerazione delle concrete modalità della restrizione. 9. Con il terzo motivo, articolato in due punti, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la mancanza di motivazione per l'omesso scrutinio dei pregiudizi ulteriori addotti. Il ricorrente censura il capo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha inteso glissare lo scrutinio concernente la domanda di ristoro avanzata dallo stesso a fronte di una articolata domanda del ricorrente. La Corte di appello ha ritenuto di basare il proprio convincimento su uno sbrigativo format espositivo passibile di un impiego generale offrendo una motivazione generica e superficiale, a pagina 5 dell'ordinanza. Pertanto, la riparazione per ingiusta detenzione si è esaurita nell'impiego di un parametro aritmetico giornaliero moltiplicato per i soli giorni di detenzione senza tenere conto degli effetti sullo stato di salute a seguito della custodia carceraria, come esposto in certificati medici e cartella clinica, nella sottrazione alla propria libertà di vita e ai suoi familiari e affetti, nonché per la durezza del regime carcerario subito presso la casa di reclusione di Rebibbia e di Catanzaro. 10. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 11. L'avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha depositato memoria concludendo per la conferma e la condanna alle spese. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo, che investe la legittimità del perimetro temporale assunto dalla Corte territoriale ai fini della liquidazione dell'indennizzo, è fondato. 3. E' pacifico, jn fatto, e del resto espressamente riconosciuto dall'ordinanza impugnata, che Guillermo de [OSCURATO:PERSONA] sia stato arrestato in Spagna il 10 agosto 2022 in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, che sia rimasto detenuto presso il carcere di Soto del Real sino al 6 ottobre 2022 e che, una volta consegnato alle autorità italiane, abbia proseguito senza soluzione di continuità la restrizione della libertà personale in Italia sino al 20 dicembre 2022. 4. Muovendo da tale premessa storica, il motivo coglie nel segno là dove censura l'ordinanza impugnata per avere estromesso dal computo indennitario l'intero segmento detentivo sofferto all'estero. 5. L'art. 722-bis cod. proc. pen. stabilisce, in termini univoci, che la custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi previsti dall'art. 314 cod. proc. pen.; si tratta di disposizione che, per ratio e struttura, esclude ogni artificiosa distinzione tra detenzione interna e detenzione estera, quando entrambe costituiscano esecuzione della medesima vicenda cautelare. 6. Ne discende che, una volta accertata - come nella specie è incontestato - la riferibilità del periodo sofferto in Spagna alla misura coercitiva emessa dall'autorità giudiziaria italiana, il giudice della riparazione non può legittimamente sottrarre tale segmento alla base di calcolo dell'indennizzo. 7. La Corte di appello, pur dando atto che il ricorrente era rimasto in stato di detenzione all'estero dal 10 agosto al 6 ottobre 2022, ha nondimeno circoscritto l'indennizzo ai soli 75 giorni di detenzione sofferti in Italia, così operando una restrizione del periodo indennizzabile che non trova alcun fondamento nel dato normativo.8. In tali termini, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, poiché l'omesso computo del periodo custodiale estero integra una violazione di legge che incide in radice sul procedimento di liquidazione e comporta la necessità di rinnovare integralmente la valutazione demandata al giudice della riparazione. 9. L'accoglimento del primo motivo consente, altresì, di mettere a fuoco il rapporto con il secondo che, infatti, si fonda sulla denunciata contraddittorietà del ragionamento decisorio, per avere la Corte territoriale dapprima riconosciuto la durata complessiva della detenzione e, poi, utilizzato ai fini liquidatori un segmento temporale più ristretto. 10. La censura, in sé considerata, individua un effettivo difetto di coerenza interna della motivazione, poiché la decisione impugnata dà atto della detenzione sofferta all'estero e della sua derivazione dal mandato di arresto europeo, ma omette poi di spiegare in termini giuridicamente plausibili per quale ragione tale periodo debba restare estraneo al computo dell'indennizzo. 11. Nondimeno, la rilevata illegittimità del criterio normativo applicato dalla Corte territoriale esaurisce la ragione decisiva di annullamento del provvedimento impugnato. Il secondo motivo resta, pertanto, assorbito nell'accoglimento del primo, poiché il giudice del rinvio, dovendo rideterminare ex novo l'indennizzo sulla base dell'intero periodo detentivo, sarà tenuto a riesaminare il tema della quantificazione alla luce del corretto parametro temporale, con conseguente superamento della denunciata contraddittorietà. 12. In sede di rinvio la Corte di appello dovrà, dunque, attenersi al seguente principio: ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione della medesima misura restrittiva emessa dall'autorità giudiziaria italiana deve essere integralmente computato nella determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 722-bis cod. proc. pen. 13. Anche in ordine al terzo motivo di ricorso spetterà, quindi, al giudice del rinvio procedere a una nuova valutazione della domanda di riparazione, assumendo come base l'intero arco della privazione della libertà personale sofferta dal ricorrente e rideterminando e motivando conseguentemente i parametri della liquidazione in relazione al caso concreto e non genericamente. 414. Si rimette alla Corte di rinvio anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M
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