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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 16789/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ostuni il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 01/03/2023 (N.R.G. 38308/2022) e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO Rilevato che, con sentenza del 28 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado emessa il 12 maggio 2015 dal Tribunale di Brindisi - che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti previsti dagli artt. 81, secondo comma, 337 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 582, primo e secondo comma, 585, 576, primo comma n. 1, cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione - ha ridotto a mesi cinque e giorni ventitré di reclusione la pena irrogatagli all'esito del primo giudizio, con la conferma nel resto della decisione impugnata.

Considerato che, avverso la richiamata decisione, ha proposto ricorso per cassazione il difensore censurando con unico motivo la violazione degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciare una sentenza dichiarativa dell'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, tenuto conto del fatto che al momento della emissione della sentenza di appello il termine di prescrizione ordinario per entrambi i reati - pari a sei anni - era già maturato, pur considerando i periodi di sospensione accumulati nel corso del giudizio (pari a complessivi giorni settantacinque); - che il Procuratore generale, con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2023, ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che il ricorso, incentrato su un unico motivo di doglianza ove si censurano i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa declaratoria della prescrizione ex artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., è fondato e va accolto; - che la Corte distrettuale, infatti, ha erroneamente computato il termine prescrizionale ordinario, per non aver tenuto conto del fatte che, a seguito del decreto di giudizio direttissimo del 12 gennaio 2015 e della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12 maggio 2015, nessun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale ordinario ex artt. 157, 160 cod. pen. (pari, per entrambi i reati in contestazione, ad anni sei) si è verificato anteriormente alla emissione del decreto di citazione a giudizio in appello del 22 dicembre 2021; - che la sentenza impugnata ha erroneamente fatto riferimento al termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, con decorrenza individuata nella data del 10 gennaio 2015, quale tempus commissi delicti, ritenendolo non spirato anche con l'aggiunta dei periodi di sospensione della prescrizione nelle more accumulati (pari a complessivi giorni settantacinque), senza considerare, tuttavia, che il termine di prescrizione non matura, prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (v., ex multis, Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853); - che nel caso in esame, come si è visto, fra il primo atto interruttivo del termine prescrizionale (la sentenza di primo grado emessa in data 12 maggio 2015) ed il successivo (ossia il decreto di citazione per il giudizio d'appello emesso il 22 dicembre 2021), quale atto parimenti rilevante ai fini della interruzione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525), è decorso un termine superiore a quello ordinario di sei anni, pur aggiungendovi il su indicato periodo di complessiva sospensione (pari a giorni settantacinque) nelle more maturata; - che, pertanto, avuto riguardo all'intervenuto decorso del termine prescrizionale (spirato, segnatamente, il 28 luglio 2021), deve essere dichiarata l'estinzione di entrambi i reati in contestazione.

Ritenuto, conclusivamente, che ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., deve correggersi, con la procedura ex officio e senza formalità ivi descritta, il ruolo della 'pubblica udienza del 1 marzo 2022, ove, in relazione al procedimento recante il N.R.G. 38308/2022, è stata erroneamente dichiarata la inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sostituendo integralmente il dispositivo ivi trascritto con quello di seguito precisato.

P.Q.M.

Letto l'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il ruolo di udienza nel procedimento n. 38308/2022 sostituendo integralmente il dispositivo con il seguente: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ostuni il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 01/03/2023 (N.R.G. 38308/2022) e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO Rilevato che, con sentenza del 28 gennaio 2022, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado emessa il 12 maggio 2015 dal Tribunale di Brindisi - che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti previsti dagli artt. 81, secondo comma, 337 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 582, primo e secondo comma, 585, 576, primo comma n. 1, cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione - ha ridotto a mesi cinque e giorni ventitré di reclusione la pena irrogatagli all'esito del primo giudizio, con la conferma nel resto della decisione impugnata. Considerato che, avverso la richiamata decisione, ha proposto ricorso per cassazione il difensore censurando con unico motivo la violazione degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciare una sentenza dichiarativa dell'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, tenuto conto del fatto che al momento della emissione della sentenza di appello il termine di prescrizione ordinario per entrambi i reati - pari a sei anni - era già maturato, pur considerando i periodi di sospensione accumulati nel corso del giudizio (pari a complessivi giorni settantacinque); - che il Procuratore generale, con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2023, ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto che il ricorso, incentrato su un unico motivo di doglianza ove si censurano i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa declaratoria della prescrizione ex artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., è fondato e va accolto; - che la Corte distrettuale, infatti, ha erroneamente computato il termine prescrizionale ordinario, per non aver tenuto conto del fatte che, a seguito del decreto di giudizio direttissimo del 12 gennaio 2015 e della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12 maggio 2015, nessun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale ordinario ex artt. 157, 160 cod. pen. (pari, per entrambi i reati in contestazione, ad anni sei) si è verificato anteriormente alla emissione del decreto di citazione a giudizio in appello del 22 dicembre 2021; - che la sentenza impugnata ha erroneamente fatto riferimento al termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, con decorrenza individuata nella data del 10 gennaio 2015, quale tempus commissi delicti, ritenendolo non spirato anche con l'aggiunta dei periodi di sospensione della prescrizione nelle more accumulati (pari a complessivi giorni settantacinque), senza considerare, tuttavia, che il termine di prescrizione non matura, prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (v., ex multis, Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853); - che nel caso in esame, come si è visto, fra il primo atto interruttivo del termine prescrizionale (la sentenza di primo grado emessa in data 12 maggio 2015) ed il successivo (ossia il decreto di citazione per il giudizio d'appello emesso il 22 dicembre 2021), quale atto parimenti rilevante ai fini della interruzione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525), è decorso un termine superiore a quello ordinario di sei anni, pur aggiungendovi il su indicato periodo di complessiva sospensione (pari a giorni settantacinque) nelle more maturata; - che, pertanto, avuto riguardo all'intervenuto decorso del termine prescrizionale (spirato, segnatamente, il 28 luglio 2021), deve essere dichiarata l'estinzione di entrambi i reati in contestazione. Ritenuto, conclusivamente, che ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., deve correggersi, con la procedura ex officio e senza formalità ivi descritta, il ruolo della 'pubblica udienza del 1 marzo 2022, ove, in relazione al procedimento recante il N.R.G. 38308/2022, è stata erroneamente dichiarata la inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sostituendo integralmente il dispositivo ivi trascritto con quello di seguito precisato. P.Q.M. Letto l'art. 625-bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il ruolo di udienza nel procedimento n. 38308/2022 sostituendo integralmente il dispositivo con il seguente: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
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