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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1989

Cassazione n. 23676/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1989 avverso la sentenza del 15/01/2026 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Crotone per il reato allo stesso ascritto.

Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1989 avverso la sentenza del 15/01/2026 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Crotone per il reato allo stesso ascritto. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris