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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 31546/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo n.2 e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, difensore di [OSCURATO:PERSONA] il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza I quale, dopo aver evidenziato alcuni punti del ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 2 cod.pen. condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 550,00 di multa, esclusa la continuazione ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cessazione articolato in due motivi.

Con il primo, assumendo la violazione degli artt. 63, 178 comma 1, lett. c), 192 cod.proc.pen. e 220 disp. att. cod.proc.pen. e 624 cod.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) deduce che la Corte territoriale nel rispondere al primo motivo di appello ha ritenuto che l'imputato ha formato il verbale quale cliente fruitore del servizio senza tenere conto che le dichiarazioni ivi contenute avrebbero dovuto essere trasfuse in apposito verbale sottoscritto dall'indagato con conseguente inutilizzabilità delle medesime.

Con il secondo deduce ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 133 cod.pen. ed all'art. 53 della

I. 24 novembre 1981 n. 689, la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva breve nella corrispondente pena pecuniaria, oggetto dei motivi di appello.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza con riguardo al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ragione della fondatezza del secondo motivo del ricorso, che determina l'instaurazione del rapporto processuale, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela.

Il comma 1 dell'art. 85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni dello si:esso d.lgs. 150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia prima del 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Nel caso di specie, dagli atti risulta che non è stata sporta querela dalla persona offesa, neppure entro il 30 marzo 2023, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela.

Così decis il 3.6.2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore APre 'dente Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo n.2 e l'inammissibilità del ricorso nel resto. E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, difensore di [OSCURATO:PERSONA] il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza I quale, dopo aver evidenziato alcuni punti del ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 2 cod.pen. condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 550,00 di multa, esclusa la continuazione ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cessazione articolato in due motivi. Con il primo, assumendo la violazione degli artt. 63, 178 comma 1, lett. c), 192 cod.proc.pen. e 220 disp. att. cod.proc.pen. e 624 cod.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) deduce che la Corte territoriale nel rispondere al primo motivo di appello ha ritenuto che l'imputato ha formato il verbale quale cliente fruitore del servizio senza tenere conto che le dichiarazioni ivi contenute avrebbero dovuto essere trasfuse in apposito verbale sottoscritto dall'indagato con conseguente inutilizzabilità delle medesime. Con il secondo deduce ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 133 cod.pen. ed all'art. 53 della I. 24 novembre 1981 n. 689, la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva breve nella corrispondente pena pecuniaria, oggetto dei motivi di appello. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza con riguardo al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ragione della fondatezza del secondo motivo del ricorso, che determina l'instaurazione del rapporto processuale, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il reato di furto contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela. Il comma 1 dell'art. 85 del citato d.lgs., nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni dello si:esso d.lgs. 150 del 2022, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (ossia prima del 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Nel caso di specie, dagli atti risulta che non è stata sporta querela dalla persona offesa, neppure entro il 30 marzo 2023, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. Così decis il 3.6.2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore APre 'dente Ma
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