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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08606/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26315/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 146 - controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1605/08/2014, depositata in data 27 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, con i quali – a seguito di PVC – venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, quale effetto del disconoscimento di costi, dell’accertamento di maggiori ricavi e dell’accertato omesso versamento di IVA.

Veniva, in particolare, disconosciuta l’inerenza di costi di servizio infragruppo, nonché l’omesso versamento di IVA per prestazioni di servizio qualificate come generiche (e non come consulenza e assistenza tecnica, come diversamente invocato dalla società contribuente), in quanto tali territorialmente rilevanti in Italia e imponibili a termini dell’art. 7, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 pro tempore.

Si procedeva, inoltre, alla ripresa di ricavi quale effetto del disconoscimento, per entrambi i periodi di imposta, di costi sostenuti dalla società contribuente a titolo di royalties per mancanza di inerenza.

La contribuente ha dedotto, (in particolare) quanto alla ripresa IVA, che le prestazioni di servizi, ove valutate unitariamente, sarebbero da ascrivere a prestazioni con finalità di consulenza e assistenza, osservando che la committente olandese avesse già assolto l’IVA addebitata dalla contribuente.

2. La CTP di Milano ha accolto i ricorsi riuniti.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 marzo 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio richiamandosi alla sentenza di primo grado.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo la sentenza impugnata priva dell’indicazione dell’iter logico in base al quale è stata confermata la sentenza di primo grado.

Si ritiene, in ogni caso, non rubricabile nel caso di specie una motivazione per relationem, non essendovi alcuna indicazione alle ragioni espresse dal giudice di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la motivazione della sentenza impugnata darebbe conto del fatto che il giudice di appello avrebbe ritenuto che l’Ufficio avrebbe proposto unicamente vizi relativi alla motivazione della sentenza di primo grado, laddove le censure espresse in appello dall’Ufficio riguardavano anche il merito della pretesa impositiva e l’ingiustizia sostanziale della decisione del giudice di prossimità.

2. Il primo motivo è fondato.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

Analogamente, è ammissibile la motivazione per relationem alla F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez.

III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez.

Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez.

V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez.

I, 5 agosto 2019, n. 20883).

3. Nella specie, la sentenza impugnata ha così statuito: «A parere di questa commissione la sentenza appellata, con la sua motivazione, costituita da argomentazioni supportate da verifiche normative, fornisce una risposta puntuale alle questioni di merito e di legittimità dibattute e, come tale, va confermata, perché contiene gli elementi richiesto dall’art. 36 d.lgs. 546/92 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.».

La sentenza non dà contezza né delle questioni, né delle argomentazioni giuridiche, né della documentazione esaminata.

Del tutto incomprensibile e avulso dal processo di appello si rivela, poi il riferimento alla adesione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, essendo stata del tutto omessa – prima ancora della indicazione delle motivazioni per le quali la CTR ha inteso aderire alle ragioni esposte dal giudice di prossimità - la trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado, per cui non è possibile individuare (come giustamente rileva il ricorrente) a quali argomentazioni si fosse riferito il giudice di appello per relationem al fine di ritenere fondato il ricorso della società contribuente.

4. È assorbito, pertanto, l’esame del secondo motivo.

La causa va, pertanto, rinviata alla CTR a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26315/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 146 - controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1605/08/2014, depositata in data 27 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA], successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, con i quali – a seguito di PVC – venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, quale effetto del disconoscimento di costi, dell’accertamento di maggiori ricavi e dell’accertato omesso versamento di IVA. Veniva, in particolare, disconosciuta l’inerenza di costi di servizio infragruppo, nonché l’omesso versamento di IVA per prestazioni di servizio qualificate come generiche (e non come consulenza e assistenza tecnica, come diversamente invocato dalla società contribuente), in quanto tali territorialmente rilevanti in Italia e imponibili a termini dell’art. 7, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 pro tempore. Si procedeva, inoltre, alla ripresa di ricavi quale effetto del disconoscimento, per entrambi i periodi di imposta, di costi sostenuti dalla società contribuente a titolo di royalties per mancanza di inerenza. La contribuente ha dedotto, (in particolare) quanto alla ripresa IVA, che le prestazioni di servizi, ove valutate unitariamente, sarebbero da ascrivere a prestazioni con finalità di consulenza e assistenza, osservando che la committente olandese avesse già assolto l’IVA addebitata dalla contribuente. 2. La CTP di Milano ha accolto i ricorsi riuniti. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 marzo 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio richiamandosi alla sentenza di primo grado. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo la sentenza impugnata priva dell’indicazione dell’iter logico in base al quale è stata confermata la sentenza di primo grado. Si ritiene, in ogni caso, non rubricabile nel caso di specie una motivazione per relationem, non essendovi alcuna indicazione alle ragioni espresse dal giudice di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la motivazione della sentenza impugnata darebbe conto del fatto che il giudice di appello avrebbe ritenuto che l’Ufficio avrebbe proposto unicamente vizi relativi alla motivazione della sentenza di primo grado, laddove le censure espresse in appello dall’Ufficio riguardavano anche il merito della pretesa impositiva e l’ingiustizia sostanziale della decisione del giudice di prossimità. 2. Il primo motivo è fondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Analogamente, è ammissibile la motivazione per relationem alla F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883). 3. Nella specie, la sentenza impugnata ha così statuito: «A parere di questa commissione la sentenza appellata, con la sua motivazione, costituita da argomentazioni supportate da verifiche normative, fornisce una risposta puntuale alle questioni di merito e di legittimità dibattute e, come tale, va confermata, perché contiene gli elementi richiesto dall’art. 36 d.lgs. 546/92 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.». La sentenza non dà contezza né delle questioni, né delle argomentazioni giuridiche, né della documentazione esaminata. Del tutto incomprensibile e avulso dal processo di appello si rivela, poi il riferimento alla adesione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, essendo stata del tutto omessa – prima ancora della indicazione delle motivazioni per le quali la CTR ha inteso aderire alle ragioni esposte dal giudice di prossimità - la trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado, per cui non è possibile individuare (come giustamente rileva il ricorrente) a quali argomentazioni si fosse riferito il giudice di appello per relationem al fine di ritenere fondato il ricorso della società contribuente. 4. È assorbito, pertanto, l’esame del secondo motivo. La causa va, pertanto, rinviata alla CTR a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26315/2014 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 8606/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 08606/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris